Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10537 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10537 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/09/2025 del Tribunale di Cremona udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME, tratto in arresto il 21 agosto 2025 presso l’aeroporto di Milano Malpensa in esecuzione di sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per reati in materia di stupefacenti, ha chiesto la revoca del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, con restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. per formulare richiesta di misure alternative, in conseguenza dell’incolpevole mancata conoscenza dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione.
Nel provvedimento impugnato si dà atto che il decreto di sospensione revocato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona era stato emesso, contestualmente all’ordine di esecuzione, il 3 settembre 2019 e notificato ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. mediante consegna di copia al difensore di fiducia, previa adozione, in data 28 ottobre 2019, di decreto di irreperibilità del condannato sulla scorta del verbale di vane ricerche redatto il 25 ottobre 2019 dalla Questura di Cremona, da cui emergeva che NOME era stato espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento presso la Frontiera Aerea di Malpensa in data 21 dicembre 2018.
Ritenuto che le verifiche eseguite legittimassero l’emissione del decreto di irreperibilità, senza che occorressero ulteriori ricerche nel Paese d’origine, il Tribunale ha concluso per l’inapplicabilità all’irreperibile della previsione del comma 8 -bis dell’art. 656 cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero, se Ł provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della
notificazione; ha considerato altresì regolare la notifica dell’ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, eseguita ai sensi dell’art. 159 cit. al difensore di fiducia che aveva assistito il condannato nel giudizio di cognizione, la cui nomina estendeva i suoi effetti per la notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di NOME, articolando due motivi, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Con il primo motivo si duole che il Tribunale di Cremona abbia ritenuto inapplicabile all’irreperibile l’art. 656, comma 8 -bis , cod. proc. pen., deducendo che la disposizione, introdotta dal d.l 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, ricalca la previsione in materia di processo contumaciale contenuta nell’art. 420 -bis cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis , e deve essere letta alla luce dell’attuale disciplina sul processo in assenza, che valorizza la conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce la nullità della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione e degli atti presupposti, tra cui il decreto di irreperibilità del 28 ottobre 2019, per omesso espletamento delle ricerche prescritte dall’art. 159 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Fondato e assorbente risulta il secondo motivo, con cui si censura la ritualità del decreto di irreperibilità del 28 ottobre 2019, in ragione dell’incompletezza delle ricerche prescritte dall’art. 159 cod. proc. pen.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, «Ł illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell’autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca» (così Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Colombini, Rv. 279984 – 01, la quale in motivazione ha precisato che la formula dell’art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell’atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l’uso nei modi piø efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l’autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati; nella stessa direzione v. Sez. 1, n. 5476 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 245914 – 01; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265327 – 01; Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282197 – 01, nonchØ, da ultimo, Sez. 1, n. 2424 del 02/12/2025, dep. 2026, Cacurri, n.m.).
Nel caso di specie, assodato che il decreto di irreperibilità del 28 ottobre 2019 Ł stato emesso sulla scorta di verbale di vane di ricerche che dava atto unicamente dell’avvenuta espulsione con accompagnamento alla frontiera del condannato, il tema delle ricerche telefoniche Ł stato pretermesso dal giudice, sebbene con memoria depositata nel corso dell’incidente di esecuzione il difensore avesse prospettato che NOME era rintracciabile sull’utenza cellulare fornita nel corso del procedimento penale ai Carabinieri della Stazione di Cremona il 14 giugno 2017, in occasione della notifica dell’ordinanza di revoca della misura coercitiva dell’obbligo di dimora, come risultava dal verbale redatto in pari data.
Il Tribunale di Cremona alcuna risposta ha fornito sulla predetta questione, omettendo di confrontarsi con un profilo potenzialmente decisivo alla luce del principio giurisprudenziale richiamato.
S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cremona affinchØ provveda a colmare la rilevata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona. Così Ł deciso, 06/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME