Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13202 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di COGNOME VincenzoCOGNOME nato a Gela il 14/06/2001; avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procr atore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 settembre 2024, il Tribunale di CaltanissA:a ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta dal difensore dell’indagato avverso l’ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale in data 5 agosto :!024, con la quale era stata applicata all’indagato medesimo la misura della ci todia
cautelare in carcere con riguardo ai reati di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3,, ‘,capo 1), e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 78), relativamente ad un epis.rro dio di cessione di sostanza stupefacente. Nello specifico, il Tribunale, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME ha annullato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia caute lre in carcere con riguardo al delitto associativo – sul rilievo che, nel caso di speciE., non sussistessero elementi idonei ad affermare l’esistenza di una sua stabile adesione al sodalizio riconducibile all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 – e, tenutr:r :onto del conseguente ridimensionamento del quadro indiziario, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato in relazione al residuo reato di cui al capo 78) dell’incolpazione provvisoria, con quella dell’oblligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso l’ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribi. n 3le di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico IT otivo di doglianza, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al contestato delitto associativo.
Pur avendo accertato i continui rapporti dell’indagato, inerert alla compravendita di sostanze stupefacenti, quantomeno con tali NOME COGNOME e NOME COGNOME il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato tali raprperti in termini di relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedi:e ad attività illecita, e non come forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato, omettendo erroneamente di considerare come, dalla conversazione .captata in data 29 marzo 2024, emergesse invece l’esistenza, tra i tre, Ji un rapporto trilatero, fatto di costanti reciproci contatti; rapporto idoneo, di per sé solo, ad integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 dEl ..990.
Nello specifico, la motivazione del provvedimento impugnato apparirebbe carente, laddove il Tribunale del riesame, per relegare all’irrilevanza tali cpr tatti, si limita ad affermare di aver proceduto ad annullare anche le posizioni d uesti ultimi in relazione alla fattispecie associativa – mancando di considerare l’intervenuta impugnazione, da parte della Procura, anche dell’ordinanza riguardante l’esclusione di questi ultimi dal sodalizio di cui al capo 1) della n., brica – nonché viziata da evidenti illogicità, nella parte in cui, con riguarl:. al conversazione in cui l’odierno indagato domandava al Peritore se avesse messo “in vivavoce” NOMECOGNOME ha ritenuto tale captazione insufficiente ad afferrirr re la consapevolezza e volontà dell’odierno indagato di partecipare ad una società criminosa strutturata, emergendo dalla conversazione in esame soltanto la dirrIontà di concludere un singolo affare con NOME COGNOME A parere del ricorren:e, tale affermazione sarebbe manifestamente illogica poiché basata sull’errato as sunto
che quella in i commento fosse l’unica interazione esistente tra gli interlocutori della conversazione ed i componenti apicali del sodalizio, risultando tale, circosi:anza smentita dall’intero materiale indiziario acquisito, afferente ai costanti e stralurati contatti intercorrenti tra NOME e NOME NOME, che, unitamente al COGNOME, partecipava alla conversazione richiamata. Peraltro, -il ama il ricorrente come proprio NOME NOME avesse partecipato, per col:) del cugino, alla trasferta calabrese del 14 marzo 2024 e avesse poi funi° da intermediario tra la cognata NOME NOME ed il citato NOME, nell’interesse del fratello arrestato, NOME; di talché evidente sarebbe il costante coordinamento, anche dell’odierno indagato, con il COGNOME, ancorché in posizione ancillare rispetto ai fratelli NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazicn a alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al coni:l:stato delitto associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, poiché articola censure in fatto, non consentite in sede di legittimità.
Occorre rilevare, in via preliminare, che, nel caso in esame, pur non ED, endo il Pubblico Ministero ricorrente speso alcuna argomentazione relativamenti alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto contestato al capo 1), il ricorso può, tuttavia, essere esaminato, in ragione dell’operatività, in casc i: i suo accoglimento; della doppia presunzione di cui all’art. 275., comma 3, coc proc: pen.
Il Pubblico Ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria, infatti, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attua ità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono nersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta, come nella specie, con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 46129 del 25/11/202:l , Rv. 282355).
Quanto, invece, al motivo di ricorso proposto, vanno richiamati i liri i alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del rie same sulla libertà personale.
Secondo un consolidato principio in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tr banale
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza con:gente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai li 7 ti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatez:21 delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi ci iiritt che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il coniTollo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvo nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal ci udice di merito (ex multis, Sez. 3. n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che i rilievi del ricorso si risolvano, in sostanza, in una alternativa interpretazione dei dati investigativi che erano stati posti a fondamento della misura e che i giudici della cautela hanno cons d giungendo, tuttavia, a conclusioni diverse da quelle dell’accusa.
Il Tribunale del riesame, invero, ha adeguatamente apprezzato i dati n liziari posti dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento della ritenuta partecipazione al reato associativo previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 – e, segnatamente, le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate – ma ha ritenuto tali emergenze investigative, anche ,a utate congiuntamente, sintomatiche soltanto del sicuro coinvolgimento del Tilai o nel traffico di sostanze stupefacenti, e non anche della sua effettiva compenetrzione nel tessuto organizzativo del sodalizio.
Dalla valutazione, non manifestamente illogica, in ordine ai re )porti intercorrenti tra l’indagato ed i fratelli COGNOME – nei confronti de qua coerentemente il Tribunale del riesame ha parimenti escluso la ricorren;:a della gravità indiziaria – · non risulta l’emersione di costanti e strutturati ::cnta intercorrenti tra il NOME NOME COGNOME las ed il COGNOME NOME, oé la consapevolezza dell’esistenza dell’organizzazione criminosa facente capo al COGNOME, e delle sue finalità. Non appare sul punto irragionevole l’apprezzEn ‘lento dei giudici del riesame nella parte in cui: da un lato, hanno ritenuto che, aci:iertati i frequenti e costanti contatti con NOME e con NOME COGNOME, dall’attività di spaccio condotta dal COGNOME non potesse trarsi alcun GLYPH – idizio dell’appartenenza di questi all’associazione contestata al capo 1) GLYPH nana incolpazione; dall’altro, in assenza di elementi ulteriori, hanno consideri ito la conversazione di cui al progressivo n. 2459 R. Int. 317/24 del 15 maggio 2)24 relativa ad un previsto acquisto collettivo di stupefacente e contenente un unico ed isolato riferimento al COGNOME – di per sé sola insufficiente a fondare la pi -esunta sussistenza di rapporti stabili e permanenti tra quest’ultimo, gravemente inc iziato di essere membro di spicco dell’associazione, ed il COGNOME, in luogo di r21 azioni dirette ed immediate tra i due, sintomatiche della sola volontà di concludere, con NOME e COGNOME, un singolo affare.
Come correttamente rilevato anche dall’ordinanza impugnata, del nsto, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissiona di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattualc idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in orc ir e alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti :(::11 tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organ z;:ato e non di relazioni di tipo immediato e diretto, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (ex multis, Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838). Per costante indirizzo giurisprudenziale, pei altro, l’appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta ariche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, soltanto a condizione che ii ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, ciò che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere af’idato a soggetti estranei, oppure quando l’autore del singolo reato impieghi imizi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di u zzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (ex plurimis, Sez. 1, n. 2909.3 del 24/05/2022, Rv. 283311).
Nel provvedimento gravato, dunque, il Tribunale del riesame, con moti iazione corretta in diritto – e fatte salve eventuali ulteriori verifiche nel giudizio di mer – ha ritenuto che gli elementi indicati dal Gip non fossero idonei a rappre.entare l’inserimento del COGNOME in una consorteria criminale, ponendo in essere un ragionamento né illogico né contraddittorio, a fronte del quale, per ccrrro, il Pubblico Ministero ricorrente opera una mera ricostruzione alternativa della vicenda, così collocando l’impugnazione al di fuori dell’ambito dei vizi dedi.cibili in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 28/01/2025.