Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37405 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VALDAGNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del l’1 aprile 2025, il Giudice per le Indagini del Tribunale di Napoli, a seguito di opposizione da parte di NOME COGNOME alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nei suoi confronti ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 590 cod. pen. (in relazione ad un infortunio occorso ad un dipendente della società RAGIONE_SOCIALE di cui era legale rappresentante), ha accolto tale richiesta e disposto l’archiviazione del procedimento.
Il Gip, dato atto della estinzione per oblazione della contravvenzione prevista dal d.lgs n. 81/2008, ha osservato che il delitto di cui all’art. 590 cod. pen. era procedibile d’ufficio in quanto la malattia aveva avuto durata superiore ai quaranta giorni, ma doveva ritenersi non punibile ex art. 131 bis cod. pen.
L’infortunio , secondo quanto emerge dagli atti allegati al ricorso, si era verificato presso il reparto mensa dell’RAGIONE_SOCIALE: la dipendente della società RAGIONE_SOCIALE stava trasferendo un carrello portavivande, quando, a causa della rottura di una ruota, quest’ultimo si era capovolto e le era caduto addosso, provocandole lesioni, consistite in trauma cranico non commotivo, contusioni multiple e frattura del perone, con prognosi inziale di durata della malattia di giorni 30.
Avverso l ‘ordinanza AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. In premessa il ricorrente ha chiarito di avere un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, in quanto amministratore delegato di una società e presidente del consiglio di amministrazione di altra società, il cui core business è rappresentato dagli appalti pubblici di ristorazione scolastica e RAGIONE_SOCIALE: in fase di partecipazione alle gare di appalto gli amministratori sono tenuti, fra l’altro, ad attestare di non avere riportato condanne definitive e a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale sussistenza di procedimenti penali pendenti, nonché le infrazioni debitamente accertate e tutti gli elementi utili a consentire alla Pubblica Amministrazione una valutazione relativa alla affidabilità dell’operatore economico. Proprio in relazione alla pendenza del presente procedimento penale, alcune amministrazioni pubbliche avevano chiesto approfondimenti al fine di valutare l’affidabilità della società concorrente, come comprovato dalla documentazione allegata al ricorso.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto l ‘omessa motivazione o la
motivazione apparente in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità. Il Gip, nel dare atto che la malattia aveva avuto durata superiore ai quaranta giorni, si era limitato a richiamare i certificati rilasciati dalla sede RAGIONE_SOCIALE di Cuneo, senza replicare in alcun modo alle censure della difesa con cui si era rilevato come tale città fosse a 850 km di distanza dal luogo dell’infortunio e dal luogo di residenza della persona offesa e come detti certificati non contenessero alcuna indicazione né dell’esame obiettivo, né delle ragioni per cui veniva disposta la proroga dello stato di inabilità. Il Gip, inoltre, aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla consulenza medico legale depositata dalla difesa del ricorrente, con cui si era concluso che la durata della malattia era stata inferiore ai quaranta giorni.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per erronea individuazione della fattispecie di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. e l’inosservanza dell’art. 16 d.lgs 81/2008, nonché il vizio di motivazione in ordine alla addebitabilità al ricorrente di eventuali violazioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Pur avendo la difesa documentalmente provato che la società amministrata da COGNOME occupava 7000 dipendenti e disponeva di oltre 200 unità locali dislocate in tutta Italia, il Gip aveva replicato che le dimensioni aziendali considerevoli non potevano valere ai fini della esclusione della colpa dell ‘indagato ‘tenuto conto delle stringenti previsioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro che fanno capo al datore di lavoro che non ammettono deroghe o giustificazioni’. Tale assunto, osserva il ricorrente, deve essere censurato, in quanto contraddetto dalla previsione dall’RAGIONE_SOCIALE della delega di funzioni ex art. 16 d.lgs n. 81/2008, strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diviene garante a titolo derivativo, pur permanendo in capo al delegante un dovere di vigilanza. Nel caso di specie i documenti prodotti attestavano sia la nomina di un procuratore speciale, quale delegato in materia di sicurezza, sia i plurimi interventi di manutenzione sui carrelli nell’anno 2021 e 2022; la stessa polizia giudiziaria nel verbale di ispezione aveva attestato che ‘ i carrelli utilizzati per tali operazioni erano in manutenzione ordinaria e che non erano presenti pavimenti divelti e/o ostacoli che ostruiscono il passaggio ‘ .
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto fondati i motivi.
