Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6071 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6071 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato il 07/06/1984 avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 18 settembre 2024, ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza il 20 novembre 2023 lo ha dichiarato delinquente abituale e ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni due.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale, limitando l’analisi alle risultanze del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, avrebbe del tutto omesso di considerare gli elementi indicati con la memoria prodotta, completa di allegati, dai qual risultano le attuali condizioni di vita e familiari del ricorrente, incidono sull’attualità della pericolosità ed escludono la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 103 cod. pen., ciò anche considerato che i reati posti a fondamento della dichiarazione di abitualità sono risalenti nel tempo.
In data 18 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata considerazione degli elementi indicati con la memoria prodotta, completa di allegati, che sarebbero tali da escludere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 103 cod. pen.
La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge, ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.
Le censure, infatti, sono rivolte a confutare in termini generici il giudizio d pericolosità sociale del ricorrente che, di contro, risulta essere stato oggetto di una corretta valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza che ha fatto riferimento ai precedenti penali e ai carichi pendenti.
Sul punto, d’altro canto, pure a fronte della considerazione per cui il giudizio di cui all’art. 103 cod. pen. deve essere riferito al momento in cui viene adottata l’ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 8862 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282765 02), la conclusione cui è pervenuto il Tribunale con il riferimento ai periodi di carcerazione e all’ulteriore episodio di rapina nel novembre 2022, risulta logica e coerente ed è tale da superare le critiche della difesa relative al tempo risalente dei precedenti in virtù di una detenzione domiciliare in atto dal 2023.
Sotto altro profilo, come evidenziato dal Procuratore generale, poi, non vi è alcuna illogicità nella dichiarazione di delinquenza abituale per soggetto collocato agli arresti domiciliari, anziché in custodia cautelare in carcere, in quanto l’applicazione di tale misura gradata non comporta di per sé alcuna esclusione della sua pericolosità, ciò posto che la scelta degli arresti domiciliari concerne le specifiche esigenze cautelari e non la situazione personale e complessiva del soggetto che, appunto, deve essere verificata dal giudice della sorveglianza ai fini della dichiarazione di abitualità ex art. 103 cod. pen.
Alla inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, ch ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente