Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Campobasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 16/12/2024 dalla Corte di appello de L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio, limitatamente ai reati perseguibili a querela per intervenuta remissione, con rinvio alla Corte di appello competente relativamente alla declaratoria di delinquente abituale e per la determinazione del trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni nell’interesse del ricorrente contenute nella memoria del 07/11/2025.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’aquila , parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Vasto il 21 aprile 2022, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine a diversi reati di truffa, ricettazione e insolvenza fraudolenta, a lui contestati nella veste di rappresentante legale della ditta
individuale NOME con insegna RAGIONE_SOCIALE, e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto l’ impugnata sentenza.
La Corte di appello ha confermato la statuizione del Tribunale con cui NOME è stato dichiarato delinquente abituale e sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità in ordine alla censura di difetto di procedibilità per carenza di querela relativamente ai delitti di truffa e insolvenza fraudolenta contestati ai capi 1, 5, 9, 11 e 12 della imputazione. Con specifico motivo di gravame la difesa aveva chiesto non doversi procedere per la tardività delle querele presentate in relazione ai delitti addebitati al COGNOME, ma la Corte ha respinto la doglianza, osservando che le denunce querele erano tempestive, adottando motivazioni illogiche.
Osserva il ricorrente che la consumazione del reato deve essere collocata nel momento del conseguimento dell’ingiusto profitto con corrispondente danno per la vittima. Nel caso in cui la truffa si realizzi mediante la conclusione di un contratto, il reato si consuma non quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifizi o raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima. Allo stesso modo il reato di insolvenza fraudolenta si consuma nel momento in cui si manifesta l’inadempimento che costituisce l’ultima fase dell’ iter criminoso.
COGNOME NOME ha versato il denaro a COGNOME il 13 luglio 2017 e ha sottoscritto un nuovo contratto in data 12 Marzo 2018; la querela è intervenuta soltanto il 29 giugno 2018 e quindi è tardiva; COGNOME ha concluso l’accordo il 7 agosto 2018 e la querela è stata sporta il 16 novembre 2018 quando il termine era spirato; COGNOME ha concluso il contratto con COGNOME e consegnato il denaro il 10 luglio 2018 mentre la querela è del 27 novembre 2018; COGNOME ha stipulato il contratto il 7 aprile 2018 e la querela è intervenuta il 31 luglio 2018 ; COGNOME ha stipulato il contratto il 23 ottobre 2017 e la querela è stata presentata solamente il 14 settembre 2018.
In ragione di queste considerazioni il ricorrente insiste nella prospettazione della tardività delle querele nel conseguente difetto di procedibilità dell’azione penale.
2.2. Violazione dell’art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa in relazione ai capi 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 11, in quanto l’imputato non ha posto in essere alcuna condotta fraudolenta ma soltanto un inadempimento contrattuale di ordine civilistico.
Osserva la difesa che il ricorrente svolgeva l’attività di commerciante di auto usate e non è inusuale che, in questo settore, sorgano problemi nel reperire il veicolo
dopo averlo promesso in vendita. Il fatto che l’imputato sia riuscito a vendere autovetture usate che presentavano vizi occulti ad un terzo o non sia riuscito ad adempiere alle obbligazioni contratte non è frutto di un piano fraudolento, ma va ricondotto all’abilità di un esperto venditore di autovetture; tutte le persone offese hanno prima perfezionato il trasferimento di proprietà e soltanto in un momento successivo l’imputato ha omesso di effettuare il pagamento del corrispettivo pattuito o la consegna del veicolo, allorché il contratto di vendita era già concluso; COGNOME non ha pertanto onorato la propria controprestazione, ma gli artifizi e raggiri successivi alla conclusione del contratto non integrano la truffa prevista dall’art. 640 cod. pen. in quanto l’atto dispositivo era già stato compiuto. Al momento della stipula non si ravvisano elementi idonei a realizzare una frode e tale assunto trova conforto nella costatazione che l’imputato ha utilizzato il suo nome.
