Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40356 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40356 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2018 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, il quale si è associato alla richiesta del AVV_NOTAIO Procuratore Generale e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/01/2018, la Corte d’appello di Reggio Calabria: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine al reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi per essere lo stesso estinto per prescrizione; b) confermava la sentenza del 11/03/2013 del Tribunale di Palmi di condanna dello stesso COGNOME per il reato di ricettazione dei medesimi prodotti, rideterminando la pena irrogata all’imputato per tale reato in due anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza del 23/01/2018 della Corte d’appello di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 160, 185 e 548, comma 3, dello stesso codice, per la «ancata emissione del decreto di irreperibilità ai fini della notifica dell’estratto contumaciale» e per la «messa notifica dell’estratto contumaciale».
Dopo avere premesso che il giudizio di primo grado si era svolto con le forme del rito contumaciale, dopo che era stato emesso decreto di irreperibilità dell’imputato, sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado non sarebbe stata preceduta dall’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità ai fini della notifica dello stesso estratto, né dalle necessarie nuove ricerche, come richiesto dall’art. 160 cod. proc. pen., con la conseguente nullità.
A proposito di questa, il ricorrente rappresenta che essa potrebbe essere qualificata o come nullità generale a regime intermedio – la quale, tuttavia, non si potrebbe ritenere sanata dall’impugnazione della sentenza di primo grado non da parte dell’imputato ma, come nella specie, del difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. – o come nullità assoluta.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta l’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in quanto effettuata presso l’AVV_NOTAIO, nominata ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso l’AVV_NOTAIO, che era stato nominato difensore di ufficio dell’imputato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il che comporterebbe una nullità che si dovrebbe ritenere tempestivamente dedotta con il ricorso per cessazione in quanto l’omessa notificazione dell’estratto contumaciale a quest’ultimo difensore «non ha consentito all’imputato, od al suo difensore naturale, di proporre l’impugnazione della sentenza resa dal Tribunale di Palmi e sollevare anche, ma non solo, la precipua questione con l’atto di appello».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 159, 160, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 185 e 601 dello stesso codice, per la «ancata emissione del decreto di irreperibilità ai fini della notifica del decreto di citazion in grado di appello» e per la «messa citazione dell’imputato e del difensore ex art. 97, comma 1, c.p.p., per il grado di appello».
Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che, prima della notificazione del decreto di fissazione del giudizio di appello, non si era proceduto all’emissione di
un nuovo decreto di irreperibilità dell’imputato, previe nuove ricerche dello stesso, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta della predetta notificazione e di tutti gli atti successivi.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la notificazione del decreto di fissazione del giudizio di appello sia stata eseguita presso l’AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., la quale sarebbe stata erroneamente qualificata dal giudice di appello come difensore di fiducia, con le conseguenze che, da un lato, «la notifica si configura come eseguita in forme diverse da quelle prescritte, in quanto non effettuata con il rito degli irreperibil che avrebbe imposto la notificazione in favore dell’imputato presso l’AVV_NOTAIO, ex art. 159 c.p.p.» e, dall’altro lato, che la stessa notificazione, «così eseguita, ha altresì comportato l’omissione della notifica del decreto dì citazione all’AVV_NOTAIO, in proprio, quale difensore dell’imputato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo appare fondato sotto il primo dei due profili in cui è articolato.
La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che il decreto di irreperibilità emesso nel corso del giudizio di primo grado esaurisce i suoi effetti con la pronuncia della sentenza e non è, quindi, valido per la notifica dell’estratto contumaciale (Sez. 5, n. 3264 del 20/10/1993, COGNOME, Rv. 196035-01).
Tale principio è stato anche più recentemente affermato da Sez. 5, n. 5857 del 04/12/2018, dep. 2019, Sanna, non massimata, la quale ia ribadito che, a norma dell’art. 160, comma 2, cod. proc. pen.’ il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado, con la conseguenza che l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di primo grado deve essere preceduto dall’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, previo compimento delle necessarie nuove ricerche.
Quest’ultima sentenza menziona anche Sez. 2, n. 23417 del 20/04/2017, COGNOME, non massimata, la quale, proprio con riguardo al caso della mancata emissione di un nuovo decreto di irreperibilità dell’imputato previamente alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ha affermato in motivazione che, «posto che il decreto di irreperibilità per espressa previsione dell’art. 160 c.p.p., deve essere ripetuto per ciascuna fase procedimentale le ricerche dovevano essere ripetute prima della notificazione dell’estratto contumaciale; al proposito questa Corte ha già avuto modo di statuire che la mancata emissione di decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a
regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa (Sez. 3, n. 181 del 15/11/2007, Rv. 238606). E poiché nel caso in esame l’impugnazione risulta proposta soltanto dal difensore di ufficio e non anche dall’imputato alcuna sanatoria può ritenersi integrata ed a seguito della rimessione in termini disposta tempestiva deve ritenersi la deduzione della nullità operata con il presente ricorso.
Peraltro il ricorso pare fondato anche nella parte in cui deduce l’irregolare svolgimento del giudizio di appello; difatti il decreto di citazione notificato a difensore di ufficio conteneva esclusivo riferimento alla irreperibilità dichiarata per il giudizio di primo grado e non anche al successivo decreto emesso in fase di appello. Viceversa avrebbe dovuto procedersi alla notifica del decreto di citazione con le forme degli irreperibili solo dopo l’emissione del nuovo decreto per la fase di appello e non anche prima come invece appare essere avvenuto. Al proposito questa Corte ha stabilito che anche se è stato pronunciato decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello deve essere preceduta da nuove ricerche e da una nuova dichiarazione di irreperibilità; ciò per il principio che le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase. In difetto si determina una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c)».
Nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali – consentito e, anzi, doveroso, essendo stato denunciato un error in procedendo risulta che la notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado non era stata preceduta dall’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, preceduto, a sua volta, da nuove ricerche dell’imputato contumace, con la conseguente nullità della predetta notificazione e degli atti successivi; la quale nullità non si può ritenere sanata, in quanto l’appello risulta essere stato proposto soltanto dal difensore di ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., AVV_NOTAIO e non anche dall’imputato, al quale spetta un autonomo diritto di impugnazione.
La fondatezza del motivo rende ammissibile il ricorso e consente, quindi, la formazione di un valido rapporto di impugnazione, con la conseguenza che, non risultando, alla luce delle sentenze di primo e di secondo grado, delle evidenti cause di proscioglimento nel merito, il reato di ricettazione – che, come indicato nel capo d’imputazione, è stato accertato il 12 novembre 2008 – si deve dichiarare estinto per essere medio tempore maturato il termine massimo di prescrizione decennale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p prescrizione.
Così deciso il 22/06/2023.