Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESI NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, previa riqualificazione del fatto, in origine contestato e ritenuto ex art. 624-bis cod. pen., nel reato di furto ex art. 624 cod. pen., ha confermato l’affermazione di responsabilità del predetto imputato, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuta la inammissibilità del primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, che va rilevata ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in quanto era già inammissibile l’omologo motivo di appello, il quale si esauriva in una apodittica affermazione “l’edificio L.] è dotato di impianto di allarme e della presenza di personale di vigilanza” senza indicare da quali fonti di prova dette circostanze emergessero;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2);
Ritenuto che il terzo motivo, che deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di delinquenza abituale, è manifestamente inammissibile in quanto la sentenza impugnata, nell’indicare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., specifica in base a quali elementi del caso concreto deve essere effettuata la dichiarazione in rassegna (cfr. pag.2);
Considerato che il quarto motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di contestazione in punto di delinquenza abituale, è manifestamente infondato considerato che il capo di imputazione conteneva la seguente dicitura «meritevole di essere dichiarato delinquente abituale essendo pregiudicato dal 1995»; mentre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non occorreva certo trascrivere nell’imputazione l’elenco delle precedenti condanne rilevanti a tal fine;
Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024