2. Nulla quaestio sulla legittimazione del ricorrente a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione del Gip per essere il fatto non punibile per particolare tenuità dell’offesa ex art. 131 bis cod. pen.
Questa Corte ha già chiarito che l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento, in quanto si tratta di ordinanza avente carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni di diritto soggettivo (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285604 -01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284139). Nel caso di specie il ricorrente ha assolto all’onere di documentare un interesse concreto e attuale alla eliminazione del provvedimento che presuppone l’accertamento di un fatto reato, sebbene particolarmente tenue, avendo allegato plurime richieste di pubbliche amministrazioni, a seguito della partecipazione a gare di appalto delle società da lui amministrate, di chiarimenti in relazione alla pendenza del presente procedimento.
Nel merito, le censure, con cui il ricorrente lamenta che la motivazione dell’ordinanza sarebbe solo apparente, sono fondate.
Deve ribadirsi che la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge, venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità ( ex plurimis da ultimo Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 -01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -01, in tema di misure di prevenzione; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 -01, in tema di misure cautelari reali).
Più in particolare si osserva che la nozione di motivazione apparente è stata dalla giurisprudenza di legittimità ancorata anche al mancato confronto con le prospettazioni delle parti di elementi potenzialmente decisivi, ovvero tali da
poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 -01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080 -01).
4.Nel caso in esame, il carattere apparente della motivazione discende dalla mancata considerazione da parte del Gip delle obiezioni, sostenute da pertinente documentazione, poste dalla difesa dell’imputato, sia sotto il profilo della durata della malattia, sia sotto il profilo della individuazione del soggetto eventualmente responsabile dell’infortunio .
4.1.Il giudice, infatti, si è limitato a prendere atto dell’esistenza dei certificati rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE , senza confrontarsi con le conclusioni del consulente tecnico della difesa, con cui, da un lato, sono stati evidenziati gli elementi di genericità di detti certificati e, dall’altro, è stata operata una distinzione fra il periodo di malattia e la protrazione, spesso prudenziale, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della convalescenza, a fronte dell’evoluzione conclusa del processo patologico.
4.2.Il giudice, inoltre, ha ribadito la riconducibilità della violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro al ricorrente, amministratore delegato di una società di notevoli dimensioni, in maniera apodittica, senza prendere in esame la delega di funzioni prodotta dalla difesa nel corso dell’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione.
4.2.1.Vale la pena di ricordare che l a delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lgs n. 81/2008 è lo strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce i poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto: questi diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante. La disciplina legale dell’RAGIONE_SOCIALE è stata introdotta per la prima volta dal d.lgs n.81/2008 che all’art. 16 ne ha dettato i requisiti, peraltro con ampio recepimento della elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del d.lgs n. 626/94. Sul ruolo della delega si sono soffermate le Sezioni Unite con la sentenza n. 383423 del 24 aprile 2014, COGNOME, Rv 261108 nella quale si è affermato che la delega ‘nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera una traslazione dal delegante al delegato di poteri che sono propri del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, ridetermina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l’altro, come art. 16 T.U ha chiarito un obbligo di vigilanza alta che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di
poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato. In breve la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri’. In altro passo le Sezioni Unite hanno ribadito che ‘è invero principio basilare, consolidato della prassi e da ultimo recepito con la disciplina di sistema, che la delega per produrre l’effetto liberatorio che la caratterizza, deve trasferire insieme ai doveri tutti i poteri necessari all’efficiente governo del rischio. Il trasferimento può avere ad oggetto un ambito definito e non l’intera gestione aziendale, ma in tale circoscritto territorio il ruolo del soggetto delegato deve essere caratterizzato da pienezza di poteri, in primo luogo di quelli di spesa. Il trasferimento dei poteri, inoltre, deve essere effettivo e non meramente cartolare’. In caso di delega ex art. 16 d.lgs n. 81/2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti (Sez. 4, n. 10702 del 1/02/2012, Rv 242675; Sez 4 n. 22837 del 21/04/2016, Rv 267319).
4.2.2. Nel caso di specie, il Gip, nel ribadire la configurabilità del reato in capo al ricorrente, non ha preso in esame, come sarebbe stato necessario, la delega di funzioni anche in rapporto al tipo di violazione contestata e non ha chiarito in che senso detta delega non abbia comportato un trasferimento di poteri e responsabilità, ovvero se residui una culpa del datore di lavoro in eligendo , o in vigilando , secondo i principi su esposti.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame, secondo quanto esposto, al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Deciso in Roma il 4 novembre 2025. Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME