Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42162 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42162 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 29/11/2022 dal Tribunale di Trento in funzione di giudice dell’esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Trento in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo a seguito di rinvio disposto con sentenza n. 33122 22, resa in data 27 aprile 2022, dalla sezione Prima penale di questa Corte, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 168 comma secondo cod. pen., come da richiesta del Pubblico ministero.
2.Avverso il provvedimento indicato propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per difetto della vocatio in iudicium deducendo la carenza di un valido decreto di irreperibilità e, comunque, l’omessa traduzione dell’ordinanza nella lingua parlata dal ricorrente.
riur
Si assume che le ricerche, per addivenire all’emissione del decreto di irreperibilità, devono essere svolte cumulativamente, nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen.
Invece, nella specie, tali ricerche sarebbero state svolte solo nel luogo di ultima residenza, senza provare a reperire il condannato presso il luogo di nascita, presso i parenti e il difensore, che gli avevano fatto visita quando era detenuto presso l’Istituto di pena RAGIONE_SOCIALE Mantova, con riferimento specifico al fratello sacerdote che si era anche reso disponibile ad accoglierlo, nel corso del giudizio di cognizione, in regime di arresti domiciliari.
Anzi, si sostiene che le ricerche devono essere fatte particolarmente nei luoghi indicati dalla norma, ma anche altrove, con altri mezzi, onde assicurare l’effettiva ed efficace ricerca dell’indagato.
Si rimarca che gli organi preposti alla notifica, nel caso di specie, erano al corrente dell’esistenza di una rete familiare e di conoscenze sul territorio e, quindi, avrebbero dovuto procedere a ricercare il condannato non solo nei luoghi indicati all’art. 159 citato, ma anche altrove, presso il luogo di mera dimora, secondo il principio di effettività della ricerca del destinatario della vocatio.
A ciò si aggiunge che il condannato non comprende la lingua italiana, come si evince dall’ordinanza cautelare tradotta in lingua inglese e che l’ordinanza impugnata doveva essere tradotta nella lingua parlata e compresa dall’interessato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.In primo luogo va affermato che nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall’ordinamento per l’imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili. Dunque, anche il procedimento di notificazione – nell’ambito dell’esecuzione – deve compiersi con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell’avviso prescritto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., effettuata al difensore nominato d’ufficio dopo che si era constatata l’impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall’art. 159 cod. proc. pen.
Si rileva, in secondo luogo, che, ai fini della validità del decreto d’irreperibili nella specie indicato come necessario dalla sentenza rescindente, ciò che rileva è
la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti a momento in cui vengono eseguite, tanto che la legittimità della procedura deve essere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento e non ex post sulla base delle eventuali notizie acquisite ovvero pervenute successivamente (tra le altre, Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, COGNOME, Rv. 238481).
Inoltre, si ritiene in giurisprudenza (tra le altre, Sez. 1, n. 11341 d 27/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280976) che, ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc pen., ivi compreso il luogo in cui l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa, se pure tale luogo non risulti in atti (Sez. 1, n. 5479 del 10/01/2006, COGNOME‘, Rv. 235098).
Quanto, inoltre, ai luoghi ove, prioritariamente, le nuove ricerche del destinatario dell’atto devono essere eseguite, questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020 Rv. 279984) che la formula dell’art. 159 cod. proc. pen.r che indica detti luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite dette ricerche, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente,- concretizza il principio dell’effettività della ricerca, mediante l’uso nei modi più efficaci delle notizie informazioni di cui dispone l’autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati.
Come già evidenziato nella sentenza n. 399 del 1998 dalla Corte costituzionale, l’indicazione dei luoghi contenuti nella norma è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Sotto tale profilo, quindi, le ricerche, al fine di garant la massima tutela del diritto dell’imputato/indagato di partecipare al processo e di esercitare il proprio diritto di difesa, devono essere svolte utilizzando in modo efficace le notizie e le informazioni di cui si dispone, senza rigorosi formalismi.
Su tale punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha superato un precedente contrasto e, con specifico riferimento a quanto rileva per la soluzione del caso di specie, ha riconosciuto l’illegittimità del decreto di irreperibilità ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica in possesso dell’autorità competente, in quanto così operando questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca (tra le altre Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 279984 alla quale si rinvia per le puntuali osservazioni in questa contenute; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265327; Sez. 3, n. 52326 del 20/11/2014, C. Rv. 261710 con riferimento all’effettività delle ricerche).
In tale orientamento, teso a valorizzare il richiamato principio di effettività delle ricerche necessarie per l’emissione del decreto di irreperibilità, va inscritta, altresì, Sez. 3, n. 52326 del 20/11/2014, C, Rv. 261710, che, con principio di portata più generale rispetto all’utilizzazione del numero di utenza cellulare, ha affermato che è nullo il decreto di irreperibilità emesso sulla base di ricerche eseguite mediante consultazione di banche-dati o archivi non aggiornati, o comunque non in grado di rivelare notizie attendibili sulla effettiva residenza o dimora dell’imputato, il quale ha diritto ad essere restituito nel termine per l’esercizio delle facoltà difensive che non abbia potuto precedentemente esercitare.
Pertanto, si è affermato che qualora l’autorità procedente sia in possesso del suo numero cellulare e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso (Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, Solhi, Rv. 265327). Registrandosi sul punto un contrasto di giurisprudenza, la questione era stata, dunque, rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. pen., formulando il quesito interpretativo: “se sia legittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica eventualmente in possesso dell’autorità competente”. Quesito rispetto al quale il AVV_NOTAIO ha restituito gli atti alla sezione remittente, ritenendo che il contrasto potesse ritenersi “in via di superamento”, nel senso di una valorizzazione del principio di effettività delle ricerche ai fini dell’emissione del decreto irreperibilità.
Va, poi, rilevato, come rimarcato anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, che il principio di effettività delle ricerche deve esse calibrato, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati, ma anche alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l’esaustività o meno delle indagini svolte.
Al giudice di merito, quindi, è riconosciuto di valutare la sussistenza di circostanze che dimostrino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi indicati dalla norma di riferimento (cfr. sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, COGNOME NOME, Rv. 276037, in un caso in cui si è affermato che le ricerche vanno sì eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, ma non anche in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva).
Il decreto di irreperibilità è, quindi, un atto formale insostituibile, perc presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell’imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose.
2.Tanto premesso, richiamati i su esposti principi, si osserva, come riscontrato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, che, nel caso al vaglio, il ricorso si appalesa inammissibile nella parte in cui non specifica i luoghi, non interessati dalle ricerche, ove il condannato avrebbe dovuto essere cercato onde re peri rlo.
Né il ricorrente ha dedotto che l’interessato avrebbe potuto essere rintracciato in un certo luogo, anche presso gli indicati soggetti, limitandosi, in via astratta, a dedurre che la rete familiare e di conoscenze (risultante anche dai registri delle visite presso la casa circondariale, documentalmente) non fosse stata interessata da effettive ricerche.
Tanto, non consente di reputare insufficiente la ritenuta congruità delle ricerche da parte del Giudice dell’esecuzione, alla luce della complessiva attività che risulta svolta, estesa, anche all’esito della pronuncia rescindente, presso l’Amministrazione carceraria centrale, così come risulta documentalmente.
2.1. Infine è appena il caso di osservare che la eccepita nullità per omessa traduzione nella lingua compresa dall’interessato è infondata.
Il ricorrente, invero, non indica che, all’attualità, risultaV’àk al Giudic dell’esecuzione la mancata conoscenza della lingua italiana, risalendo l’ordinanza tradotta in lingua inglese, allegata al ricorso, al 2018.
Sul punto, si osserva che, in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., anche all’esito della modifica apportata dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all’assistenza all’interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto dell’accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239693; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 273246; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ciò comporta che i presidi di tutela indicati dall’art. 143 cod. proc. pen. debbano essere predisposti dall’autorità giudiziaria procedente, solo ove emergano elementi univocamente indicativi dell’incapacità di comprensione della lingua italiana, essendo escluso che tale incapacità possa essere riconosciuta solo perché l’imputato o l’interessato non siano cittadini italiani. Si è, poi, fissato in sede legittimità il condivisibile principio secondo il quale l’eventuale nullità, generat dalla mancata attivazione dei presidi di garanzia previsti dall’art. 143 cod. proc. pen., è generale a regime intermedio, in quanto determinata dalla lesione del
diritto di difesa conseguente al mancato esercizio del diritto alla partecipazione consapevole ai procedimento. Sicché opera il regime di decadenze e sanatorie previsto dagli artt. 178 e sgg. cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 11060 de 17/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272861; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, NOME COGNOME, Rv. 265026). Si è, poi, affermato che la mancata traduzione non inficia di per sé la decisione, ma incide soltanto sui termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare l’an ed il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali (tra le altre, Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521).
L’omessa traduzione ha, dunque, quale effetto quello di dilazionare il termine per proporre impugnazione fino a che l’interessato non abbia avuto compiuta conoscenza dell’atto in una lingua al medesimo accessibile.
Va aggiunto che è principio affermato da questa Corte, anche successivamente alla modifica introdotta dal decreto legislativo citato, quello secondo il quale, in caso di impugnazione, ritualmente proposta dal difensore di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all’attivazione personale dell’impugnazione da parte dell’imputato, solo qualora quest’ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Money, Rv. 270491; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269982; Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 267941).
2.2.Ciò premesso, si rileva che, nel caso al vaglio la dedotta nullità è stata eccepita con il ricorso ) ma non risulta che nel giudizio sia stata accertata, all’attualità, la mancanza di conoscenza della lingua italiana peraltro solo dedotta in base alla traduzione di un atto avvenuta nei 2018.
Infine, è appena il caso di osservare che, rispetto al provvedimento adottato, all’esito del giudizio di rinvio, in data 29 novembre 2022, la presentazione di ricorso personale non è più prerogativa riconosciuta all’interessato, ai sensi della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, in vigore per ricorsi depositati dopo il 3 agosto 2017 (si richiama, con riferimento all’imputato, Sez. 5 n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103).
Né, peraltro, un pregiudizio effettivo viene compiutamente indicato con il ricorso ove si eccepisce, puramente e semplicemente, la nullità per omessa
traduzione dell’ordinanza, senza altro addurre circa il concreto pregiudizio s dall’imputato dalla mancata traduzione.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 16 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presider