Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA;
avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 22/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe il Tribunale ,di R.eggio Calabria, quale giudice ckaaZte) ,tt-‘ ,a.,k,u .kAA., 3 dell’esecuzione, ha Insglinto perché manifestamente infondata la richiesta avanzata da NOME COGNOME COGNOME, ai sensi dell’art.669 cod. proc. pen., diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza n.370/2017 pronunciata dal medesimo Tribunale, in composizione monocratica, con la quale il predetto era stato condannato per il delitto di cui agli artt.81, 640 cod. pen. (accertato in Roma il 10 ottobre 2012), poiché in ordine al medesimo fatto era stato emesso decreto di archiviazione n.11483/2013 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha escluso l’idoneità del decreto di archiviazione a determinare un contrasto di giudicati al fine dell’applicazione della citata disposizione normativa, atteso che tale decreto non è suscettibile di passare in giudicato.
Avverso il predetto decreto NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. ed il relativo vizio d motivazione perché il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe erroneamente escluso la equiparabilità del decreto di archiviazione ad una sentenza ed il suo passaggio in giudicato e la conseguente applicabilità della citata disposizione; al riguardo, osserva che a favore della operatività del divieto di cui all’art.649 cod. proc. pen., anche alla ipotesi del decreto di archiviazione, milita l’esigenza di certezza del diritto e la normativa comunitaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e’ pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero non può condividersi la tesi difensiva secondo cui l’archiviazione avrebbe precluso l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto. A ben
vedere, la preclusione si determina solo ove, per il medesimo fatto, sia stata esercitata l’azione penale in diversi procedimenti (sul tema si veda Cass. Sez. U., n.34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800).
2.1. Nel caso dell’archiviazione, invece, si verifica l’esatto contrario, dato che il Pubblico ministero non esercita l’azione e chiede al Giudice delle indagini preliminari un decreto che legittima l’inazione. La differenza, peraltro, è dirimente, posto che solo ove per il medesimo fatto si eserciti l’azione penale in due distinti procedimenti si pone un problema di duplicazione del giudizio foriera di possibili contrasti di giudicati e, soprattutto, prodromica alla violazione del principio del ‘ne bis in idem’.
2.2. Evidentemente, ove uno dei due procedimenti sia definito con l’archiviazione, viene meno in radice la possibile violazione del divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen.; infatti, l’art.669 del codice di rito non ricomprende i decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.