Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13308 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato ad ASTI il 03/04/1961
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost to Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichia ‘a -si inammissibile;
lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME nell’intensse del ricorrente NOME COGNOME che ha ulteriormente illustrato i motivi di ricc r o, anche in replica alle conclusioni della Procura generale, e ne ha chic: to l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio”2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che aveva accertato la responsabilità
penale di NOME COGNOME per bancarotta documentale semplice e per fati: di bancarotta semplice concorrenti all’aggravamento del dissesto.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME: 3 di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secci ‘do quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in quanto il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello è stato notificato all’imputato, a seguito della dichiarazione di irreperibilità, ex art. 159 cod. proc. pen. presi,o il difensore.
Il ricorrente lamenta che per l’emissione del decreto di irreperibilità occc ri e si proceda a ricerche contestuali e complete e, difettando tali requisiti, il decreti) di irreperibilità risulta nullo nel caso in esame. Le ricerche, infatti, sarebbero Si ate incomplete, non essendo stato svolto alcun accertamento nel luogo di nasciti:, né ove esercitava l’attività lavorativa l’imputato.
Né tali verifiche sono surrogabili con le due telefonate che la polizia municii ale delegata alla notifica effettuò all’imputato, non essendo certo che effettivamente, come risulta dalla dichiarazione dell’interlocutore, l’imputato si trovasse all’estro.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, censurando la sen:e iza impugnata per non aver offerto adeguata risposta al motivo di appello, con il :11. ale si denunciava l’assenza di prova in ordine alla qualità di amministratore di fitto dell’imputato. La Corte di appello ha solo elencato gli indizi, ma non ha pro D( sto una lettura complessiva e critica a riguardo.
Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla condotti di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto per tardiva richiesta del fallimento.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia valutato la censuri i:on la quale si allegava l’insufficienza delle dichiarazioni del teste COGNOME che z vva riferito di aver avvisato l’imputato dello stato di decozione: ma non risultava quando ciò fosse avvenuto – il che incideva sul nesso di causalità – e anche s illa prova del coefficiente soggettivo.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe travisato la dichiarazione di COGNOME , :he non aveva mai riferito che COGNOME assumesse le decisioni strategiche per la fallii: 3.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnoYato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generalE cott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le qual ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME con me Ti)ria depositata in replica alla Procura generale, rappresentando quanto al primo filo :ivo che la stessa parte pubblica non si è confrontata con la circostanza che la F alizia Municipale non aveva certezza di chi fosse l’interlocutore telefonico, risultarci ) la notifica nulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.
Con riferimento a tale motivo, il Collegio osserva preliminarmente :he quando è dedotto, mediante ricorso, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., la Corte di Cassazione è “giudice anche del l’ai to” e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariame -ita accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, preci JSO soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità cI lla motivazione (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).
Tanto premesso, l’accesso agli atti consente a questa Corte di rilevare :he il decreto di irreperibilità fu emesso dopo che la polizia municipale di Alessaricl -ia, delegata alla notifica dell’atto di citazione in appello, si recò presso la resic e iza dell’imputato, acquisendo informazioni in ordine alla circostanza che non fosse conosciuto ai condomini e all’amministratore di condominio, come anche privo di domicilio.
La polizia municipale effettuò, poi, due telefonate all’imputato, che com.ir icò prima di essere in Svizzera e il giorno seguente in viaggio per la Romania per trovarvi lavoro, senza mai ricevere indicazioni sui luoghi ove si trovava o era diretto. Per altro, dal verbale di vane ricerche non emerge che la polizia munic ipale abbia informato l’imputato dell’atto di citazione o abbia chiesto come pcti , rio notificare.
A seguito di tali accertamenti fu emesso il decreto di irreperibilità, cosici:hé seguiva la notifica al difensore di fiducia.
3. A ben vedere correttamente la polizia municipale ha provveduto al con1:3tto telefonico, in quanto è illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni dtto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzale il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possitsso dell’autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in Jna negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di rici Tca come ritenuto in modo condivisibile da Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, E! , elo, Rv. 282197 – 01 (conf.: N. 34993 del 2020 Rv. 279984 – 01, N. 5476 del 2.310 Rv. 245914 – 01, N. 47746 del 2015 Rv. 265327 -01; contra N. 32331 del 2.)11 Rv. 250764 – 01, N. 2886 del 2015 Rv. 262287 – 01).
D’altro canto, però, l’intervenuto contatto telefonico, con affidamento q ..12,nto alla dichiarazione resa in ordine alla presenza all’estero dell’imputato senza al:un riscontro, così come deduce il ricorrente, non esclude la necessità della ricerca per la notifica anche presso il luogo di lavoro e presso il luogo di nascita. Tale ca-enza determina l’illegittimità del decreto di irreperibilità, in quanto ai fini dell’emissi )ne dello stesso, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020 dep. 24/03/2021, Pavlovic, Rv. 280976 – 01; conf. N. 9244 del 2010 Rv. 246234 – 01, N. 15674 del 2016 Rv. 266442 – 01, N. 401)41 del 2009 Rv. 245230 – 01).