Si tratta pertanto di questioni civilistiche che integrano un mero inadempimento contrattuale, potendosi, al più, individuare la meno grave fattispecie dell’insolvenza fraudolenta.
2.3. Violazione dell’art. 641 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 11 e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della truffa e insolvenza fraudolenta poiché la difesa aveva chiesto e invocato la riqualificazione delle condotte ai sensi dell’art. 641 cod. pen., applicando la sola pena pecuniaria e la Corte ha respinto la censura, rilevando che ricorrano tutti i presupposti della truffa. Si tratta di motivazione illogica poiché l ‘ insolvenza fraudolenza punisce proprio quei comportamenti che consistono nel contrarre un ‘ obbligazione simulando il proprio stato di insolvenza e con il proposito di non adempiere, sicché è evidente che ricorrono i presupposti dell’insolvenza fraudolenta.
2.4. Violazione dell’art. 641 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di insolvenza fraudolenta in ordine ai fatti contestati ai capi 5 e 12, in quanto l’istruttoria non ha posto in evidenza elementi di rilevanza penale.
COGNOME, dissimulando il proprio stato di insolvenza, ha stipulato con la COGNOME la compravendita di una vettura Fiat 500, ricevendo acconti per la maggior parte del prezzo concordato, per poi rendersi irreperibile al fine di non adempiere l’obbligazione contratta. Allo stesso modo ha consegnato in pagamento alla persona offesa COGNOME per acquistare un trattore agricolo 5 assegni bancari post-datati dell’importo di 2.700 euro ciascuno provento di furto, con l’evidente intento di non adempiere l’obbligazione contrattuale.
La motivazione è illogica poiché l’insolvenza fraudolenta non può essere provata dal mero inadempimento, in quanto esso costituisce indizio equivoco del dolo, che va invece desunto anche da altre circostanze. Il Tribunale ha affermato che il silenzio dell’imputato, unitamente ai suoi precedenti, sono sufficienti per poterne desumere il dolo; si tratta di elementi che secondo il ricorrente non possono essere valorizzati poiché
si sosterrebbe l’assurdo principio per cui chi ha precedenti penali non può godere del diritto alla presunzione di innocenza sino a prova contraria.
2.5. Violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione nelle condotte di cui ai capi 2 e 8 della rubrica, in quanto non sono emersi elementi idonei a smentire la buona fede del COGNOME e la Corte territoriale si è limitata a valorizzare il silenzio dell’imputato e l’assenza di valide giustificazioni in ordine al possesso dei beni.
Lamenta il ricorrente che in ordine al reato di ricettazione degli assegni bancari non trasferibili tratti sul conto corrente intestato a NOME, che ne aveva denunciato il furto, quest’ultimo non è stato mai escusso per espressa rinuncia dell’accusa; la denunzia per lo smarrimento è datata 28 marzo 2019, mentre gli assegni sono stati rinvenuti nella disponibilità di NOME nel 2017; NOME svolgeva la propria attività nel magazzino di NOME, sicché aveva autorizzato quest’ultimo a usarli e l’unico delitto riscontrabile è quello di calunnia.
Il giudicante, invertendo l’ iter logico imposto dalla norma, ha dedotto la malafede del COGNOME dal profitto ottenuto dalla vendita dell’auto e dalla consegna dell’assegno mentre la consapevolezza della provenienza illecita si riferisce ad un momento cronologicamente antecedente.
2.6. Violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione contestato al capo 8 e all’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., poiché è emerso solo che COGNOME ha venduto un’auto senza documenti ma non risultano elementi a riprova del dolo anche solo eventuale del predetto, sicché avrebbero dovuto riconoscere nel l’imputato un atteggiamento di mera disattenzione o noncuranza, che costituisce l’elemento tipico dell’incauto acquisto.
2.7. Violazione degli artt. 133, 99 e 62bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, all’applicazione della recidiva, alla declaratoria di delinquenza abituale e all ‘applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, poiché la difesa aveva censurato detti elementi della motivazione e la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e per i precedenti penali a carico dell’imputato, mentre alla luce della lettura dei fatti di causa non si può ritenere che non esistano elementi atti a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In ordine alla recidiva specifica e infraquinquennale, osserva il ricorrente che mancano elementi idonei a suggerire un aggravamento della pericolosità sociale considerato che i precedenti attenzionati sono risalenti nel tempo e di altra indole.
Quanto alla dichiarazione di delinquente abituale rileva che l’imputato ha condanne per reati bagatellari e risalenti nel tempo, sicché non ricorre quella abitualità riconosciuta dal Tribunale che ha, invece, fondato il proprio giudizio sulle risultanze dei carichi pendenti: detti elementi non possono essere presi in considerazione in quanto la
dichiarazione di abitualità è demandata all’esclusivo potere discrezionale del giudice di merito che non può limitarsi ad affermare apoditticamente che l’imputato è dedito a delitti contro il patrimonio.
Nel caso in esame non vi sono le condanne segnalate dal giudice, essendo tutte risalenti nel tempo, e non si è considerato che NOME ha uno stabile impiego e non si è mai reso irreperibile, sicché la declaratoria di abitualità è destituita di fondamento e va revocata.
2.8. Violazione dell’art. 574 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al risarcimento dei danni nei confronti delle parti offese COGNOME, COGNOME e COGNOME in quanto il Tribunale erroneamente ha liquidato le spese di costituzione e difesa e condannato l’imputato al risarcimento dei danni nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sebbene né costoro, nè i loro difensori si fossero presentati all’udienza di discussione o avessero depositato conclusioni scritte. Inoltre, il risarcimento dei danni veniva liquidato senza alcuna motivazione e nei confronti di soggetti che avevano agito anche civilmente per l’ottenimento degli importi sottratti.
Lamenta inoltre il ricorrente che per la parte civile COGNOME il giudice abbia liquidato la somma di 5.000 euro per il danno nonostante la difesa dell’imputato avesse prodotto copia del decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa per l’importo di 4.300 euro in ordine al danno patrimoniale cagionato, avendo in questo modo il giudicante duplicato il titolo esecutivo.
2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di delinquente abituale resa nonostante la difesa avesse lamentato, con specifico motivo di appello, che il Tribunale, in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato COGNOME delinquente abituale, ed essendosi violato il disposto dell’art. 103 cod. pen., secondo cui un soggetto per essere dichiarato delinquente abituale deve essere stato condannato per due delitti non colposi; invero, nel caso in esame, COGNOME ha condanne per reati bagatellari risalenti a più di dieci anni addietro e i fatti oggetto del presente giudizio risalgono al 2018, sicché non appare provata la abitualità.
Il ricorrente deduce che la dichiarazione di abitualità non può basarsi sul semplice riferimento ai precedenti penali dell’interessato, ma necessita del concreto esame delle modalità di condotta che dimostrino che egli sia dedito al delitto e ricavi da esso parte dei suoi guadagni.
Con nota del 17 novembre 2025 è stato trasmesso verbale di remissione di querela da parte di COGNOME e relativa accettazione in ordine al reato di cui al capo 9 che si è pertanto estinto.
Con memoria del 7 novembre 2025 l’AVV_NOTAIO ha trasmesso verbali di remissione querela e contestuale accettazione da parte di NOME COGNOME, moglie ed erede del defunto NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME
e di NOME COGNOME e ha chiesto dichiararsi estinti i reati contestati ai capi 1, 3, 4, 9 e 12, insistendo nei motivi di ricorso per gli altri reati sub 2, 5, 6, 7, 8 e 13.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono per lo più generici e reiterativi in quanto ripropongono le censure formulate con il gravame che la Corte territoriale ha respinto con motivazioni corrette e congrue al compendio probatorio acquisito.
1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla tardività delle querele, è manifestamente infondato poiché il ricorrente confonde il momento di consumazione del reato con il momento da cui decorre il termine per la proposizione della querela, che non è collegato alla consumazione del reato, ma alla conoscenza sicura e completa da parte della persona offesa della truffa ai suoi danni e pertanto può anche tardare rispetto alla data di consumazione del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276732 – 01).
