Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33147 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
GIORGIO POSCIA
CC – 15/07/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Trieste
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Trieste, con provvedimento del 27 febbraio 2025, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia che aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di devastazione e saccheggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali pluriaggravate.
I fatti si riferivano ad una rivolta scoppiata all’interno del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo nel corso della quale si erano verificati danneggiamenti ai mezzi delle forze dell’ordine e lesioni agli agenti intervenuti per sedare la rivolta.
Grazie ai filmati ripresi durante gli avvenimenti, veniva individuato l’indagato quale uno dei protagonisti della rivolta, che veniva, dunque, raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Trapani che riteneva unicamente sussistenti i delitti di lesioni e resistenza, ma non quello di devastazione; detto giudice si dichiarava contestualmente incompetente e trasmetteva gli atti al Giudice per le indagini preliminari di Gorizia che riemetteva la misura anche per il delitto di devastazione, originariamente contestato.
L’indagato proponeva riesame avverso tale provvedimento ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto piø grave.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 419 cod. pen. e relativo vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, negli avvenimenti del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo non poteva individuarsi il delitto di devastazione.
Non vi era, infatti, l’entità del danno che avrebbe dovuto essere particolarmente vasto e profondo, tale da rendere completamente inservibile un complesso di beni.
Non sarebbe poi individuabile – quale bene giuridico leso dalla condotta – l’ordine pubblico, poichØ vi sarebbe stata solo una lesione patrimoniale; infine, sarebbe mancata la concretezza del pericolo, da valutarsi mediante un giudizio prognostico a base totale, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla esclusiva idoneità della misura della custodia cautelare in carcere a fronte delle esigenze del caso concreto.
Il sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo Ł infondato.
Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01).
1.2. Tanto premesso, si ricorda che l’elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o piø soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l’offesa e il pericolo concreti dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284143 – 02).
In adesione al principio ora richiamato, il Tribunale ha esposto che la rivolta scoppiata all’interno del Centro di permanenza per i Rimpatri aveva coinvolto tra i 15 e i 20 ospiti del Centro i quali, dopo avere appiccato i fuochi, erano saliti sul tetto e avevano iniziato un fitto lancio di oggetti ricavati dal danneggiamento della struttura, quali pezzi di plexiglass taglienti, coppi e tegole, sbarre di ferro, pezzi di centrale termica e della caldaia, mattonelle di ceramica e un boiler; il lancio degli oggetti era diretto verso il personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dell’Esercito che era intervenuto per sedare la rivolta, cagionando a nove di
essi lesioni personali e danneggiando i mezzi delle forze dell’ordine; solo quattro ore dopo a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco e in ragione dell’uso dei lacrimogeni, la situazione veniva riportata alla normalità.
Se, dunque, certamente si deve convenire con il ricorrente circa la non automaticità del binomio rivolta – devastazione, Ł altresì evidente che nel caso in esame tale binomio sussiste e sussistono, dunque – per come viene rappresentata e valutata, in modo logico e congruamente argomentato, la situazione oggettiva nel provvedimento impugnato – gli elementi costitutivi del delitto di devastazione.
Si rappresenta, infatti, nel provvedimento che non solo i soggetti coinvolti erano numerosi, ma che gli stessi si resero protagonisti di un’attività di danneggiamento indiscriminato, incontrollato e ad amplissimo raggio, che aveva colpito beni strutturali del centro, quali tegole, mattonelle, pezzi degli impianti, un boiler; proprio l’ampiezza e la diffusività dell’azione lesiva, il fatto che si dirigesse verso le forze dell’ordine che cercavano di riportare la situazione alla normalità, la circostanza che per sedare la rivolta ci fossero volute quattro ore, oltre che l’intervento dei Vigili del fuoco e dei lacrimogeni, rendevano evidente come non di un mero danneggiamento si fosse trattato, bensì di un’azione piø complessa che aveva messo in concreto pericolo, ovvero violato l’ordine pubblico, provocando grave allarme sociale all’interno del centro, il cui normale assetto e funzionamento era stato fortemente perturbato.
Va ricordato e ribadito che l’ordine pubblico, quale oggetto giuridico del reato previsto dall’art. 419 cod. pen., deve essere inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l’opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza, suscettivi di essere direttamente ed immediatamente compromessi da fatti come quelli considerati sotto il titolo quinto del libro secondo del codice penale (così in motivazione Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, Rv. 284143).
Aderendo a tale accezione del bene giuridico leso, Ł corretto quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in base agli elementi risultanti dagli atti e sopra descritti, circa l’avvenuta lesione del bene stesso in ragione dell’azione posta in essere anche dall’indagato.
1.2. Il secondo motivo Ł parimenti infondato.
Il ricorrente omette di misurarsi con le ragioni che nel concreto hanno indotto il Tribunale ad applicare nei suoi confronti la misura piø afflittiva.
Il provvedimento impugnato ha giustificato, in modo congruo e conforme agli insegnamenti di questa Corte, la pregnanza del pericolo di reiterazione di fatti analoghi, nonchØ del pericolo di fuga, tenuto conto della situazione soggettiva dell’indagato, migrante irregolare in attesa di rimpatrio, e del suo coinvolgimento, come protagonista, in condotte di estrema gravità durante la permanenza nel C.P.R., condotte, peraltro, lumeggiate, in termini di negativa personalità, dai plurimi precedenti penali documentati a suo carico.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 15/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME