Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12733 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di NOME NOMECOGNOME nato a Messina il 07/04/1990 avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 646, 640, 493-ter e 110-640 cod. pen., in ragione del diverso contenuto delle imputazioni contestate nell’avviso di conclusione delle indagini e nel decreto di citazione.
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Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero procedente, deducendo l’abnormità dell’ordinanza, dal momento che la riscontrata difformità consisteva soltanto nella diversa qualificazione giuridica dell’episodio di spendita abusiva di moneta elettronica (inizialmente ascritto ex art. 640, secondo comma, cod. pen. e rubricato come capo 2, e poi ai sensi del successivo art. 493-ter, come capo 3), senza alcuna modifica del fatto contestato.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
È opportuno premettere, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 32035 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 277069-01; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26227501; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259158-01), è affetto da abnormità il provvedimento che, per la eccentricità sistematica del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale, che ne giustifica l’impugnabilità, può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l’atto, per la sua singolarità, si pon al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo).
Sulla scorta di tali premesse generali, può procedersi alla disamina della fattispecie processuale oggetto del ricorso, come evincibile dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo; cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01).
3.1. Nell’avviso di conclusione delle indagini, al capo 2, è stato provvisoriamente contestato ad NOME COGNOME di avere «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé ovvero per altri, indebitamente utilizza, le carte postepay n.
NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA intestata a COGNOME NOME COGNOME sulle quali si faceva la somma di 100 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare mai consegnato alla p.o., provento di una truffa per l per poi prelevarla e utilizzarle personalmente; la carta postepay 402360101312 intestata a COGNOME NOMECOGNOME sulla quale si faceva la somma di 200 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare mai consegn alla p.o. In Bergamo in data anteriore e prossima al 03/09/2022». Il fatto ricondotto alla fattispecie di cui agli artt. 81, secondo comma, 640 e 61, n. 7, pen.
Nel decreto di citazione diretta a giudizio, era riproposta la medesi descrizione delle condotte contestate, salva la correzione di alcuni refusi tipogr e minime modifiche redazionali: «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé ovvero per altri, indebita utilizzava, le carte postepay n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA intestata a COGNOME NOME COGNOME, sulle quali si faceva accreditare la somma 100 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare, consegnato alla p.o., per poi prelevarle e utilizzarle personalmente; la c postepay n. 402360101312 intestata a COGNOME NOME, con il modus operandi di cui sopra, sulla quale si faceva accreditare la somma di 200 euro, quale corrispett per la vendita di un telefono cellulare, mai consegnato alla p.o., per poi prelev e utilizzarla personalmente. In Bergamo in data anteriore e prossima 03/09/2022». L’indicazione delle norme penali che si assumevano violate era mutata, richiamandosi gli artt. 81, secondo comma, e 493-ter cod. pen.
3.2. All’udienza del 1/10/2024, il difensore di COGNOME «ha eccepito la nul del decreto di citazione sulla scorta della non corrispondenza tra la contestaz di cui all’avviso di chiusura indagini e quelle del decreto di citazione a giudizi Il Giudice, preso atto dell’effettiva difformità tra i capi di imputazione cont nell’avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione dichiara la nulli decreto di citazione e dispone restituzione degli atti al PM».
Nessuna norma prevede il potere di cui il Giudice predibattimentale ha fatt concreto esercizio con il provvedimento impugnato.
Nello specifico, secondo l’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., «il decret nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed t) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previ dall’articolo 415-bis ».
L’art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen. prevede, poi, che, nell’udie camerale di comparizione predibattimentale, in caso di violazione dell
disposizione di cui alla citata lett. c) del precedente art. 552 (che ha per oggetto «l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravan di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, co l’indicazione dei relativi articoli di legge»), «il giudice, anche d’ufficio, se parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e dispone restituzione degli atti al pubblico ministero. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportar l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrisponden quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, i pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non v provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico minist [-l».
A fronte di tali previsioni ordinatorie, ed eventualmente sanzionatorie, caso di vizi inficianti la completezza e correttezza dell’imputazione, nella vic processuale che qui occupa, non è ravvisabile alcuna nullità.
Al contrario, in primo luogo, è opinione costante della giurisprudenza d legittimità, a cui il Collegio intende dare seguito, che la genericità del ca imputazione suscettibile di viziare il decreto di citazione a giudizio, renden nullo ai sensi dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., non possa essere desu dal mero confronto con il fatto descritto nell’avviso di conclusione delle indag preliminari.
Quest’ultimo atto, invero, non può essere ritenuto un termine di paragone omogeneo, come evidente, innanzitutto, alla luce della chiara lettera codicisti che distingue l’obbligo di «enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, con l’indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), previsto per l’esercizio dell’azione penale nei casi di citazione d a giudizio, dalla solo «sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede delle norme di legge che si assumono violate» (art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen.), richiesta per la ritualità dell’avviso all’indagato della conclusion indagini preliminari.
Considerazioni di ordine sistematico confermano definitivamente questa conclusione: nel secondo caso, la funzione dell’atto è quella di stimolare, pr dell’esercizio dell’azione penale, un anticipato contraddittorio e procedimentale, onde mettere l’indagato nella condizione, se lo ritiene, di propor argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico, così da consenti all’ufficio inquirente di assumere le più ampie determinazioni sul punto ed evitar anche con la collaborazione del diretto interessato, la celebrazione di proc
inutili; nel primo caso, invece, il pubblico ministero esercita l’azione pe cristallizzando nella rubrica imputativa la pretesa punitiva statuale, in man tendenzialmente definitiva. La fisiologia dell’ordinamento processuale postula dunque, che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio ben possa es diverso da quello sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini, purché la divergenza non risulti tanto radicale da precludere la possibi di un reale ed effettivo contraddittorio; peraltro, la nullità del decreto di ci a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) è prevista per i soli casi fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avvis conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto “nuovo” sensi dell’art. 518, cod. proc. pen.: in altre parole quanto si trat accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo (cfr. Sez. 3, n. 17181 del 14/10/2015, dep. 2016, COGNOME non mass. Questo assunto è conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui il diritto dell’imputato di ess informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata suo carico, sancito dall’art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione, deve intendersi funzionale alla possibilità di disporre del tempo e delle facilita necessarie a preparare le proprie difese, ai sensi della successiva lett. b), e del più generale diritto a un processo equo; pertanto, l’ampiezza dell’informazio “dettagliata” deve essere parametrata a seconda delle particolari circostanze del causa, ferma restando l’indicazione degli elementi necessari per permettere piena comprensione della accuse e il completo dispiegamento delle prerogative di difesa, cfr. Corte EDU, COGNOME contro Italia, 08/12/2009, RAGIONE_SOCIALE contro Ital 11/12/2007, COGNOME contro Italia, 25/07/2000, COGNOME contro Itali 15/12/1998). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando i fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consen un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, non esse necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa (cf ex pluribus, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023-01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269455-01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 265825-01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264772-01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264877-01; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582-01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239758).
Non è, dunque, configurabile, in particolare, alcuna nullità neppure de decreto di citazione che faccia riferimento ad un fatto diversamente qualifica rispetto a quello contenuto nell’avviso di conclusione delle indagini prelimin
(Sez. 4, n. 962 del 14/12/2022, dep. 2033, Austerlitz, non mass.; Sez. 2, n. 30 del 12/12/2017, dep. 2018, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 1705 del 06/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268909-01, in tema di richiesta di rinvio a giudizio).
È, pertanto, abnorme il provvedimento con cui il tribunale annulla il decret di citazione a giudizio sull’assunto che il fatto contestato appare diverso da qu indicato nell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2451 del 10/12/2024, dep. 2025, Turra, non mass.; Sez. 2, n. 53808 del 26/10/2017, Mezzina, non mass.; Sez. 5, n. 28548 del 14/06/2007, COGNOME, Rv. 237568-01. Cfr. anche, in termini, Sez. 1, n. 11405 del 30/01/2004, COGNOME, Rv. 22782001, in tema di declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio da pa giudice per le indagini preliminari).
Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dalla lettura in sinossi dell due descrizioni del fatto, non sussisteva alcuna incertezza sull’imputazione, poic il fatto da cui l’imputato era chiamato a difendersi risultava contestato in te di palmare sovrapponibilità, quanto a condotta, oggetto materiale del reato persona offesa, luogo e data del delitto.
A fronte di una contestazione sufficientemente chiara e precisa nei suo elementi strutturali e sostanziali, l’imputato, che aveva già avuto pieno acce agli atti, non risulta minimamente leso nelle sue possibilità di contrastare l’ac ascrittagli.
Peraltro, la declaratoria di nullità della citazione a giudizio conseguire soltanto, come visto, all’inutile sollecitazione alla riformulazione dell’imputaz insufficiente, ai sensi dell’art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen., ma, vicenda che qui occupa, il Giudice non ha mai proceduto a tale incombente, così dando luogo a un ulteriore profilo di abnormità (Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025 COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Samb, Rv. 286933-01).
In conclusione, deve essere considerato abnorme, per la sua attitudine a determinare un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento impugnato, con il quale il giudice dell’udienza predibattimentale ha annullato decreto di citazione a giudizio, sull’erroneo assunto che il fatto contestato appa diverso da come indicato nell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., vie in difetto della prescritta attività di impulso della interlocuzione sul punto parti in contraddittorio.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, in ragione di tal abnormità, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo de giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20 febbraio 2025.