Delitto di evasione: non basta la scusa del gatto smarrito
Il delitto di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale, punisce chi, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’interessante analisi su quali giustificazioni possano essere considerate valide e quali, invece, vengano liquidate come meri pretesti. Nel caso di specie, l’imputato ha tentato di giustificare il suo allontanamento dagli arresti domiciliari con la necessità di cercare il proprio gatto, che credeva fosse scappato. Vediamo come la Suprema Corte ha valutato questa difesa.
I Fatti di Causa
Un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva denunciato per evasione dopo essersi allontanato dalla propria abitazione. A sua discolpa, l’imputato sosteneva di essere uscito unicamente per cercare il suo gatto, che temeva si fosse perso. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, non ritenevano credibile questa versione, condannandolo per il delitto di evasione. L’uomo decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando un’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato (il dolo) e chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’analisi del delitto di evasione e le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Il ragionamento della Corte si è concentrato su alcuni punti chiave.
Innanzitutto, la giustificazione fornita è stata definita una “scusa strumentale”. I giudici hanno sottolineato come tale versione non avesse trovato alcun riscontro probatorio negli atti processuali. Anzi, era emerso che l’imputato si era già allontanato in altre occasioni dalla sua abitazione, tanto da essere stato precedentemente denunciato per lo stesso reato. Questo comportamento reiterato ha minato alla base la credibilità della sua difesa, trasformando una potenziale giustificazione in un semplice pretesto per violare la misura cautelare.
Per la configurazione del delitto di evasione è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione senza autorizzazione. La Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato, valutata nel suo complesso, dimostrasse pienamente questa volontà. La futilità della giustificazione addotta, unita alla sua strumentalità, è diventata essa stessa un indicatore della particolare intensità del dolo.
Di conseguenza, sono state respinte anche le altre richieste del ricorrente. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata negata proprio in ragione della gravità del comportamento, desunta dalla futilità e strumentalità della scusa. Allo stesso modo, la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche, evidenziando la presenza di plurimi precedenti penali, l’intensità del dolo e l’assenza di elementi favorevoli a cui ancorare una diminuzione di pena.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di delitto di evasione: non ogni allontanamento può essere giustificato. La valutazione del giudice non si ferma alla singola dichiarazione dell’imputato, ma si estende a tutto il contesto, inclusi i suoi precedenti comportamenti e la credibilità intrinseca della giustificazione offerta. Una scusa, per quanto apparentemente plausibile, se non supportata da elementi oggettivi e se inserita in un quadro di ripetute violazioni, viene correttamente interpretata come un pretesto per eludere la misura restrittiva. Questo caso dimostra come la futilità del motivo addotto possa, paradossalmente, aggravare la posizione dell’imputato, diventando un indice della sua insensibilità alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Allontanarsi dagli arresti domiciliari per cercare il proprio gatto smarrito costituisce reato di evasione?
Sì. Secondo la Corte, tale condotta costituisce il delitto di evasione quando la giustificazione risulta essere una mera scusa strumentale, non provata e non idonea a escludere la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione.
Perché la Corte ha ritenuto la giustificazione dell’imputato non credibile?
La Corte l’ha ritenuta non credibile perché non ha trovato alcuna conferma negli atti processuali e, soprattutto, perché l’imputato si era già allontanato altre volte dalla sua abitazione, dimostrando una tendenza a violare la misura cautelare. La giustificazione è stata quindi valutata come un pretesto.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha negato le attenuanti generiche basandosi sulla presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, sulla particolare intensità del dolo (desunta dalla futilità della scusa) e sull’assenza di qualsiasi elemento favorevole che potesse giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36339 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria del difensore con cui, insistendo per la fondatezza d di ricorso, chiede che il procedimento sia trasmesso per la trattazione alla Sesta Sezione per ordinario
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’insussistenza del delitto di evasione (sul presu che non vi sarebbe il necessario elemento soggettivo poiché il ricorrente sarebbe uscito da casa pe alla ricerca del gatto che riteneva essere scappato) è riproduttivo di identica censura adegu confutata dalla Corte di appello che, da un canto, ha rilevato come tale condotta non potesse r giustificata e non fosse inidonea ad escludere la sussistenza del dolo generico del delitto di dall’altro, che – soprattutto – sulla base delle risultanze e delle precedenti segnalazioni dalle qu che il ricorrente risultava essersi spesso allontanato dall’abitazione tanto da essere stato già per evasione, ciò costituisse – visto che tale giustificazione non aveva trovato conferma processuali – una scusa strumentale all’allontanamento dal luogo di detenzione, valutazione di mer in quanto logica, non è sindacabile in sede di legittimità;
rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta carenza di motivazione e violazione dell 131-bis sul presupposto della addotta giustificazione (confutata), là dove la Corte di appell determinante la gravità del fatto (sulla base di quanto specificato in occasione del diniego delle c attenuanti generiche allorché fa riferimento alla particolare intensità del dolo) desunta dalla fu giustificazione addotta (nel senso della sua strumentalità, secondo la valutazione di cui sopra);
rilevato che riproduttivo di questione adeguatamente confutata risulta il terzo motivo, avendo la C territoriale fatto pertinente riferimento, dopo aver dato atto della presenza di plurimi precedenti intensità del dolo ed all’assenza di elementi favorevoli onde giustificare le richieste circostanze generiche che, ancora una volta, il ricorrente vorrebbe fondare sulla giustificazione addotta, ma dalla Corte di appello;
ritenuto che analogo limite incontra il quarto motivo in ordine alla ritenuta recidiva, che la s confuta dando conto dell’aumentata pericolosità attraverso la puntuale analisi del percorso delitt ricorrente e l’accertata insensibilità alle pene già irrogate da eseguirsi anche nella forma pi veniva, appunto, violata ex art. 385 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorre pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025.