Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42685 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a QUALIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
I .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/3/2018, il giudice dell’esecuzione del Tribunal di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 670 cod. proc. avanzata dal difensore di NOME COGNOME, con cui si chiedeva la revoca de declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali di cui al decreto condanna n. 157/2017, emesso il 13/2/2017, divenuto esecutivo il 28/2/2018.
Il giudice dell’esecuzione – pur riconoscendo la nullità della notifica di detto decreto penale e la conseguente invalidità della vocatio in iudicium del COGNOME – ha negato che tale criticità potesse eccepirsi in termini di ques inesistenza/invalidità del titolo esecutivo a tenore dell’art. 670 cod. pro dovendo invece farsi valere con il rimedio straordinario della rescission giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen.
Ha altresì osservato che non era possibile riqualificare l’originaria is ex art. 670 cod. proc. pen. nell’appropriato rimedio rescissorio, ostando natura non impugnatoria dell’incidente di esecuzione
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensor del COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizi motivazione con riferimento agli artt. 670, 175 e 629 bis, cod. Proc. pen.
Il ricorrente illustra che il giudice dell’esecuzione ha assunto una deci erronea perché basata su un erroneo presupposto, ossia che il COGNOME f stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all’art. 420 bi proc. pen. in sede di processo ordinario, mentre egli è stato destinatario decreto penale di condanna. Proprio per tale situazione residua l’operativit rimedio ex art. 670 cod. proc. pen. quale mezzo idoneo a contrastare la esecutorietà del titolo, in presenza di vizi attinenti alla notificazione de penale di condanna. Tale ricostruzione sistematica è asseverata dalla sente delle Sezioni Unite n. 15498 del 2021 e da conformi arresti di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il caso di specie non è inquadrabille nei termini seguiti dal giu dell’esecuzione, pur astrattamente corretti qualora si sia al cospetto irregolare dichiarazione di assenza ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. pe la semplice ragione che NOME COGNOME COGNOME COGNOME stato parte di un proces ordinario, ma destinatario di un decreto penaVe di condanna.
L’esegesi di legittimità ha individuato un margine resquale di operatività per il terzo comma dell’art. 670 cod. proc. pen., limitato per l’appunto all’ipotes in cui il titolo esecutivo sia costituito dal decreto penale qi condanna, ed destinatario – che non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza intenda proporre opposizione. È questo l’unico caso per il quale il comma 2 dell’art. 175 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. (così, in motivazione, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).
Pertanto – assodata nel caso di specie l’ammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., istanza su cui il giudice dell’esecuzione deve provvedere ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. – l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione che si atterrà agli indicati principi nella valutazione dei presupposti dell’incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente