Delitto di evasione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione, in particolare quando si contesta una condanna per il delitto di evasione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse identiche censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso dimostra come la manifesta infondatezza e la natura riproduttiva dei motivi di ricorso conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione emessa nei confronti di un soggetto. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, basando la propria decisione su elementi di prova chiari e concordanti. In particolare, la polizia giudiziaria, recatasi presso il domicilio dell’interessato per un controllo, aveva azionato ripetutamente il campanello, il cui suono era percepibile dall’esterno, e bussato alla porta. Nonostante l’attesa per un lasso di tempo congruo, nessuno aveva risposto, circostanza che ha portato i giudici di merito a ritenere provata l’assenza ingiustificata e, quindi, l’evasione. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi attenta dei motivi proposti dal ricorrente, evidenziando come questi non introducessero alcun nuovo elemento di critica rispetto a quanto già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha qualificato il ricorso come “manifestamente infondato” e “riproduttivo di identica censura”, sottolineando come la Corte territoriale avesse già fornito una motivazione logica e coerente, fugando ogni dubbio sull’effettiva consumazione del reato.
Le Motivazioni: la Manifesta Infondatezza e il delitto di evasione
Il fulcro della motivazione della Cassazione risiede nel concetto di inammissibilità per manifesta infondatezza. I giudici hanno spiegato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare le prove. Nel caso specifico, la difesa si era limitata a riproporre le stesse obiezioni sulla valutazione delle prove (l’intervento della polizia giudiziaria) che la Corte d’Appello aveva già confutato in modo esauriente. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata avesse dato atto in maniera ineccepibile dei fatti: l’azionamento del campanello e le ripetute bussate senza risposta costituivano elementi sufficienti a fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la convinzione della colpevolezza per il delitto di evasione. La riproposizione di tali argomenti, senza indicare specifiche illogicità o violazioni di legge nel ragionamento del giudice d’appello, rende il ricorso privo di fondamento e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e nuove alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità e non semplici doglianze sul merito. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce a una pronuncia di inammissibilità. Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono significative: la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi e mirati, evitando di intasare il sistema giudiziario con impugnazioni palesemente infondate.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse critiche già respinte in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato manifestamente infondato e riproduttivo. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quali elementi sono stati ritenuti sufficienti per provare il delitto di evasione in questo caso?
La prova è stata raggiunta attraverso il verbale della polizia giudiziaria, dal quale risultava che gli agenti avevano suonato il campanello (il cui suono era udibile dall’esterno) e bussato ripetutamente alla porta senza ricevere alcuna risposta, dopo aver atteso per un adeguato lasso di tempo sul posto.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, il che significa che non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 16/09/1999
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Vincenzo;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenut responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e .riproduttivo di identic censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l’avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione ha dato atto dell’intervento della polizia giudiziaria che azionava il campanello (il cui suono si percepiva dall’esterno) bussava ripetutamente alla porta senza ricevere alcuna risposta nonostante i verbalizzanti avessero atteso sul posto per un adeguato lasso di tempo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.