Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado e giudicando in sede di rinvio di questa Corte, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 416, cod. pen., contestato al capo 2.1) dell’imputazione, per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna del medesimo per i reati di cui agli artt. 12, terzo comma, lett. a) e d), 3 bis. e 3 ter. del d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998 (capi 2.2 e 2.26), per aver favorito, in concorso con altri, l’ingresso e la permanenza illegale in Italia di cittadini di nazionalità marocchina attraverso documenti ottenu illegalmente. Secondo la rubrica, l’imputato contribuiva all’organizzazione di matrimoni simulati -ai sensi dell’art. 123 cod. civ.-con cittadini italiani, dietro corrispett denaro, al solo scopo di consentire ai connazionali marocchini di ottenere il permesso di soggiorno su territorio nazionale (d’ora in poi, TN).
1.1 La I sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 47996 del 2022, aveva annullato con rinvio la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano in data 16 giugno 2021, ritenendo non adeguatamente motivati i seguenti profili: a) a qualificazione giuridica della condotta ascritta all’COGNOME, non risultando chiare le ragioni per cui la Cor d’appello avesse attribuito all’imputato il concorso non soltanto nel favoreggiamento della permanenza su TN, ma anche dell’ingresso dei cittadini stranieri (terzo comma dell’art. 12, anziché quinto comma, del decreto legislativo citato); b) il diniego circa la richiesta di acquisizione documentale formulata dalla difesa (avente a oggetto la dimostrazione di una causa civile intentata in Marocco dall’imputato, ciò che, nella prospettiva difensiva, avrebbe dimostrato la necessità per lo stesso di rientrare in Marocco non già per sottrarsi alla misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria italiana nei suoi confronti, bensì per difendere i propri interessi; c) la validità del decreto di latitanza emesso da giudice di primo grado, il 14 marzo 2015, rispetto al quale la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria in appello al fine dimostrare che l’imputato non si era sottratto volontariamente ad alcun titolo cautelare emesso a suo carico, presupposto, quest’ultimo, necessario per la legittima emanazione del decreto di latitanza; d) il ruolo di partecipe di A44i e la sua intraneità al sodalizio, i rapporti con gli altri concorrenti; parimenti non approfondite risultava le dichiarazioni di NOME COGNOME (moglie di NOME) e non chiariti i ruoli giocati a NOME e NOME COGNOME; e) il pagamento di euro 10.000 da parte dell’imputato a NOME COGNOME, per rientrare e soggiornare in Italia, logicamente contrastante con l’asserito ruolo dell’Assi di partecipe all’associazione a delinquere.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, col quale si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 296 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere i Giudici d’appello disatteso, senza fornire adeguate ragioni, le doglianze difensive in tema di nullità del decreto di latitanza.
I giudici d’appello avrebbero illogicamente ritenuto, per un verso, che l’imputato si sia volontariamente sottratto alla misura cautelare disposta nel 2014, facendo ritorno in Marocco per ben quattro anni, dall’altro, che egli sia ritornato in Italia, dove sarebbe stato presumibilmente arrestato, attesa la misura cautelare nei suoi confronti e due condanne definitive in esecuzione. Sostiene la difesa che l’imputato non fosse a conoscenza dell’esistenza di una misura cautelare nei suoi confronti, come dimostrato sia dalle intercettazioni ambientali sia dal fatto che egli non aveva mai chiesto al proprio difensore di avanzare istanza di revoca della misura stessa. Di qui, discenderebbe la violazione dell’art. 296 del codice di rito. Illogicamente valorizzate dalla Corte territoriale sarebbero altresì le dichiarazioni di NOME COGNOME e le conversazioni, oggetto di captazione, tra l’imputato e il COGNOME; altrettanto illogico sarebbe l’aver minimizzato il dato del pagamento di euro 10.000 -da parte del padre dell’imputato a favore del COGNOME– per rientrare e soggiornare in Italia, ciò che si porrebbe in contraddizione con l’asserito ruolo dell’Assi di partecipe all’associazione a delinquere.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso nonché note difensive in replica alle stesse, a firma dell’AVV_NOTAIO, che conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è infondato, non essendo condivisibile la censura di omessa presa di cognizione, da parte della Corte territoriale, delle ragioni espresse nella sentenza rescindente dalla I sezione di Cassazione.
Quest’ultima aveva riscontrato un diffuso vizio motivazionale concernente i profili già menzionati nel “ritenuto in fatto”, ciò che circoscriveva l’ambito della valutazione del giudizio rescissorio al nuovo esame del compendio probatorio, con il limite di non reiterare i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333 – 01: i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espress dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato).
Nel caso in esame, dunque, il giudice di rinvio doveva ritenersi investito di pieni poteri di cognizione, potendo rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, accedendo alla piena rivalutazione del compendio probatorio (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801 – 02; cfr. anche Sez. 6, n. 36766 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285180 – 01).
Vero è anche che «la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il propr convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999 – 01).
E invero, nel caso di specie, la questione di diritto processuale sottesa al vizio motivazionale -sulla quale s’incentra il motivo di ricorso- concerneva la validità del decreto di latitanza emesso, in data 14 marzo 2015, dal giudice di primo grado.
A tal proposito, la I sezione di questa Corte aveva sottolineato la carenza di motivazione circa la richiesta difensiva di acquisizione documentale (ricognizione di debito di NOME nei confronti del ricorrente), necessaria -in prospettiva difensiva- a dimostrare l’erroneità del presupposto sul quale si era fondato il decreto di latitanza. Secondo la difesa, infatti, quella ricognizione di debito avrebbe fornito l prova che l’imputato non si fosse sottratto volontariamente al titolo cautelare emesso a suo carico, essendo ritornato nel paese di origine al solo scopo di prendersi cura dei propri interessi patrimoniali, dato il credito che egli vantava nei confronti del NOME.
Ora, nel valutare tale profilo, la Corte d’appello ha diffusamente, e con motivazione logica, giustificato il proprio convincimento, illustrando l’irrilevanza delle circostan addotte dalla difesa, per le quali si richiedeva rinnovazione istruttoria, posto che la legittima volontà di escutere un credito attraverso un’azione giudiziale avrebbe ben potuto perseguirsi affidando ai legali l’azione stessa, senza dover lasciare il TN. A ulteriore conferma della solidità della propria valutazione, la Corte territoriale h ricordato le dichiarazioni testimoniali della moglie (NOME COGNOMECOGNOME del ricorrente secondo la quale l’COGNOME, a ridosso dell’intervenuta adozione della misura cautelare, l’aveva contattata per raccomandarle 1) di mentire, se interrogata, circa il loro
matrimonio (rappresentandolo, cioè, non come matrimonio fittizio); 2) di raggiungerla in Marocco per procedere al divorzio.
Rispetto a tale valutazione, la difesa, a parte le assolutamente generiche contestazioni circa il ruolo dell’COGNOME all’interno del sodalizio, propone argomenti non certo idonei a scalfire la motivazione, affermando (a p. 4 del ricorso) che le “presunte dichiarazioni della COGNOME” (di cui la Corte appello pure ha riferito essere state rese al Pubblico ministero in sede di interrogatorio del 24 marzo 2015), costituirebbero un elemento “mai valorizzato prima perché del tutto privo di riscontri”. Non sfuggirà certo alla difesa che la mancata valorizzazione di talune prove (come appunto, nel caso in esame, le dichiarazioni della COGNOME, valutate, invece, oltre che valorizzate nella sentenza qui impugnata) è appunto uno dei motivi per cui la sentenza del 15 giugno 2021 della Corte d’appello era stata annullata dalla Corte di cassazione.
Anche con riferimento agli ulteriori profili indicati nella sentenza rescindente si ritiene che la Corte d’appello abbia compiutamente dato conto del proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, avuto altresì riguardo all’utilizzo operato delle presunzioni (Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013, COGNOME Gregorio, Rv. 256893 – 01: «a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali o processuali, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizi merito»).
Per corroborare la propria valutazione circa la validità dei presupposti del decreto di latitanza, la Corte d’appello ha infatti valorizzato non solo i profili poco sopra ricordati ma anche la ragionevole supposizione secondo cui il ricorrente (vale a dire un soggetto radicato in Italia, che aveva contratto un matrimonio fittizio, a tal scopo versando la notevole somma di 10.000 euro al solo fine di poter rientrare in Italia) si allontanò volontariamente dal territorio nazionale, restando in Marocco per ben quattro anni, proprio per sottrarsi alla misura cautelare.
A tal proposito, non è censurabile il richiamo operato dalla Corte territoriale alla presunzione, legittima, in quanto basata su basi fattuali idonee a sorreggere la tesi della volontarietà dell’imputato di sottrarsi alle ricerche (Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, COGNOME, Rv. 284315 – 01: «in tema di dichiarazione di latitanza, l’accertamento della volontarietà dell’imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche
conto delle concrete abitudini di vita del ricercato». Cfr. anche Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827 – 01).
Sta di fatto che, a fronte della ragionevole presunzione della Corte territoriale, la difesa non oppone altro che suggestioni generiche (affermando, ad esempio, che l’imputato avrebbe ben potuto spostarsi in un’altra nazione, anziché far rientro in Italia nel 2019: in disparte le difficoltà pratiche di “spostarsi in un’altra nazione”, gli inter dell’imputato, legati peraltro all’illecita partecipazione all’associazione di cui all’art. cod. pen., erano ben radicati in Italia, come ha ben illustrato la Corte territoriale), contestazioni -altrettanto vaghe- delle risultanze probatorie (v. p. 5 del ricorso, dove si fa generico riferimento al contrasto tra quanto affermato dalla Corte d’appello “con risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate tra gli altri partecipant sodalizio”, senza ulteriori specificazioni).
Per i motivi fin qui esposti, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 01/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente