Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10460 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palagiano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
13 MAR, 2024
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Oggi,
RITENUTO IN IFATTO
Con la sentenza impugnata, Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto all’esito del giudizio abbreviato e impugnata dall’imputato, la quale, esclusa la recidiva, applicate le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo A), 81, 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. c), 4 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo S) e 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo T); fatti commessi da gennaio 2016 a settembre 2019.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost. Rappresenta il difensore che il consigliere relatore, AVV_NOTAIO, aveva presentato dichiarazione di astensione per “gravi ragioni di convenienza” consistenti nell’essersi avvalso dei servizi professionali del difensore del ricorrente e che detta istanza non era stata autorizzata dal Presidente della Corte in base alla datazione remota dell’incarico professionale e del suo esaurimento. Ciò premesso, ad avviso del difensore il mancato accoglimento della dichiarazione di astensione avrebbe determinato la violazione dei principi del “giusto processo” sanciti dall’art. 111 Cost., tale da costituire motivo d annullamento della sentenza gravata.
2.2. Con un secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione. Espone il difensore che, in risposta al primo motivo di appello, con cui si contestava il coinvolgimento del COGNOME nell’attività criminosa nel periodo antecedente alla sua assunzione della carica di amministratore, ossia prima del dicembre 2018, la Corte di merito ha rilevato che il g.u.p. aveva circoscritto il tempus commissi delicti a partire dal 3 dicembre 2018, sicché la questione era priva di rilevanza. Ad avviso del difensore, si tratterebbe di una motivazione contraddittoria, perché l’imputato è stato dichiarato responsabile di tutti i reati a lui ascritti, se alcuna ricollocazione temporale dei fatti oggetto di contestazione.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta il vizio di carenza di motivazione con riferimento al motivo di appello con cui si deduceva la totale assenza di intercettazioni telefoniche e di videoriprese riguardanti il COGNOME, nonché la mancanza di qualsivoglia riferimento al ricorrente da parte degli altri coimputati; tali motivi di censura sarebbero rimasti privi di riscontro motivazionale da parte della Corte d’appello.
2.4. Con un quarto motivo si censura l’erronea applicazione della legge penale relativamente alla qualificazione del delitto associativo, posto che nell’imputazione di cui al capo A) non è dato ravvisare quale fosse il programma criminoso posto in essere dagli imputati; ad avviso del ricorrente, sarebbe invece configurabile il concorso di persone nel reato continuato, posto che il programma criminoso era determinato.
In data odierna, il difensore ha inviato memoria in replica alle conclusioni assunte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva vnon può tenersi conto della memoria oggi depositata in quanto tardiva, non essendo stato rispettato il termine di cinque giorni antecedente l’udienza, previsto dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Si osserva che, per costante e univoca giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all’ambito dell’ufficio e assolvono alla funzione conservare il prestigio dell’amministrazione della giustizia e la fiducia dell’opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi. Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione è emessa all’esito di una procedura in contraddittorio ed è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 776 del 05/03/1998, COGNOME; Rv. 211959; in senso conforme Sez. 2, n. 734 del 08/02/2000, COGNOME, Rv. 215700; Sez. 5, n. 33356 del 06/06/2008, COGNOME, Rv. 241390; Sez. 1, n. 40159 del 30/09/2009, Castronovo, Rv. 245203).
3.2. Nel caso in esame, non solo il provvedimento di rigetto dell’istanza di astensione non è impugnabile, ma nemmeno il ricorrente ha presentato istanza di ricusazione.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Invero, non è dato comprendere quale sia l’interesse del ricorrente a coltivare il motivo in esame, posto che il g.u.p. ha circoscritto la penale responsabilità del COGNOME per i fatti a lui addebitati a partire dal 3 dicembre 2018, data in cui l’imputato formalmente assunse la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE; del resto, come emerge! dalla sentenza di primo grado (cfr. p. 11), proprio “la brevità del periodo di assunzione delle responsabilità direttive dalla RAGIONE_SOCIALE (circa nove mesi)” è stata valutata ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La circostanza che nel dispositivo non sia stata espressamente indicata tale limitazione temporale certamente non 2 integra, come ritenuto dal ricorrente, una “contraddittorietà processuale”, posto che il giudice, all’interno di una contestazione prolungata, può circoscrivere l’affermazione della penale responsabilità a un periodo preciso, a condizione che esso ricada nel perimetro temporale tracciato dal capo di imputazione.
5. Il terzo motivo è inammissibile perché generico.
Invero, il ricorrente trascura un dato dirimente, ossia che le intercettazioni telefoniche e le riprese video sono state effettuate in un arco temporale (in particolare, dal 3 luglio al 24 settembre 2018 le prime, e dal 26 giugno al 17 luglio 2028 le seconde – cfr. 1 della sentenza di primo grado), antecedente al momento in cui l’imputato ha assunto la carica di amministratore della società, ossia il 3 dicembre 2018, data a partire dalla quale, come si è detto, è stata ravvisata la penale responsabilità del COGNOME. E’ perciò del tutto ovvio che l’imputato medesimo non sia stato né intercettato, né video ripreso, non essendo, in quel periodo, ancora partecipe del sodalizio.
Sotto altro profilo, il ricorrente non si confronta con i dati probatori riten dimostrativi, dai giudici di merito, del coinvolgimento del COGNOME nel sodalizio criminoso, ossia i vaglia postali per un importo complessivo di oltre 26 mila euro tra il 21 maggio e il 17 giugno 2019 a favore di RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME COGNOME, uno dei capi dell’associazione, nonché il rinvenimento, all’esito della perquisizione della sede della RAGIONE_SOCIALE effettuata il 16 settembre 2019, di 55 fatture false, elementi puntualmente indicati ed einalizzati alle p. 6 e ss. della sentenza di primo grado, rispetto ai quali il ricorrente metto di misurarsi criticamente.
6. Il quarto motivo è inammissibile.
Invero, premesso che il ricorrente non aveva posto, con l’atto di appello, la questione della corretta qualificazione del capo A) – avendo unicamente
contestato la partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso – in ogni caso dalle sentenza impugnata non emergono elementi per operare una diversa sussunzione del fatto, posto che, in maniera convergente, i giudici di merito hanno accertato l’esistenza di un’associazione per delinquere dedita alla stabile e sistematica commissione di una pluralità di frodi all’Erario, erogando gasolio agricolo (al prezzo medio di 1,06 euro al litro, inferiore a quello del gasolio per autotrazione) a soggetti che non ne avevano titolo e lucrando i relativi incassi, attività iniziata il gennaio 2016 e proseguita sino a settembre 2019, nonostante le perquisizioni e i sequestri, anche di carburante, effettuati il 17 luglio 2018 e 6 dicembre 2018.
Orbene, proprio la non trascurabile durata dell’attività criminosa, che si è ininterrottamente protratta per poco meno di tre anni, e la circostanza che essa sia proseguita nonostante gli interventi ablativi dall’a.g. sono elementi certamente indicativi della indeterminatezza del programma criminoso, che, per consolidata giurisprudenza, rappresenta il discrimen tra il delitto associativo e il concorso di persone nel reato continuato (da ultimo cfr. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724).
Va precisato, infine, che la realizzazione di una sola tipologia di delitti, quale scopo dell’associazione, non si pone in contrasto con il carattere indeterminato del programma criminoso, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono perciò anche integrare violazioni di un’unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 30/01/2024.