Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36894 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36894 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sete le conclusioni del PG T. Cojii?…tru..A.1 . – ctke tits2′ ccut….teC-0 >3 A;ri – C >0 del kcc.z.)0-3 i
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2024 la Corte di Assise di Appello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto le domande introdotte d NOME, in riferimento alla determinazione – nell’ultimo decreto di cumu – del momento iniziale della espiazione della pena dell’ergastolo ed in riferime alla durata della libertà vigilata.
1.1 NOME risulta detenuto – senza soluzione di continuità – dal settembre del 2008 ed è stato condannato, sempre in costanza di detenzione, pe più fatti di reato, tutti commessi prima dell’inizio della carcerazione (si tr più delitti di omicidio, strage, associazione mafiosa ed altro) .
1.2 La prima questione posta in sede di incidente di esecuzione riguarda decorrenza della pena a seguito dell’emissione di un ultimo decreto di cumulo i data 14 gennaio 2021. In detto decreto è stata determinata la pena complessiv da espiare in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni (ivi assorbita l’ulteriore pena detentiva e pecuniaria) ma è stato fissato il mom iniziale della decorrenza dell’ergastolo non al 30 settembre 2008 (come er avvenuto in precedenti decreti di cumulo) ma in una data posteriore, al 4 apri 2012, data in cui è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare emessa pe reato che (per ultimo giudicato pur se commesso nel 2002), risulta punito co l’ergastolo (tra i diversi fatti implicanti la pena perpetua).
Secondo il Giudice dell’esecuzione tale determinazione è corretta (si compi riferimento al principio di diritto espresso da Cass. Sez. V nella sentenza nume 12288 del 14.11.2016).
1.3 La seconda questione riguarda la previsione della sottoposizione alla misura sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni venti, contenuta nel decr cumulo. Anche in tal caso il Giudice della esecuzione ritiene corretta de indicazione.
Avverso l’ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente evidenzia in sintesi che :
la decorrenza della pena in un momento posteriore l’inizio dell carcerazione – anche per quanto concerne l’ergastolo – può avvenire solo per fatti commessi dopo l’inizio della carcerazione e non per fatti commessi prima. In ciò si evidenzia che il precedente citato nella decisione si rifer a fatti posteriori e non a fatti antecedenti, come è pacificamente nel c del NOME;
sarebbe pertanto violata la regola della unitarietà della pena espressa ne articoli 663 e 657 cod.proc.pen., con illegittimo spostamento ‘in avan della decorrenza della pena, dal 30 settembre del 2018 al 4 aprile del 2012 senza reale giustificazione;
sarebbe apparente la motivazione in tema di libertà vigilata.
Il ricorso è fondato, in riferimento al tema della fissazione del dies a quo della pena attualmente in esecuzione.
3.1 Ad avviso del Collegio il punto da cui occorre partire in sede di verifica d legittimità dei provvedimenti di esecuzione della pena – derivanti da pluri decisioni – è necessariamente quello della unitarietà sostanziale o autonomia provvedimenti di cumulo.
3.2 Come è stato ricordato in più arresti, che è opportuno richiamare, le nor che regolano la fattispecie, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen. rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice p dall’art.71 all’art.80 .
Nell’articolo 80 del codice penale si ribadisce l’applicabilità degli articoli 7 anche nell’ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condan contro la medesima persona.
Da ciò deriva l’applicabilità necessaria tanto del cd. criterio moderatore prev dall’art. 78 cod. pen., che del criterio legale di assorbimento delle temporanee, in caso di concorso con la pena dell’ergastolo, nell’isolamento diur ai sensi dell’articolo 72, con lil limite massimo di tre anni (che risul l’appunto, raggiunto dal NOME).
Da tali disposizioni di legge deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenzia la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati tutti commessi prima dell’inizio della detenzione (in tal senso, per tutte, Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitar
condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzion delle pene inflitte per una pluralità di reati.
In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale ‘novit cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di nuovi reati commessi durante l’espiazione della pena o dopo che l’esecuzione si stata definita.
In tali casi l’organo dell’esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cum comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottopost criterio moderatore dell’art. 78) la parte eventualmente non ancora espi risultante dal cumulo precedente.
3.3 Ma nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna pe fatti antecedenti l’inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di em un ‘nuovo’ cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (tra le altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 5.3.2009, rv 243145) con piena applicabilità, in tal caso, del criterio modera di cui all’art. 78 cod. pen. e delle altre norme riguardanti l’esecuzione d concorrenti, tra cui, come si è detto, l’articolo 72.
R7
3.4 Dall’articolo 72, peraltro, non si desume affatto il principio regolativo affe dal giudice della esecuzione, posto che la pena viene determinata ex lege secondo criteri ben precisi: l’ergastolo viene ridotto ad unità anche se derivante d condanne alla pena perpetua (con isolamento diurno da sei mesi a tre anni); pene detentive temporanee, lì dove superino in concreto la quota dei cinque ann si trasformano in isolamento diurno (fino al limite di diciotto mesi).
La pena che ne deriva è pena unica «legale» che ricomprende tutti i fattori che compongono (singoli ergastoli + pene detentive temporanee).
E il momento iniziale della detenzione – ai sensi dell’art. 657 cod.proc.pen. impone di computare la custodia subita per lo stesso o per altro reato – è quello in cui il soggetto è stato privato della libertà per la prima volta e per uno qu dei fatti confluiti nel cumulo (nel caso in esame il 30 settembre del 2008) semp che i fatti di reato confluiti nel decreto di cumulo siano antecedenti l’inizio della detenzione, come si è detto più volte.
Ragionare in modo diverso significherebbe rendere più onerosa – senza ragione alcuna ed in violazione dei principi regolativi sin qui rievocati – la stra l’ergastolano deve poter percorrere per giungere – in ipotesi – alla libera
condizionale, lì dove si computa il periodo minimo di pena espiata (comprensivo di liberazione anticipata) ai sensi dell’art. 176 cod.pen. .
3.5 D precedente rappresentato da Sez. V n. 12288 del 2017 non appare in contrasto con quanto si è sinora affermato, posto che dalla lettura dei riferim in fatto contenuti nella motivazione della sentenza ben si comprende che l carcerazione della persona cui la decisione si riferisce si era interrotta, il ch non omogenee le situazioni in comparazione.
In ogni caso, proprio i principi di diritto espressi in detto arresto, quanto a di identità’ delle pene detentive temporanee, che si risolvono nell’isolame diurno, portano a rafforzare la tesi in diritto sin qui esposta, sempre che non alcuna soluzione di continuità della detenzione ed il provvedimento di cumulo riguardi esclusivamente fatti commessi prima dell’inizio della carcerazion Sarebbe, come si è detto, del tutto arbitrario fissare il dies a quo d lla detenzione in un momento posteriore rispetto a quello ‘realmente iniziale’, proprio in ragi del fatto che tutti i fattori che compongono la condizione detentiva sono unific ex lege nell’ergastolo con isolamento diurno.
Quanto al tema della durata della misura di sicurezza personale va – di contr rilevato che non vi è alcun attuale interesse alla decisione, posto che il potrebbe venire in rilievo solo nell’ambito di un procedimento di valutazione di u domanda di liberazione condizionale.
3.6 Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise d Appello di Napoli.
Sosì deciso il 14 giugno 2024
w z7 . GLYPH o. , u o •3, GLYPH — GLYPH .,.. F. .. … 1 o , ,- .L: