Delinquenza Abituale e Precedenti Penali: La Cassazione Conferma la Valutazione del Giudice
La valutazione della delinquenza abituale rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché incide profondamente sulla posizione dell’imputato e sulle conseguenze sanzionatorie. Con la recente ordinanza n. 27626/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano il giudizio su questo delicato istituto, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la valutazione compiuta dal giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La sentenza impugnata aveva confermato, tra le altre cose, la dichiarazione di delinquenza abituale a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 103 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato davanti alla Suprema Corte la motivazione della sentenza in relazione alla recidiva e, appunto, alla dichiarazione del suo status di delinquente abituale, ritenendola inadeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano non solo meramente ripetitivi di quanto già esaminato nei precedenti gradi di giudizio, ma anche manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Corretta Valutazione della Delinquenza Abituale
Il cuore della decisione risiede nella validazione del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di merito. La Corte di Cassazione ha sottolineato come la sentenza d’appello fosse immune da censure. Il giudice di secondo grado aveva, infatti, correttamente valorizzato due elementi fondamentali: i numerosissimi precedenti penali, anche specifici, a carico del ricorrente e la “continuità personologica che caratterizza ogni singola esperienza delittuosa, fino a quella oggetto del presente processo”.
Questo passaggio è fondamentale: la dichiarazione di delinquenza abituale non deriva da un mero automatismo basato sul numero di reati commessi, ma da un’analisi approfondita della personalità del reo e della sua persistente inclinazione a delinquere. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adeguatamente dato conto di questa continuità criminale, dimostrando come l’ultimo reato fosse solo l’ennesima manifestazione di una consolidata scelta di vita delinquenziale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando la motivazione del giudice d’appello è logica, coerente e completa, non è possibile contestarla semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni. Per contestare efficacemente una dichiarazione di delinquenza abituale, è necessario individuare vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice e non limitarsi a una generica critica della valutazione dei precedenti penali. La decisione conferma che una storia criminale significativa e una chiara continuità nel comportamento delittuoso sono elementi sufficienti a fondare una dichiarazione di pericolosità sociale qualificata.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto meramente ripetitivo delle argomentazioni già presentate nei precedenti gradi di giudizio e manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato il giudice per dichiarare la delinquenza abituale?
Il giudice ha considerato i numerosissimi precedenti penali, anche specifici, del ricorrente e ha ravvisato una “continuità personologica” nella sua condotta criminale, che dimostrava una persistente tendenza a delinquere.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 2442/24 – Gualà NOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo e, in ogni caso, manifestamente infondato.
In particolare, con un unico motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla recidiva e alla dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 cod. pen.
In relazione ad entrambi i punti, tuttavia, il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice di merito appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosissimi precedenti, anche specifici, del ricorrente e avendo adeguatamente dato conto della “continuità personologica che caratterizza ogni singola esperienza delittuosa, fino a quella oggetto del presente processo” (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/05/2024