La necessità di ricerche cumulative e complete consegue, come osserato anche in dottrina, alla circostanza che la norma equipara la conoscenza legale a quella sostanziale: si assiste a una ‘indifferenza normativa’ circa la conoscenza, da parte dell’imputato, del contenuto dell’atto, cosicché il decreto di irreper b lità costituisce extrema ratio nel caso, e solo nel caso, in cui siano stati esperiti :ti i necessari tentativi.
D’altro canto, la stessa Corte costituzionale, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 1) e 24 Cost. – degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., i quali, prevedendo che in Ce SO di irreperibilita’ dell’imputato le notificazioni siano eseguite mediante conseg la di copia al difensore, consentirebbero l’instaurazione e la definizione di un proce3so penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizi) a suo carico, ha affermato che «olo nelle ipotesi in cui gli accorgimenti predisposti non producano la conoscenza del processo alla quale tendono, la notifica dinie avvenire secondo il rito della irreperibilità. Ma anche con riferimento ad essi:. la disciplina vigente è assai più rigorosa che in passato proprio in tema di riceri:he prodromiche all’instaurazione del rito, in relazione alle quali si fa, se possibile, ancor più evidente il fatto che la scelta è stata quella di evitare con ogni rr e :zo
che il procedimento penale abbia corso all’insaputa dell’interessato. L’imputato deve, infatti, essere ricercato, cumulativamente e non alternativamente, in una serie di luoghi nei quali è più verosimile che possano essere acquisite notizie irca la sua attuale dimora. Diversamente da quanto previsto dal vecchio codic€ ‘ ‘art. 159, comma 1, configura ora in termini di obbligatorietà le ricerche dell’im :n tato “particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ul :ima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, r onché presso l’amministrazione carceraria centrale”. E non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaia l’avverbio “particolarmente”, poiché è p prio questo elemento lessicale a rendere chiaro che l’indicazione dei luoghi ne quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva; pertanto, l’eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati.
Né è privo di rilievo, ai fini della identificazione del carattere della scelta legislativa e del suo essere protesa a realizzare una situazione di conoscenza del procedimento, il fatto che l’art. 160 cod. proc. pen. introduca limiti temporiin alla efficacia del decreto di irreperibilità, stabilendo che ad ogni mutamento di fase le ricerche devono essere rinnovate e che solo nel caso di esito ancora negative c eve essere emesso un nuovo decreto» (così Corte cost., sentenza n. 399 del 1 198, par. 2).
D’altro canto, nel caso in esame non si incorre nella condizione ostativ a che fa venire meno l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dzill’art. 159, comma primo, cod. proc. pen., vale a dire all’oggettiva impraticabilità cegli accertamenti in ragione della non conoscenza dei luoghi di nascita, dell’oli ima residenza e dell’abituale esercizio dell’attività lavorativa dell’imputato, elem enti tutti noti agli agenti notificatori (cfr. sulla oggettiva impossibilità, Sez. 3, n. I 745 del 19/04/2012, Dommolaku, Rv. 252626 – 01).
Pertanto, l’omesso accertamento in tali luoghi integra la nullità assoluti, che si estende agli atti successivamente compiuti, per incompleto svolgimento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., atteso che questa disposizi)ne impone di compiere tutti quegli accertamenti che, sulla base delle circostanze emergenti agli atti, si rivelino logicamente utili e oggettivamente praticabili (!:, ez. 5, n. 35103 del 17/07/2014, P., Rv. 260470 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, COGNOME Rv. 262112 – 01; conf.: N. 2965 del 1996 Rv. 206033 – 01, N. 5479 del 2006 Rv. 235098 – 01, N. 40041 del 2009 Rv. 245 2E O 01, N. 9244 del 2010 Rv. 246234 – 01).
4. Va, pertanto, affermato il principio per il quale le ricerche necessarie 3 i fini dell’emissione del GLYPH decreto GLYPH di GLYPH irreperibilità GLYPH devono GLYPH essere GLYPH eseguite
cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. L59 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l’emissione del dEci ,eto costituisce extrema ratio, giacchè equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell’imputato del contenuto dell’atto, il che implica che si ano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica.
Pertanto, nel caso in esame il decreto di irreperibilità è nullo e, conseguentemente, sono nulli gli atti successivi.
Gli altri motivi dedotti con il ricorso restano assorbiti e impregiudicati.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissi ,)ne degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezii)ne della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 04/03/2025