Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32573 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32573 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/09/2025
COGNOME
Sent. n. sez. 985/2025
– Relatore –
NOME COGNOME SESSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d’appello di Napoli
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
che ha concluso chiedendo venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore delle ricorrenti, AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 ottobre 2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME colpevoli dei delitti alle medesime ascritti ai sensi degli artt. 56 e 453 cod. pen., in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, per avere:
e per avere, poi, detenuto, al fine di metterle in circolazione, un numero imprecisato di banconote da euro 5 (capo B dell’imputazione), in Napoli il successivo 20 febbraio 2015.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue.
Quanto al delitto tentato di cui al capo A, ricordava come, in quella occasione, i carabinieri di Busto Arsizio – venuti a sapere che NOME COGNOME avrebbe inviato le banconote false cedutegli dall’organizzatore del traffico, tale NOME COGNOME – avevano pedinato il COGNOME ed avevano così proceduto, presso il trasportatore a cui lo stesso l’aveva affidato, al sequestro di un pacco al cui interno venivano rinvenute oltre 4.000 banconote da 5 euro false.
Ulteriori conversazioni susseguenti al mancato arrivo del pacco avevano dimostrato come le due ricorrenti fossero perfettamente consapevoli del valore del contenuto del pacco (anche considerando le difficoltà economiche in cui versavano e i possibili problemi che sarebbero sorti con i destinatari finali del suo contenuto).
Trolley che, a Napoli, temendo di essere pedinato (come dimostravano le conversazioni intercettate), aveva lasciato all’interno di un bar sito nei pressi della stazione.
Quanto alla invocata inutilizzabilità delle intercettazioni, la Corte osservava come il primo giudice, a pag. 3 dell’impugnata sentenza, avesse dato implicitamente atto della presenza nel fascicolo dei decreti autorizzativi visto che ne aveva riportato gli estremi i RID estremi, così superando l’obiezione difensiva circa l’assenza degli stessi.
Propongono ricorso le imputate, con unico atto ed a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità del compendio intercettivo.
Così che era stata chiesta l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con apposito motivo di appello (che si riportava).
Così però eludendo l’eccezione proposta, circa la fisica assenza dei decreti nel
Quanto al delitto contestato al capo A, non erano stati raccolti elementi dai quali poter dedurre che le due imputate fossero consapevoli che, nel pacco che era stato chiesto loro di rintracciare (non essendo alle stesse indirizzato), vi fossero le banconote false. Il pacco, infatti, era indirizzato a diversa persona, tale NOME COGNOME (seppure presso il domicilio ove questi dimorava con la madre e la convivente, le due odierne imputate COGNOME e COGNOME).
Quanto al delitto contestato al capo B, si ribadiva che non erano stati depositati i decreti autorizzativi ancorchŁ il pubblico ministero ne avesse preannunciata la produzione all’udienza di affidamento dell’incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni. Produzione che, però, non era mai avvenuta.
Si trattava di conversazioni decisive ai fini del decidere posto che i giudici del merito avevano ritenuti rilevanti:
per COGNOME, si erano citate le conv. 473, 484 e 488 sempre del 20 febbraio 2015 (riportate alle pg. da 43 a 47 della sentenza del Tribunale).
NØ coincidevano gli orari fra gli appostamenti e le conversazioni intercettate.
2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
E, tuttavia, dalla lettura (trattandosi di questione anche processuale, sulla quale, pertanto, questa Corte Ł anche giudice del fatto e deve così consultare glia atti necessari per risolverla: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01) della sentenza del Tribunale e del verbale dell’udienza del 13 dicembre 2019 celebrata davanti allo stesso, emerge che i numeri di RID che il Tribunale ha riportato in sentenza erano indicati negli elenchi, forniti dalla pubblica accusa, per indicare al perito le conversazioni da trascrivere.
Se ne aveva logica conferma dall’assicurazione del pubblico ministero, sempre alla medesima udienza, che avrebbe provveduto a farsi inviare i decreti dalla Procura presso il Tribunale di Busto Arsizio.
Se ne deduce che alle imputate, che hanno tempestivamente sollevato la questione anche nell’atto di appello, oltre che nel presente atto di ricorso, non era stata data la possibilità di esaminare e di interloquire sul provvedimento genetico di tale fonte di prova.
Ne consegue la nullità degli atti per il suddetto vizio processuale inerente il negato contraddittorio sul punto, nullità determinatasi nel processo di prime cure, con la conseguente declaratoria di nullità di entrambe le sentenze di merito.
Così deciso, in Roma il 19 settembre 2025.
NOME COGNOME
NOME COGNOME