Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l’appello proposto da NOME AVV_NOTAIO contro il provvedimento emesso in data 16 marzo 2023, con cui il magistrato di sorveglianza di Avellino lo ha dichiarato delinquente abituale, con applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni.
Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di appello, con cui l’istante sosteneva l’insussistenza della propria pericolosità sociale, la sua regolare condotta carceraria e la scarsa gravità dei reati commessi, ed ha ritenuto sussistente la pericolosità del soggetto che, oltre ad annoverare nove condanne per reati caratterizzati anche dalla violenza, ha un procedimento pendente per ulteriori, gravi delitti, ed ha commesso reati anche mentre era sottoposto ad un programma di protezione quale collaboratore di giustizia, programma dal quale venne perciò escluso. L’avere commesso nuovi e gravi reati dopo periodi di detenzione e dopo l’esecuzione di misure alternative dimostra che egli, nonostante la condotta carceraria regolare abitualmente tenuta, non ha mai raggiunto una effettiva rieducazione, con accettazione dei valori della legalità, e presenta una pericolosità sociale ancora attuale e che è progredita nel corso degli anni, avendo egli commesso reati sempre più gravi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME AVV_NOTAIO, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistenti i presupposti di legge per dichiarare l’abitualità del ricorrente, in particolare facendo riferimento al procedimento penale ancora pendente e alle denunce di polizia, molte delle quali non hanno portato neppure alla instaurazione di un giudizio penale. Per dichiarare l’abitualità nel delitto deve individuarsi l’attualità e concretezza della pericolosità sociale, sulla base di elementi idonei a evidenziare il grado di radicamento della tendenza delittuosa del soggetto. Il Tribunale ha omesso di effettuare una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, e ha dichiarato l’abitualità, con applicazione della misura di sicurezza, solo sulla base del numero di precedenti penali, senza esaminare le modalità dei suoi reati e senza accertare che egli fosse realmente dedito al delitto. La decisione si è basata, poi, anche sul delitto ancora in corso di accertamento, senza tenere
conto del fatto che la misura cautelare relativa ad esso è stata applicata due anni dopo la presunta commissione del fatto, risalente al 2020; inoltre non sono stati valutati gli effetti rieducativi di tale misura, che sono invece dimostrati dal corretto comportamento tenuto dal ricorrente sino ad oggi.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, avendo il Tribunale richiamato, con una breve frase, le argomentazioni del magistrato di sorveglianza, benché con l’atto di appello egli avesse richiesto un vaglio dimostrativo della prevalenza di tali argomentazioni su quelle della difesa.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
I due motivi deducono un difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, palesemente inesistente. Il Tribunale ha valutato approfonditamente la sussistenza degli elementi dimostrativi della abitualità nel delitto del ricorrente, ed ha riportato ampi stralci del provvedimento del magistrato di sorveglianza, affermando di condividerne le argomentazioni ed aggiungendovi ulteriori, autonome considerazioni, senza compiere uno «sterile» rinvio ad esso, come erroneamente sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso.
In merito alla sussistenza degli elementi dimostrativi della abitualità nel delitto, il Tribunale ha richiamato i numerosi precedenti penali del ricorrente, la lunga durata della sua attività criminale, la natura eterogenea e talvolta violenta dei delitti commessi, la ripresa dell’attività criminale dopo periodi di detenzione e addirittura durante la sottoposizione ad un programma di protezione quale collaboratore di giustizia, e l’attualità della sua pericolosità, essendo egli attualmente detenuto in custodia cautelare per una serie di delitti che, lungi dall’essere stati commessi entro il 2020, secondo l’imputazione provvisoria risultano commessi sino al 23/07/2021i reati-fine e con permanenza attuale il delitto associativo. La valutazione compiuta dal Tribunale risulta conforme, quindi, ai principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri reati, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto» (Sez. 1, n. 1346 del 26/02/2020, Rv. 278824).
Il Tribunale ha anche sottolineato la progressione criminosa del ricorrente, avendo egli commesso delitti di gravità sempre maggiore, e la evidente inefficacia, per la sua rieducazione e risocializzazione, dei periodi di detenzione e
di esecuzione delle pene attraverso misure alternative. La condotta corretta da lui tenuta durante tali periodi è perciò irrilevante, perché la continua ripresa dell’attività delittuosa, dopo i periodi di detenzione, dimostra che tale correttezza non è dovuta ad una intervenuta rieducazione.
Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, in quanto ne sostiene il difetto solo con affermazioni generiche e non correlate all’ampia argomentazione offerta, in particolare sotto il profilo della attualità della pericolosità del soggetto. Deve, pertanto, applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970)
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato, perciò, inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente