Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8387 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Tufino il 06/02/1959
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27/10/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto in relazione al terzo motivo, diminuendosi l’aumento operato per la recidiva;
sentiti i difensori delle Parti civili, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che hanno tutti concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato depositando note spese;
sentito il difensore dell’imputato, Avvocato NOME COGNOME ha insistito per l’accogliment ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 ottobre 2023 (motivazione depositata il 12 aprile 2024) – emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez 2, n. 2096 del 14/10/2022 – dep. il 19/01/2023 – ha confermato la condanna inflitta in primo grado a NOME alla pena di anni cinque e mesi cinque di reclusione (con la recidiv reiterata e specifica) in relazione al delitto di cui all’art. 416 cod. pen.
1.1. All’imputato è contestato di avere, in qualità di promotore e organizzatore, dato vita una associazione per delinquere finalizzata a commettere una pluralità indeterminata di truffe danni di compagnie assicurative (simulando falsi incidenti stradali ed utilizzando certifica mediche false attestanti lesioni derivanti da incidenti stradali mai verificatisi o riportanti non veritiere, fornendo altresì esami clinici in realtà mai eseguiti).
1.2. Nella citata pronuncia rescindente, questa Corte – dopo avere dichiarato inammissibile il motivo di uno dei ricorsi presentati nell’interesse dell’imputato, nel quale si deduc violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., eccependosi che i giudici di merito, in assenza di mod dell’imputazione quanto alla data di consumazione del reato, che era stato contestato come «commesso fino a gennaio 2009 con condotta perdurante» avevano posticipato la consumazione al 6 marzo 2009, sostenendosi che così sarebbe stato violato il diritto di difesa dell’imput condannato, così, per un reato diverso da quello contestatogli nell’imputazione – ha riten invece fondato il motivo relativo alla inutilizzabilità di alcune prove poste a fondamento condanna confermata in appello, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi present favore dell’imputato (relativi al ruolo apicale nell’organizzazione e alla ritenuta recidiva)
Avverso la sopra indicata sentenza di appello – che ha nuovamente confermato la condanna di Galeotalanza – l’imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce tre motivi, che si provvede a sintetizzare, ai sensi dell’art. 173, comma 1, di att. cod. proc. pen.
3.1. In primo luogo, si eccepisce nullità della sentenza impugnata per assoluta mancanza della motivazione in ordine ai motivi dichiarati assorbiti (e relativi alla qualifica soggetti promotore e organizzatore dell’associazione, nonché alla ritenuta recidiva e alla dosimetria del pena). Sul punto, sostiene il ricorrente che la sentenza gravata non si è proprio occupata di doglianze, avendo inteso dedicarsi esclusivamente ai profili oggetto dell’annullamento con rinv (ossia la utilizzabilità delle prove).
3.2. Con il secondo motivo si deduce la inapplicabilità della contestata recidi illegittimamente applicata nonostante la documentata risalenza dei precedenti a carico e comunque, la loro scarsa significatività.
3.3. Il terzo motivo, infine, eccepisce la “illegalità della pena inflitta” per violazion 99, comma 6 cod. pen.
All’esito della discussione orale, le parti hanno concluso nei termini in epigrafe ripo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso – avente valenza preliminare e assorbente – è fondato.
La sentenza di questa Corte che ha disposto l’annullamento con rinvio della prima sentenza di appello per riesaminare la doglianza relativa alla utilizzabilità delle prove acq ha espressamente dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso (a parte quello giud manifestamente infondato).
2.1. Questa Sezione ha già avuto occasione di evidenziare che «in tema di giudizio di rinvio la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 48750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438 – 01, ove si è precisato che l’accoglimento di motivi di ricorso, cui l’assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del assorbente sul quale deve rinnovarsi l’esame, la cui definizione impone la progressiva verifi delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo).
In merito alla doglianza – contenuta nell’atto di appello e reiterata nel primo ricor legittimità – relativa in particolare alla ritenuta qualifica del RAGIONE_SOCIALE come “promo organizzatore” dell’associazione, la sentenza impugnata non spende neppure una parola, limitandosi a osservare che “deve confermarsi la sentenza di primo grado con rigetto dei motiv di appello da esaminare nei limiti del decisum della Suprema Corte. Quanto al merito, ritiene la Corte assolutamente condivisibile il percorso motivazionale della impugnata sentenza, immune da vizi logici e giuridici, potendo, quindi, riferirsi allo stesso nella presente motivazione operare alcun specifico riferimento alla motivazione della precedente sentenza, e richiamando poi il principio in base al quale è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata.
3.1. Ugualmente, la sentenza impugnata non si occupa delle questioni relative alla recidiva e alla dosimetria della pena (statuizioni anch’esse oggetto di motivi dell’originario ricor cassazione e dichiarati assorbiti).
Questa Corte ha affermato il principio in base al quale è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatori oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di ppello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giud
(ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 – 01). Ciò non toglie che le doglianze relative alla penale responsabilità dell’imputato e al suo ruolo “apic nell’associazione – oggetto dell’appello e reiterate in entrambi i ricorsi per cassazione – dove essere esaminate, eventualmente con rinvii – specifici – alle parti della sentenza di primo gr che si era occupata di tali aspetti, dandosi così conto, da un lato, di avere preso in considerazi le censure dell’appellante e, dall’altro lato, di avere condiviso gli specifici passaggi motiva del primo Giudice ad esse relativi, il che non è ravvisabile nel caso di specie. Trova dunq applicazione il principio secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza i relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate, in ipotesi, del req della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 22/01/2014, COGNOME, Rv. 257967 01).
In presenza di un radicale deficit motivazionale in ordine alle censure che – in quanto espressamente giudicate dalla sentenza di legittimità rescindente come assorbite – dovevano essere esaminate dalla Corte territoriale in sede di giudizio rescissorio, si impone l’annullame della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che all’es del nuovo giudizio sul gravame provvederà, in base all’ordinario criterio della soccombenza anche in merito alla liquidazione delle spese richieste dalle parti civili dinanzi a questa (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, COGNOME, Rv. 283987 – 04).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 28 gennaio 2025
I I onsigliere est sclii
Il Presidente