1.2. Il secondo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dai giudici di merito. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato il comportamento del COGNOME che palesa il suo originario intento fraudolento capace di ingannare la controparte. In particolare, la Corte ha riconosciuto che, in alcune ipotesi, l’imputato ha venduto auto di cui non era proprietario, come ai capi 1, 4 e 9, o in veste di acquirente ha versato il prezzo attraverso assegni bancari post-datati e privi di provvista o che sono risultati essere provento di furto, come negli episodi indicati ai capi 1 e 12, condotte che palesano la sua originaria intenzione fraudolenta.
Si tratta di motivazione corretta con cui il difensore non si confronta.
La censura è anche manifestamente infondata poiché è stato precisato che in tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277708 – 01).
1.3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata riqualificazione in insolvenza fraudolenta dei reati di cui ai capi 1, 3, 4 e 6 è manifestamente infondato poiché nei diversi episodi il ricorrente ha posto in essere artifizi , consistiti nell’ omettere di fornire informazioni decisive ai fini de ll’accordo o nell’ eseguire il pagamento con mezzi ab origine inidonei perché di provenienza illecita.
1.4. Il quarto motivo relativo ai delitti di insolvenza fraudolenta di cui ai capi 5 e 12, in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME è generico e manifestamente infondato.
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 – 01).
Invero, nel primo episodio, NOME, dopo avere ricevuto il corrispettivo da parte della promittente acquirente, ha omesso di adempiere alla consegna del veicolo promesso, mentre nella vicenda di cui al capo 12 ha versato come corrispettivo assegni post-datati di provenienza furtiva.
1.5. Il quinto motivo di censura è manifestamente infondato poiché la Corte ha desunto la prova del dolo di ricettazione nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza consolidata, rilevando che l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione in merito alle modalità con cui ha ricevuto il possesso degli assegni e dell’autovettura di origine furtiva.
1.6. La sesta censura ripropone il tenore del motivo sollevato in appello, cui la Corte ha reso specifica risposta, osservando che la condotta di cui al capo 8 integra gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, poiché l’imputato non ha fornito alcuna informazione in merito alle modalità con cui ha ricevuto un veicolo di sicura provenienza furtiva.
Si tratta di motivazione succinta ma corretta poiché, soltanto in presenza di una giustificazione offerta dall’imputato in merito alle modalità con cui ha ricevuto un bene, il giudice avrebbe potuto al più ritenere, dopo avere valutato la verosimiglianza del suo assunto, che lo stesso avesse agito con scarsa diligenza o per colpa, così rientrando nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen. ; tuttavia, nel momento in cui l’imputato mantiene il silenzio e non offre una sua versione dei fatti, per giurisprudenza consolidata, deve ritenersi manifesta la volontà di dissimulare le modalità con cui è venuto in possesso del bene, il che palesa inequivocabilmente la consapevolezza della provenienza comunque illecita del bene ricevuto.
Ed infatti la giurisprudenza ha da tempo affermato che risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (cfr., ex multis , Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01).
1.7. La settima censura in merito alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, poiché il giudice ha evidenziato l’assenza di elementi positivi nella condotta dell’imputato e la presenza di precedenti condanne, in ragione delle quali è stata riconosciuta la recidiva qualificata; la difesa con il ricorso non contesta tale
affermazione. L ‘ aggravante della recidiva è stata adeguatamente motivata in primo grado, poiché si è valorizzato il precedente penale per un reato di truffa, irrevocabile nel 2017, in epoca precedente ai fatti di causa. In appello si è precisato che i delitti per cui è stata pronunciata condanna ‘appaiono incontrovertibilmente sintomo della accresciuta pericolosità sociale dell’imputato’: motivazione del tutto congrua e giustificata che la rende insindacabile nella presente sede di legittimità.
Le censure in merito alla dichiarazione di abitualità verranno esaminate congiuntamente nel paragrafo 1.9.
1.8. In ordine all’ottava censura va rilevato che le persone offese costituitesi parte civile, nei cui confronti il ricorso avanza censure, hanno rimesso la querela sporta sicchè le statuizioni civili in loro favore devono essere revocate e il motivo risulta privo di interesse.
1.9. Una prima questione dedotta con il nono motivo di ricorso riguarda la possibilità di dichiarare d’ufficio l’abitualità nel reato.
Si tratta di censura generica e non consentita, anche se è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, dep. 2019, Caiffa, Rv. 276529 – 01) è nulla, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in assenza di una espressa contestazione riferita alla fattispecie d’abitualità presunta per legge o a quella ritenuta dal giudice, diversamente da quanto avviene in sede esecutiva.
Nel caso in esame, infatti, vengono in rilievo due elementi:
– anche se dalla sentenza di primo grado non risulta che il pubblico ministero abbia avanzato nel corso della discussione richiesta dichiarazione di abitualità, nel capo di imputazione in calce al capo 12 vi è stata una formale contestazione delle condizioni per dichiarare l’abitualità del reato ;
con l’atto di appello il difensore non aveva dedotto l’assenza di richiesta del pubblico ministero e la Corte di appello aveva respinto nel merito le censure formulate in ordine alla dichiarazione di abitualità.
Ne consegue che l’eccezione non è consentita in questa sede.
Va infatti precisato che la dichiarazione di abitualità può essere assunta anche in assenza di una specifica richiesta e che la partecipazione del pubblico ministero all’esercizio dell’azione penale, con riferimento alla predetta statuizione, è soddisfatta mediante la formulazione del capo d’imputazione (Sez. 1, n. 36949 del 24/09/2014, dep. 2015, P., non mass., che richiama Sez. 1, n. 6926 del 07/11/2008, dep. 2009, Filosa, Rv. 243222 – 01).
Nel merito, deve rilevarsi che per la dichiarazione di abitualità sono necessarie altre due condanne per delitti non colposi, oltre a quella per cui si procede.
Dalla sentenza di primo grado emerge che l’imputato ha riportato già sentenza per più reati di truffa in continuazione, con pronunzia divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2017, ed è gravato da condanna per delitti di truffa e di falsità in scrittura
privata commessi nel periodo 2010 – 2011. Lo stesso ricorso ammette che NOME ha riportato una condanna per più truffe e una condanna per esercizio arbitrario, sicché la dichiarazione di delinquenza abituale si palesa corretta.
Al riguardo giova ricordare che, ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri reati, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto (Sez. 1, n. 13446 del 26/02/2020, Chianese, Rv. 278824 – 01).
E, nel caso di specie, la Corte non si è limitata a valorizzare l’esistenza di precedenti penali specifici, ma ha offerto motivata indicazione degli elementi sintomatici dell’attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, che ha consumato una serie innumerevole di truffe nell’ambito della sua attività imprenditoriale, con modalità tali da evidenziarne il grado di radicamento della tendenza delittuosa e della capacità criminale manifestata nello specifico delitto commesso (Sez. 1, n. 7152 del 12/11/2015, dep. 2016, Dattilo, Rv. 266606 – 01).
2. I verbali di remissione di querela e contestuale accettazione che sono stati trasmessi dalla difesa hanno determinato l ‘ estinzione dei reati contestati ai capi 1, 3, 4, 9 e 12. S’ impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai detti reati e la revoca delle relative statuizioni civili, in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non risultando un diverso accordo tra le parti.
La pena applicata al COGNOME va rideterminata nel modo che segue: pena base anni due di reclusione ed euro 1500 di multa per il più grave reato di ricettazione di cui al capo 8 (ricettazione in danno di COGNOME), aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 250 di multa per la recidiva; ulteriormente aumentata per continuazione di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno dei reati satellite residui, che sono quelli contestati ai capi 2, 5, 6, 7, 11, pari a complessivi mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pervenendo così alla pena complessiva di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 2.750,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai capi 1, 3, 4, 9 e 12 per essere i reati estinti per remissione di querela ed elimina la relativa pena pari a mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Revoca le statuizioni civili in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese del procedimento .
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Roma 13 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME