Decreto penale di condanna: i rischi del ricorso errato
Ricevere un decreto penale di condanna rappresenta un momento critico che richiede una reazione tempestiva e tecnicamente corretta. Spesso si commette l’errore di impugnare questo provvedimento con strumenti non idonei, rischiando non solo l’inammissibilità ma anche pesanti sanzioni pecuniarie. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili tra i diversi mezzi di impugnazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un privato cittadino avverso un decreto emesso dal GIP del Tribunale. La notifica del provvedimento era stata regolarmente effettuata al difensore d’ufficio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nel dicembre 2022. Tuttavia, il ricorso dinanzi alla Suprema Corte è stato depositato solo a fine febbraio 2023, evidenziando un primo, insuperabile problema di tempistiche processuali.
La decisione della Cassazione sul decreto penale di condanna
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile. La decisione si fonda su un doppio binario: la tardività dell’azione e l’errore nella scelta del mezzo di impugnazione. I giudici hanno ribadito che il sistema processuale non permette di scavalcare i gradi di giudizio o di utilizzare strumenti impropri per contestare una condanna pecuniaria immediata.
L’errore nel mezzo di impugnazione
Un punto centrale della decisione riguarda l’impossibilità di convertire il ricorso in Cassazione in opposizione. L’opposizione al decreto penale di condanna non è considerata un mezzo di impugnazione in senso tecnico, ma un atto che apre una fase di merito. Pertanto, se l’imputato sbaglia atto, non può beneficiare della conversione automatica prevista per altre tipologie di ricorsi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura perentoria dei termini processuali e sulla specificità dell’opposizione. La notifica via PEC al difensore d’ufficio fa decorrere i termini per l’impugnazione; il ritardo accumulato nel caso di specie ha reso il ricorso nullo. Inoltre, la giurisprudenza consolidata (richiamando la sentenza n. 45556/2013) nega categoricamente che il ricorso in Cassazione possa sostituire l’opposizione prevista dall’articolo 461 del codice di procedura penale. Tale errore procedurale impedisce alla Corte di entrare nel merito della vicenda, fermandosi al rilievo del vizio di forma.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla condanna della ricorrente non solo alle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che rispetti rigorosamente le procedure. Per chi riceve un decreto penale di condanna, la via maestra resta l’opposizione entro i termini brevi stabiliti dalla legge, evitando scorciatoie processuali che portano inevitabilmente a esiti negativi e costi aggiuntivi.
Cosa succede se impugno un decreto penale di condanna in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché lo strumento corretto è l’opposizione. Inoltre, si rischia una condanna al pagamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Da quando decorrono i termini per opporsi al decreto?
I termini decorrono dalla data di notifica del provvedimento, che può avvenire legalmente anche tramite PEC al difensore nominato o d’ufficio.
È possibile convertire un ricorso errato in una valida opposizione?
No, la giurisprudenza della Cassazione esclude la conversione del ricorso in opposizione, poiché quest’ultima non è considerata un mezzo di impugnazione in senso tecnico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40512 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato AVV_NOTAIO alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile perché tardivamente proposto. La notifica è stata effettuata a mezzo PEC al difensore d’ufficio in data 2 dicembre 2022 (identificativo notifica n. NUMERO_DOCUMENTO). Il ricorso in cassazione avverso il decreto penale di condanna è del 28 febbraio 2023.
Inoltre, per completezza deve anche rilevarsi che “Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell’opposizione prevista dall’art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l’opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico” (Sez. 4, Sentenza n. 45556 del 17/09/2013 Cc. (dep. 12/11/2013 ) Rv. 257578 – 01
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/06/2023