Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41675 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41675 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sapri DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso letta la richiesta del difensore, AVV_NOTAIO, di accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro del 24 ottobre 2024, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato, con l’applicazione della contestata recidiva,
alla pena di un anno, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Inoltre, il COGNOME era dichiarato delinquente abituale, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigliata per la durata di anni due.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 521, 522 cod. proc. pen. e 103 cod. pen. In particolare, lamenta che con specifico motivo di appello era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere il giudice pronunciato la declaratoria di delinquenza abituale del COGNOME in difetto di contestazione; che la Corte territoriale ha disatteso il motivo di appello e non ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali richiamati nel motivo di appello; che questa Corte con sentenza n. 49976 del 17 settembre 2018 ha statuito, con riferimento all’art. 103 c.p., che “la dichiarazione di abitualità ritenuta dal Giudice non può basarsi sul semplice riferimento ai precedenti penali dell’interessato, ma necessitk del concreto esame delle modalità di condotta del medesimo che dimostrino che egli sia dedito al delitto e ricavi da esso almeno parte dei suoi guadagni” ; che da tale principio scaturisce l’onere dell’accusa di indicare gli elementi di fatto da cui dedurre che l’imputato sia dedito al delitto e ricavi da esso almeno parte dei suoi guadagni; che l’imputazione contestata al COGNOME difetta dei suindicati elementi, che ciò integra la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; che nel merito è stato disatteso l’obbligo motivazionale con formule di stile, con conseguente integrazione del vizio di difetto assoluto di motivazione, e che la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, ribadito che la dichiarazione di abitualità non può basarsi sul semplice riferimento ai precedenti penali, ma necessita del concreto esame delle modalità di condotta dell’interessato che dimostrino che egli sia dedito al delitto e ricavi da esso almeno parte dei suoi guadagni. Deduce, pertanto, che il giudice del merito ha completamente obliterato l’esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza, nonostante il puntuale e specifico motivo di appello. ( Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 99, comma 4, secondo periodo, cod. pen. In particolare, lamenta che con specifico motivo di appello era stata evidenziata l’insussistenza dei presupposti per ritenere la recidiva così come contestata; che anche in tal caso i precisi e puntuali principi giurisprudenziali richiamati nel gravame sono stati disattesi con formule di stile; che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il motivo di appello con cui, sulla scorta
delle sentenze delle Sezioni Unite n. 35738/2010 e n. 20798/2011, si era evidenziato che era necessario che il nuovo reato fosse indice di una “accresciuta attitudine a delinquere nel reo”; che non era possibile fondare detto giudizio nell’ipotesi di lieve entità relativa a 23 dosi medie di cocaina a fronte de precedenti richiamati dalla stessa Corte di appello e che appare evidente il vizio di difetto assoluto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha risposto alle censure difensive evidenziando che nella contestazione elevata nei confronti del COGNOME vi è non solo riferimento alla recidiva specifica, reiterata e pluriaggravata ma vi è contestazione dell’abitualità presunta di cui all’art. 102 cod. pen., che è stato operato anche riferimento alla commissione dei fatti della stessa indole entro i dieci anni con condanna superiore a cinque anni (con espressa indicazione delle sentenze) e che nella motivazione del provvedimento impugnato sono state, poi, espresse le argomentazioni a sostegno della ritenuta pericolosità sociale del COGNOME, sotto il profilo della concretezza e dell’attualità. La Corte ha anche condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado con le quali si è ritenuto che nel caso in esame, oltre ai presupposti di cui all’art. 102, comma 1, cod. pen., ricorresse la concretezza e attualità della pericolosità sociale del COGNOME sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali che ne evidenziano l’elevatissima propensione a delinquere sino all’attualità e i collegamenti con gruppi o canali criminali. La Corte ha, poi, evidenziato la reiterazione da parte del COGNOME di delitti in materia di stupefacenti sino a epoca recentissima nonostante lo stato di detenzione domiciliare e le condizioni di vita (assenza di fonti di sostentamento e possibilità di contare solo sul lavoro saltuario della moglie) che fanno presumere che lo stesso tragga dalle attività illecite la fonte prevalente del suo sostentamento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le argomentazioni della Corte territoriale appaiono immuni da censure logico-giuridiche, posto che nell’imputazione formulata nei confronti del COGNOME vi è contestazione dell’abitualità presunta dalla legge ex art. 102 cod. pen. e specifica menzione dei precedenti penali riportati dall’imputato nel periodo previsto dalla medesima disposizione ovvero delle ragioni di fatto che collocano l’imputato nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale. Ciò appare sufficiente per ritenere correttamente instaurato il contraddittorio sul punto e, conseguentemente, non vi è alcun bisogno che nell’imputazione vi siano le ulteriori specificazioni pretese dalla difesa. Pertanto, le doglianze del ricorrente a sostegno del difetto di contestazione sono meramente reiterative di questione
già correttamente decisa dalla Corte di appello e, in particolare, appare inconferente il richiamo a un passo della motivazione della sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 49976 del 17 settembre 2018, Rv. 276149 – 01, con la quale, in merito all’art. 102 cod. pen. (e non all’art. 103 cod. pen. come indicato dal ricorrente) è stato affermato il principio, non posto in discussione dal giudice territoriale, secondo il quale «La declaratoria di abitualità nel delitto, da c deriva l’applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall’art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale attuale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice».
Anche l’ulteriore doglianza relativa al merito della dichiarazione di abitualità non si confronta con quanto statuito dalla Corte territoriale che, con motivazione immune da censure logico-giuridiche, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di abitualità e per l’applicazione della misura di sicurezza esaminando, come sopra rilevato, dettagliatamente i precedenti penali del COGNOME, le sue condizioni di vita e reddituali nonché i suoi contatti con ambienti criminali di spessore.
2.3 Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Giova rammentare che «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si precede e precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurate inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”» (Sez. 3, n. 33299 del 16 novembre 2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 – 01).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, dopo aver esaminato in dettaglio la condotta delittuosa del COGNOME e averla ritenuta non occasionale, ha confermato, ritenendole logiche e puntuali, le argomentazioni espresse dal giudice di primo grado a sostegno dell’applicazione della contestata recidiva, con le quali TARGA_VEICOLO statOevidenziaté il lungo percorso criminale del COGNOME evincibile dal casellario giudiziale, da cui risultano molteplici condanne per fatti gravi. Tra queste sono state evidenziate la condanna in materia di stupefacenti ad anni otto e mesi sei di reclusione di cui al punto 13) del certificato del casellario giudiziale e la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti, per fatti commessi in
data 8 dicembre 2022 (sentenza irrevocabile il 17 ottobre 2023), oltre alla commissione del reato per cui si procede, a meno di un anno dall’irrevocabilità dell’ultima condanna specifica e durante la detenzione domiciliare. Trattasi di valutazione che non presenta profili di illogicità e conforme al principio giurisprudenziale sopra riportato. Pertanto, anche in questo caso, le deduzioni del ricorrente, sono sostanzialmente reiterative del motivo di appello e non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, dalla quale emerge che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, oltre a non essere stato violato alcun principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, si è proceduto anche a una puntuale valutazione delle modalità del fatto-reato rilevandone, nonostante si tratti di n. 23 dosi di cocaina, l’allarmante commissione durante il periodo di detenzione domiciliare.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta congrua di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/11/2025.