Delitto di Calunnia: La Cassazione Sottolinea l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il delitto di calunnia e danneggiamento, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla configurabilità del reato stesso. La decisione sottolinea come un’impugnazione basata su motivi generici e ripetitivi non possa trovare accoglimento, confermando la validità della ricostruzione operata dai giudici di merito quando logica e coerente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a una donna per i reati di calunnia e danneggiamento ai danni del suo fidanzato. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata aveva orchestrato una vera e propria macchinazione, danneggiando la stanza della vittima e predisponendo elementi indiziari al fine di accusarlo ingiustamente e indurlo ad allontanarsi. A seguito della condanna in Corte d’Appello, la donna ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la motivazione della sentenza e l’affermazione della sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Delitto di Calunnia
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che i motivi di ricorso non facevano altro che riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con congrua motivazione dalla Corte d’Appello. L’impugnazione, pertanto, è stata ritenuta generica e diretta a ottenere una rilettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, confermando la decisione impugnata.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni precise e consolidate in giurisprudenza.
La Configurazione del Delitto di Calunnia
Un punto centrale della motivazione riguarda la configurabilità del delitto di calunnia. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per integrare questo reato, è sufficiente la mera potenzialità che l’accusa falsa possa dare avvio a un procedimento penale. Non è necessario che le indagini vengano effettivamente iniziate o che si arrivi a un processo. Nel caso di specie, la creazione di una scena del crimine artefatta era un’azione concretamente idonea a giustificare approfondimenti investigativi a carico della vittima, integrando così pienamente il reato.
La Prova del Dolo
Altro aspetto rilevante è stata la valutazione dell’elemento soggettivo, ovvero il dolo. La Corte ha ritenuto corretta la deduzione dei giudici di merito, i quali hanno desunto l’intenzionalità della condotta dal comportamento complessivo dell’imputata. Le minacce rivolte in precedenza al fidanzato e le azioni successive all’imbrattamento della stanza sono state considerate convergenti nel dimostrare un piano preordinato a danneggiare e accusare falsamente la vittima.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
La ragione principale dell’inammissibilità risiede nella genericità e reiteratività dei motivi di ricorso. La Cassazione ha spiegato che il ricorso non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o a proporre una diversa interpretazione delle prove. Deve, invece, individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, dimostrando la sua illogicità o contraddittorietà, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, riafferma che per commettere il delitto di calunnia è sufficiente creare una situazione che abbia anche solo il potenziale di innescare un’indagine penale contro una persona che si sa essere innocente. In secondo luogo, evidenzia un requisito cruciale del processo penale: un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico e criticare puntualmente la logica della decisione impugnata, non potendosi limitare a una generica contestazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa è sufficiente per configurare il reato di calunnia secondo la Corte?
Secondo la Corte, per configurare il delitto di calunnia è sufficiente la mera potenzialità che l’accusa falsa possa dare avvio a un procedimento penale, non essendo necessario che le indagini vengano effettivamente avviate.
Come è stato provato il dolo (l’intenzionalità) dell’imputata?
Il dolo è stato desunto dal comportamento complessivo dell’imputata, sia precedente che successivo al fatto. In particolare, le minacce rivolte in precedenza alla vittima e le azioni compiute dopo aver inscenato il danneggiamento sono state considerate prova della sua volontà di accusare falsamente il fidanzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44408 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/09/1994
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME con i quali contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità per i delitti d calunnia e danneggiamento sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione nonché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti, pur a fronte di una ricostruzione lineare e coerente con tutt probatori valutati;
considerato, infatti, che la motivazione resa in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato è dettagliata e tiene conto delle risultanze oggettive, del comportamento precedente e successivo dell’imputata, convergenti nel dimostrare la macchinazione ordita ai danni del fidanzato e attuativa delle minacce rivoltegli, tanto da indurlo ad allontanarsi se comunicarglielo, predisponendo elementi indiziari, concretamente idonei, giustificativi degl approfondimenti investigativi necessari (pag. da 6 a 10);
ritenuta coerente e corretta la valutazione della Corte di appello relativa a configurabilità del delitto di calunnia, essendo sufficiente la mera potenzialità dell’avvio procedimento penale, e alla sussistenza del dolo, desunta dal comportamento dell’imputata precedente e successivo all’imbrattamento della stanza della vittima (pag. 10-11);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consigliere COGNOME ensore
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