Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46055 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46055 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a TORINO nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a GENOVA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La parte civile NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/11/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 08/03/2018 del Tribunale di Aosta, che aveva assolto l’imputata COGNOME NOME dal reato di appropriazione indebita.
Deduce:
Vizio di motivazione su un fatto decisivo.
Secondo il ricorrente nella sentenza impugnata si afferma erroneamente che il versamento da parte dell’imputata dell’assegno di ottantamila euro fosse avvenuto in data anteriore alla morte del de cuius (17/01/2021) invece che in data successiva (19/01/2021).
A sostegno dell’assunto richiama il contenuto della data di deposito
dell’assegno e dell’estratto conto, dai quali -sostiene il ricorrente- si ricava che i 17/01/2021 l’assegno non era stato ancora incassato, a nulla rilevando l’anteriorità della data della sua emissione, anche alla luce della condotta tenuta dall’imputata nei giorni precedenti alla morte di NOME.
Vizio di motivazione e violazione di legge.
Il motivo si rivolge alla motivazione, che si assume contraddittoria, in quanto, per un verso, fa un generico riferimento alla carenza dell’elemento psicologico; per altro verso, afferma che la donna avrebbe legittimamente operato, in quanto munita di delega bancaria.
Secondo il ricorrente è errato pensare che ogni persona legittimata a operare su un conto corrente altrui potrebbe legittimamente disporne a proprio vantaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della doppia sentenza conforme oltre che perché reiterativo delle medesime questioni affrontate e risolte dalla Corte di appello.
1.1. I giudici della doppia sentenza conforme hanno assolto l’imputata valorizzando molteplici elementi, quali l’esistenza di un riconoscimento di debito per trecento mila euro da parte di NOME, l’esistenza della delega a operare sul conto corrente acceso nel 2016 “senza alcuna limitazione e senza obbligo di rendiconto”, il fatto che tale conto fosse alimentato anche con periodici versamenti da parte dell’imputata, il rapporto fiduciario tra COGNOME NOME e l’imputata trovava plausibilità nel rapporto di convivenza vissuto dai due, che l’assegno bancario era stato regolarmente emesso e regolarmente incassato dalla donna, versato il 17/01/2017.
1.2. La motivazione resa dalla Corte di appello deve ritenersi conforme a diritto, in quanto una condotta appropriativa può ritenersi indebita quando essa sia avvenuta senza titolo, ossia senza legittinnazione.
In ipotesi -come quello in esame- in cui si è in presenza di una delega a operare su un conto corrente altrui, al fine di valutare la legittimità o meno della condotta appropriativa occorre guardare ai contenuti e ai limiti della delega, verificando, in particolare, se l’operazione compiuta abbia ecceduto i limiti indicati nella delega.
Nel caso in esame, i giudici della doppia sentenza conforme hanno evidenziato come la delega fosse sostanzialmente priva di limiti e senza obbligo di rendiconto; hanno altresì sottolineato come tale evenienza fosse coerente con il fatto che il conto era alimentato anche con i versamenti di denaro effettuati dalla donna, con il fatto che il de cuius ebbe a riconoscere il proprio debito nei confronti della donna e anche con il rapporto di unione che legava COGNOME NOME e COGNOME, ossia di circostanze tutte conducenti nel senso di ritenere che quest’ultima
avesse titolo e avesse ricevuto piena legittimazione a operare senza limiti sul conto corrente acceso pochi mesi prima della morte del compagno.
1.2. A fronte di una motivazione adeguata, che ha compiutamente risposto a tutti i motivi di gravame, con argomentazioni logiche e non contraddittorie, il ricorso oppone le medesime questioni sollevate con l’appello, senza esporsi in un reale confronto con il complessivo, unitario e inscindibile costrutto argomentativo della sentenza impugnata, che viene, per lo più, pretermessa.
Da qui una pluralità di ragioni di inammissibilità.
1.2.1. Con riguardo ai ricorsi caratterizzati dalla mera reiterazione dei motivi di appello, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
1.2.2. A ciò si aggiunga che tutti i motivi si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.
Da ciò discende l’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame”attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.2.3. Sempre nell’alveo delle doglianze di merito si inscrive anche la lamentela secondo cui la Corte di appello non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive, in quanto anch’essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la
prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base a giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tal valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 01).
1.2.4. Il ricorso è altresì aspecifico in conseguenza della mancanza di un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, che vengono in gran parte pretermesse o ignorate.
Il vizio di aspecificità, infatti, si configura non solo nel caso del indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/09/2023