Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10619 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 16 ottobre 2008, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.933,00 di multa in ordine alla ipotesi di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 poiché, in concorso con COGNOME NOME, avrebbe illecitamente detenuto, trasportato e ceduto a numerosi assuntori e trasportato sostanza stupefacente del tipo eroina; fatti commessi a RAGIONE_SOCIALE dal gennaio al maggio 2002.
La Corte d’appello ha rigettato il motivo di ricorso con cui la difesa aveva rilevato la nullità del decreto che dispone il giudizio per illegittimità del decreto d irreperibilità emesso in violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. e, per quel che in questa sede rileva, ha escluso che i fatti contestati alla COGNOME potessero essere sussunti nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990
NOME COGNOME, per il tramite dei difensori, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania articolando due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
A fronte del motivo di gravame con cui si rilevava la nullità della citazione a giudizio dell’imputata in considerazione dell’illegittimità del decreto di irreperibili emesso senza che fossero effettuate ricerche cumulative in tutti i luoghi indicati nell’art. 159 cod. proc. pen., la Corte territoriale ne affermava apoditticamente la regolarità senza articolare un’adeguata motivazione.
La nullità del decreto di irreperibilità implica la nullità assoluta ai sensi degl artt. 178 e 179 cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli at successi a detto atto.
2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione della ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen..
La difesa osserva come tutti gli elementi valorizzati dalla Corte di appello al fine di ritenere corretta l’integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 73, d.P.R. cit., esorbitano da una condotta che ha visto la donna, in due occasioni, cedere piccole dosi ad acquirenti tossicodipendenti, a nulla rilevando il loro numero e quello delle dosi di sostanza stupefacente cedute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Per giurisprudenza costante di questa Corte le ricerche necessarie ai fini dell’emissione COGNOME del COGNOME decreto COGNOME di COGNOME irreperibilità COGNOME devono COGNOME essere COGNOME eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazio dell’imputato (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, Rv. 246234).
Dall’esame degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione della questione processuale dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 01), si osserva che, sebbene il decreto di irreperibilità redatto in un modulo prestampato evidenzi cumulativamente l’avvenuta ricerca presso i luoghi indicati nell’art. 159 cod. proc. pen., la stessa risulta essere stata effettuata solo presso l’appartamento che risultava locato dalla COGNOME in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO; in tal senso depone la missiva con cui il Comando RAGIONE_SOCIALE trasmetteva l’atto da notificare al competente Comando RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, restituiva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il provvedimento inevaso in quanto non reperita e non conosciuta presso quell’indirizzo.
Evidente, pertanto, l’illegittimità del decreto di irreperibilità emesso senza aver effettuato le necessarie ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen. con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione al difensore. Come sopra rilevato, infatti, il decreto d’irreperibilità e le conseguenti notificazioni esegu mediante consegna al difensore – ove afferenti alla citazione dell’imputato integrano una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen..
Ne consegue la nullità della notificazione, perché non preceduta da valido decreto d’irreperibilità, del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo grado e d’appello, con la trasmissione degli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 15/02/2024.