Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21307 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Vercelli il 27/09/1986
avverso la sentenza del 15/11/2024 del Tribunale di Vercelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cremona ha assolto NOME COGNOME dal delitto di evasione per assenza dell’elemento soggettivo dell’offensività della condotta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, deducendo in un unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 385 e 49, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazio in quanto erano stati erroneamente ritenuti assenti il dolo del delitto di evas commesso da NOME COGNOME e la sua concreta offensività in adesione ad una giurisprudenza minoritaria e risalente della Corte di legittimità.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi de 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per co prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
In termini fattuali risulta accertato che NOME COGNOME in regim detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica, si era allontanato dall struttura, senza giustificato motivo, in due occasioni (19 novembre 2022 e 1 gennaio 2023), ed era stato ritrovato a distanza di 1 km dagli operanti ai q aveva riferito di volere tornare in carcere.
Alla luce di questi elementi, la sentenza impugnata ha concluso per l’assenz dell’elemento psicologico del reato e dell’offensività della condotta, ex art. 49, secondo comma, cod. pen. ritenendo che COGNOME non si fosse sottratto alla misur alternativa alla detenzione o al controllo degli operatori, essendo uscito d comunità per farsi riaccompagnare in carcere.
La costante giurisprudenza di questa Corte qualifica il delitto di evasio come reato istantaneo ad effetti permanenti che si consuma allorchè l’agente s allontani volontariamente e senza giustificato motivo dall’abitazione o dal luogo cui si trovi agli arresti o in espiazione pena. Per la configurabilità del d sufficiente il dolo generico (tra le tante, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Ro Rv. 280118) ed il fine perseguito dall’ agente non assume alcuna rilevanza.
La sentenza impugnata ha richiamato altro orientamento ermeneutico, rimasto minoritario, secondo il quale deve escludersi la configurabilità del delitto
di evasione allorché l’agente si allontani volontariamente dal domicilio in cui è
ristretto per presentarsi immediatamente presso l’autorità di polizia (Sez. 6, n.
43791 del 09/10/2013, Rv. 257487; Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Rv.
256806), o si faccia trovare fuori dall’abitazione in attesa dei carabinieri informati della sua intenzione di andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015,
COGNOME, Rv. 265451), senza sottrarsi così alla vigilanza.
Rileva il Collegio, negli stessi termini indicati nella requisitoria del
Procuratore generale, che, a prescindere dalla condivisibilità o meno dei precedenti giurisprudenziali citati, nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi da
questi consideratein quanto COGNOME si era allontanato dalla comunità terapeutica non per recarsi in carcere (ad esempio andando in una caserma dei Carabinieri o
chiedendone l’intervento degli operanti per provvedervi), ma era stato trovato soltanto a seguito di un servizio di perlustrazione su chiamata di un’operatrice
della struttura.
Coerentemente con l’impostazione qui condivisa in ordine alla sufficienza del dolo generico ai fini della configurabilità del reato e alla concreta offensività della condotta, attesa l’irrilevanza delle ragioni dell’allontanamento arbitrario dalla comunità (Sez. 6, n. 45891 del 6/10/2023, COGNOME, non mass.) e all’avvenuta effettiva sottrazione di Cartieri alla vigilanza, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio logico e giuridico che ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli in diversa persona fisica.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2025
La Consigliera estensora
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Il P esidente