Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9997 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Torre Annunziata l’11/08/1957, avverso la sentenza del 30/05/2024 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 settembre 2023, il Tribunale di Napoli Nord condannava NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione ed euro 49.000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 291bis , comma 2, e 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973, perchØ, già recidivo del delitto di contrabbando, deteneva per la vendita 9.800 grammi di tabacco lavorato estero di contrabbando, disponendo confisca e distruzione del tabacco in sequestro.
Con sentenza del 30 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME
COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 646, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Deduce la difesa che la Corte di merito ha del tutto omesso di esporre le ragioni sulla base delle quali ha condiviso il ragionamento del giudice di primo grado sul motivo di appello riguardante la riconosciuta responsabilità penale dell’imputato per il delitto ascritto.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 131bis cod. proc. pen.
Deduce la difesa che la Corte di merito ha arbitrariamente motivato l’abitualità al delitto ed escluso il fatto di particolare tenuità, con un generico richiamo alla recidiva ed in assenza degli ulteriori
elementi indicati dalla legge.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 291bis , comma 2, e 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973. Deduce la difesa che la Corte di merito ha condannato l’imputato al massimo edittale previsto, sulla base di un generico e indebito richiamo alla sola recidiva, che di per sŁ rende la fattispecie punibile con la pena della reclusione, in assenza di elementi ex art. 133 cod. pen. tali da far ritenere in concreto la personalità dell’imputato trasgressiva e incline al delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che, in data 4 ottobre 2024, Ł entrato in vigore il d.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, che ha introdotto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e che ha abrogato il d.P.R. n. 43/1973, disponendo espressamente all’art. 7 che ‘Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui all’allegato 1 al presente decreto’.
Come può evincersi dalla relazione illustrativa delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, le nuove disposizioni riprendono con modificazioni le fattispecie di contrabbando disciplinate dal d.P.R. n. 43/1973.
Ciò posto, il delitto di contrabbando contestato in rubrica, riguardando quantitativi di sigarette inferiori ai 15 chilogrammi convenzionali, non Ł piø previsto dalla legge come reato: l’art. 291bis d.P.R. n. 43 del 1973 Ł stato oggi sostituito dall’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 che ha ampliato i casi di depenalizzazione già introdotti dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevedendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa, allorchØ i fatti descritti dalla predetta disposizione abbiano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali.
In particolare, l’art. 84 del d.lgs. n. 141 del 2024, rubricato “contrabbando di tabacchi lavorati”, così dispone: «1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Ł punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 2 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa Ł in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa Ł in ogni caso pari a euro 1.000.»
Risulta, quindi, depenalizzata, con trasformazione in illecito amministrativo, la condotta di chi ‘introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali’, ove non ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 dello stesso decreto.
Nella specie, il fatto contestato Ł relativo alla detenzione a fini di vendita di 9.800 grammi di tabacchi lavorati e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 141 del 2024;
la condotta, pertanto, ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 141/2024 non ha rilievo penale, configurandosi, invece, un illecito amministrativo (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 47584 del 06/11/2024, non mass.).
NØ può sostenersi la persistente rilevanza penale della condotta, in considerazione della contestata recidiva ai sensi dell’art. 296, comma 2, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, disposizione oggi riprodotta nell’art. 89 d.lgs. n. 141 del 2024, a norma del quale «1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, Ł punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno. 2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 Ł aumentata dalla metà a due terzi. 3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando Ł regolata dal codice penale».
3.1 Invero, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità affermato, in proposito, nel precedente assetto normativo, era nel senso che la fattispecie di recidiva, nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’art. 296, comma 2, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientrasse nella previsione generale di depenalizzazione di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi (non come circostanza aggravante, ma) come fattispecie autonoma di reato per cui era prevista la pena detentiva ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283645; Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, COGNOME, Rv. 281300; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). In altri termini, alla disposizione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 si attribuiva, per un verso, il significato di confermare l’operatività della depenalizzazione per i fatti riconducibili alla fattispecie base di reato (riguardante i fatti puniti con la sola pena pecuniaria), per altro verso, quello di negarla invece per i fatti riconducibili alle ipotesi aggravate, stante l’esplicita precisazione che dette violazioni «sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (art. 1, comma 2, ult. parte, d.lgs. n. 8 del 2016) e, come tali, essendo punite anche con pena detentiva, sottratte alla disciplina della depenalizzazione, perchØ considerate ope legis titoli autonomi di reato. La tesi trovava fondamento nell’art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016: nel dettare una disposizione di coordinamento volta a specificare che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva Ł da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato», la norma espressamente confermava l’esclusione dalla depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, cit.; Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, COGNOME, cit.). L’ abolito criminis era, dunque, predicabile esclusivamente per le violazioni «per le quali Ł prevista la sola pena della multa e dell’ammenda» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016), ipotesi nella quale non rientrava la recidiva nel delitto di contrabbando doganale nella configurazione di cui al secondo comma dell’art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973.
3.2 Ebbene, il nuovo assetto normativo di cui al d.lgs. n. 141 del 2024, art. 89, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, che disciplina la recidiva nel contrabbando, oggi presuppone, per l’integrazione della fattispecie penale prevista da quest’ultima norma, che colui che Ł già stato condannato, in via definitiva, per un delitto di contrabbando, o colui che Ł recidivo in un delitto di contrabbando, commetta un altro delitto di contrabbando per il quale Ł prevista la sola pena della multa (e non invece una sanzione amministrativa).
Diversamente, chi si rende autore di uno dei fatti previsti dal comma 1 dell’art. 84 d.lgs. cit. aventi ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi, in assenza di alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 141 del 2024, come nella fattispecie qui
esaminata, commette un fatto che non Ł penalmente sanzionato con la pena della multa, ma che Ł invece punito con sanzione amministrativa (art. 84, comma 2), circostanza quest’ultima che non integra la fattispecie di cui all’art. 89 d.lgs. cit. anche se il fatto Ł commesso da soggetto già condannato in via definitiva per il delitto di contrabbando (art. 89, comma 1) o da soggetto già recidivo in un delitto di contrabbando (art. 89, comma 2), restando così la recidiva insensibile ai fatti di contrabbando relativi a quantitativi di tabacco lavorato estero fino a 15 chilogrammi e non estendendosi – in mancanza di espressa previsione – i principi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, secondo periodo, e 5 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, nel precedente regime, valevano a conferire rilevanza penale alle ipotesi aggravate di contrabbando doganale di cui al comma 2 dell’art. 296 d.P.R. n. 43/1973, in cui la recidiva integrava un elemento costitutivo della fattispecie.
Ne deriva che devono ritenersi depenalizzati i reati di contrabbando di tabacco lavorato estero relativi a quantitativi fino a 15 chilogrammi di cui all’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 141/2024, quando non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 85 d.lgs. cit., anche se commessi da coloro che siano stati in precedenza condannati con sentenza definitiva per un altro delitto di contrabbando, con conseguente abolitio criminis per i fatti commessi sino al 4 ottobre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024.
In conclusione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen. (“nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi Ł stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”) la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perchØ il fatto non Ł previsto dalla legge come reato e gli atti trasmessi all’Autorità amministrativa competente per le valutazioni di competenza in ordine all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo regime ordinamentale.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchŁ il fatto non Ł previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Caserta.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME