Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42684 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42684 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 03GUCOU), nato in ROMANIA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha
chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/3/2023 il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del Tribunale d Roma ha respinto il ricorso del condannato NOME, il qua si doleva RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del decreto di irreperibilità emesso dal P ministero in data 31/1/2017, e chiedeva la declaratoria di non esecutivit provvedimento di revoca del decreto di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzio n. 3949/2014 SIEP e RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione non sospeso in. 2396/2019 SIEP, con sua immediata liberazione.
1.1. Ha rilevato il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione che il decreto di irreperibil stato regolarmente emesso dal Pubblico ministero in data 31/1/2017, nel cor RAGIONE_SOCIALEa procedura di notifica del primo provvedimento di esecuzione di pe concorrenti con contestuale ordine di esecuzione e decreto di sospensione 4/3/2015. A seguito RAGIONE_SOCIALEa emanazione del decreto di irreperibilità, prece dalle ricerche del condannato, i due provvedimenti di esecuzione pene conco renti erano stati ritualmente notificati a mezzo Pec al difensore del NOME.
1.2. Quanto all’ultimo domicilio del ricorrente, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzio osservato che al momento RAGIONE_SOCIALEe ricerche, nell’aprile 2015, NOME NOME NOME stato scarcerato da poco – il 23/2/2015 – ed avere indicato come pro domicilio lo studio del suo difensore, AVV_NOTAIO, ritenuta circos sintomatica RAGIONE_SOCIALE‘assenza di una stabile dimora nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Non si è invece ritenuto di alcun rilievo il fatto che NOME NOME s destinatario di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Rom poiché tale provvedimento era stato emanato e notificato all’interessato maggio 2015, in epoca successiva a quella di effettuazione RAGIONE_SOCIALEe ricerche.
1.3. Risulta dall’ordinanza in esame che NOME è stato rintracciato in d 31/1/2023 presso lo scalo aereo di Orio al Serio, ove è stato tratto in arres
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato tramite il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo la manife illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nella parte in cui ritiene esaustive le effettuate dal Pubblico ministero prima RAGIONE_SOCIALE’emissione del decreto di irreperi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 159 cod. proc. pen.
2.1. In primo luogo, il ricorrente ha censurato che tra il verbale di ricerche, redatto il 29/4/2015, ed il decreto di irreperibilità, emesso il 31/ erano trascorsi quasi due anni, lasso di tempo eccessivo per ritenersi ragione per di più considerando che l’art. 160 cod. proc. pen. impone di effettuare n ricerche ad ogni mutamento di fase processuale (normalmente di più contenuta durata).
2.2. Inoltre, non si è considerato che vi è in atti un certificato del DAP de 22/10/2014, dal quale NOMEa una residenza del NOME in Seregno (MBINDIRIZZO, alla INDIRIZZO, recapito presso il quale il ricorrente non è mai stato cercato: ci emerge dal verbale di vane ricerche, in cui è espressamente indicato che NOME non era stato ricercato in alcun luogo specifico, poiché si affermava non NOME noto alcun luogo di residenza o domicilio. A riprova RAGIONE_SOCIALE‘effettività di quel reca pito, la difesa afferma che proprio a quell’indirizzo era stato notificato al NOME l’ordine di allontanamento emanato dal Prefetto di Roma in data 7/5/2015.
2.3. Infine, si censura che non siano state disposte ricerche del condannato anche nel suo luogo di nascita, la Romania, tramite una richiesta all’RAGIONE_SOCIALE a ciò finalizzata.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza, con rinvio per una nuova determinazione, rimarcando che l’elezione di domicilio nel giudizio di cognizione non si estende a quello di esecuzione, ed osservando che dagli atti NOMEa una residenza effettiva del NOME, dove non venivano effettuate ricerche e dove veniva notificato un decreto di allontanamento (a riprova RAGIONE_SOCIALEa sua effettività), con conseguente nullità del decreto di irreperibilità, peraltro emesso a notevole distanza temporale dalle ricerche (incomplete) effettuate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Come ha dedotto la difesa del NOME, le ricerche compiute in vista RAGIONE_SOCIALE’emanazione del decreto di irreperibilità non sono state complete, poiché nel caso di specie NOMEava ex actis l’esistenza di un recapito – indicato dallo stesso ricorrente e NOMEante dal certificato del NUMERO_DOCUMENTO in data 22/10/2014 – presso il quale però egli non era stato ricercato, come emerge dal verbale di vane ricerche del 29/4/2015, allegato al ricorso. Trattasi invece di un domicilio effettivo, tanto da avere consentito di notificare a mani proprie del NOME, in data 20/5/2015 – e dunque a ridosso del verbale di vane ricerche – l’ordine di allontanamento spiccato dal Prefetto di Roma (documentazione pure allegata al ricorso). Dunque, sulla scorta di tali accertamenti, incompleti e risalenti, la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Roma emetteva ex art. 159 cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità del NOME, datato 31/01/2017, cui faceva seguito la notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordine di carcerazione nelle conseguenti forme.
1.2. Se è acquisito che «Ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità del decreto di irreperibilità la completezza RAGIONE_SOCIALEe ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, NOMEanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite,
senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634), si deve qui rimarcare che l’indicazione di tale residenza del NOME era preesistente alle ricerche, il cui inutile espletamento è attestato nel verbale del 29/4/2015, sicché NOMEa evidente la non esaustività RAGIONE_SOCIALEe medesime.
Ne consegue la nullità del decreto di irreperibilità, emesso per di più a notevole distanza temporale dalle ricerche (incomplete) effettuate. Invero, «L’incompleto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe ricerche funzionali all’emissione del decreto di irreperibilità ne determina la nullità assoluta che si estende agli atti successivamente compiuti» (Sez. 2, n. 40041 del 30/09/2009, COGNOME, Rv. 245230; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 262112; Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976). Tale nullità si riverbera quindi direttamente ed inevitabilmente sulla validità del provvedimento impugnato.
Alla luce dei principi che si sono ricapitolati, l’ordinanza in questione, conformemente al parere del Procuratore generale presso questa Corte, va annullata con rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, al quale restano affidati gli adempimenti in ordine alla eventuale restituzione del NOME nel termine per consentirgli di presentare, entro trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Pg in proc. Bosco, Rv. 273105; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Pm in proc. COGNOME, Rv. 245568).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma
Così deciso il giorno 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente