Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47534 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di AVELLINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e l liquidazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ.;
lette le conclusioni del difensore della parte ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
(s),
RITENUTO IN FATTO
1.Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino confermava la decisione di condanna di primo grado dell’imputata per il reato di minaccia nei confronti di NOME.
Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Avellino la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 15 e 50 del d.lgs. n. 274 del 2000, poiché l’azione penale sarebbe stata esercitata dal vice-procuratore onorario in virtù di una delega conferita dal Pubblico Ministero priva del necessario carattere di specialità, con conseguente nullità di ordine generale del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre rilevare, in via preliminare, che la difesa della parte ricorrente fa valere, mediante il motivo di ricorso, una nullità generale di carattere assoluto, in quanto afferente l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio della legg penale e dunque insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 14264 del 23/01/2013, Isoni, Rv. 254957 – 01), a differenza dell’ipotesi che attiene al meno grave vizio concernente la delega del vice procuratore onorario per la partecipazione all’udienza (integrante una nullità a regime intermedio: cfr. Sez. 5, n. 6216 del 24/11/2015, deo. 2016, Colosimo e altri, Rv. 266097 – 01).
Pertanto, non assume alcun rilievo, almeno ai fini dello scrutinio sul merito del motivo proposto, la circostanza che il vizio lamentato, verificatosi sin dal primo grado di giudizio, non sia stato poi dedotto tra i motivi di appello.
2. Il ricorso, tuttavia, non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Viene in rilievo, ai fini della decisione, la portata del combinato disposto delle norme delle quali la ricorrente assume la violazione, ossia gli artt. 25 e 50 del d.lgs. n. 274 del 2000.
In particolare, l’art. 50, comma 1, lett. b), dell’indicato decreto stabilis che, nei procedimenti penali dinanzi al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario anche (tra l’altro) per gli atti de pubblico ministe previsti dall’art. 25, ossia per quelli afferenti l’esercizio dell’azione penale, vice procuratori onorari addetti all’ufficio.
Nel comma 2 la stessa disposizione normativa precisa che la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
Orbene, nella fattispecie per cui è processo, risulta dall’esame della delega conferita in data 15 dicembre 2015 dal Pubblico Ministero “togato” presso l’ufficio del giudice di pace al vice-procuratore onorario – atto che questa Corte può esaminare direttamente a fronte della deduzione di un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME e altri, Rv. 220092 01) – che la stessa aveva ad oggetto “la trattazione e la definizione a sua firma del procedimento in epigrafe”, procedimento in cui estremi erano appunto individuati nell’intestazione della delega.
L’espressione utilizzata era dunque idonea a delegare al magistrato onorario ogni determinazione sull’esercizio, o meno, dell’azione penale e si collocava nel contesto di una delega relativa ad uno specifico giudizio, a differenza di quanto avvenuto in altre fattispecie esaminate da questa Corte nelle quali la delega è stata ritenuta generica con conseguente accertamento del vizio lamentato (cfr. Sez. 5, n. 14264 del 23/01/2013, Isoni, Rv. 254957 – 01, con riferimento ad un’ipotesi nella quale era risultato che l’atto di delega era solo quello con il qual i Procuratori aggiunti presso il Tribunale avevano assegnato, in via generale, ad alcuni vice-procuratori onorari tra i quali quello che aveva scttoscritto il decret di citazione a giudizio nel caso esaminato dalla S.C. all’Ufficio di Procura presso il Giudice di pace; Sez. 5, n. 24004 del 18/03/2014, Campanile, Rv. 259853 – 01, in relazione alla mera menzione da parte del pubblico ministero d’udienza di un ordine di servizio del Procuratore della Repubblica con cui lo stesso avrebbe delegato le funzioni requirenti ai vice-procuratori onorari). Deve dunque ritenersi che la delega è stata conferita al vice procuratore onorario nel rispetto del combinato disposto degli artt. 5 e 50 del d.lg:s. n 274 del 2000, con conseguente insussistenza del vizio denunciato.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non possono riconoscersi alla parte civile le spese di rappresentanza di difesa sostenute in questo giudizio di legittimità poiché la stessa si è limitata a chiedere l’inammissibilità o il rigetto del ricorso senza confutare in maniera argomentata le motivazioni sottese allo stesso e, dunque, non fornendo alcun contributo concreto per la decisione (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nulla per le spese della parte civile. Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
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Il Consigliere Estensore