Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9168 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mondragone il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 03/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
IV
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento di cumulo emesso, nei confronti del predetto, dalla Procura generale presso la medesima Corte territoriale in data 16 aprile 2021 nella parte in cui era stata indicata, come decorrenza della pena, la data del 10 gennaio 2003 anziché quella del 3 agosto 2001.
In particolare, la Corte distrettuale escludeva la sussistenza del lamentato errore quanto alla data di consumazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., rispetto al quale NOME COGNOME era stato irrevocabilmente condannato dalla medesima Corte di appello con sentenza del 7 marzo 2019 per condotta perdurante a tutto il 2002.
Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai fini dell’art. 173 disp. att. cod. pro pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione di legge rispetto alla decorrenza della pena dal giorno 10 gennaio 2003, nonostante egli mentre già si trovava in carcere – sia stato raggiunto dalla ordinanza di custodia cautelare il giorno 3 agosto 2001 e sottoposto al regime di alta sorveglianza con la conseguenza che, nei suoi confronti, il reato associativo doveva intendersi come consumato alla data sopra indicata e non già a quella genericamente riportata nel capo di imputazione.
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2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., di vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte di appello nel ritenere infondata la sua istanza sulla base del solo elemento della data indicata nel capo di imputazione e del fatto che, essendo intervenuta condanna irrevocabile sul punto, il profilo della data di consumazione non poteva più essere messa in discussione in sede esecutiva.
Il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato.
Invero, come risulta dagli atti e dalla decisione impugnata, NOME COGNOME sta espiando la pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso sino a tutto l’anno 2002 e, pertanto, correttamente il provvedimento di cumulo attualmente in esecuzione ha fatto decorrere la relativa pena dalla data di cessazione di tale reato, vale a dire dal giorno 1° gennaio 2003 trattandosi di reato permanente.
2.1. Tale aspetto non viene preso in considerazione dall’odierno ricorrente che, invece, vorrebbe fare decorrere l’esecuzione dal giorno del suo arresto avvenuto il 3 agosto 2001. Le disposizioni che regolano la fattispecie in esame, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale e, in particolare, dagli articoli 78 e 80 cod pen.; tale ultima norma ribadisce l’applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell’ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona.
2.2. Pertanto, l’applicabilità del cd. ‘criterio moderatore’ previsto dall’art. 7 cod. pen., per cui la pena da applicare non può essere superiore ad anni trenta per la reclusione, è criterio legale di determinazione della pena al pari degli altri, la cui osservanza è imposta ai sensi dell’art. 663, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce che quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2.3. Quindi, in tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale trova applicazione anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, con le sole limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, avente natura
meramente dichiarativa, posto che il principio dell’unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all’esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall’altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. Tale principio è riferibile solo alle pene inflitte per r commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre, qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato; e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione (Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, Rv. 228138 – 01).
Ciò posto, con riferimento al caso specifico, il ricorrente si duole unicamente dell’indicazione dell’inizio dell’esecuzione riferito alla fattispecie di cui all’art. bis cod. pen. ma non contrasta in modo efficace l’argomento utilizzato dal giudice dell’esecuzione, che ha richiamato il relativo accertamento operato in sede cognizione ed il giudicato formatosi sul punto.
3.1. In sostanza, la Corte di appello di Napoli ha correttamente ha escluso la possibilità di un cumulo unitario, posto che la data finale di consumazione del reato associativo è posteriore rispetto all’arresto del 3 agosto 2001 (quando NOME COGNOME già era detenuto in espiazione di pena definitiva per un altro fatto) e che eventuali questioni relative alla sua effettiva partecipazione al sodalizio mafioso sino a tutto l’anno 2002 avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione nel giudizio di cognizione, non potendo essere più messo in discussione tale profilo avanti al giudice dell’esecuzione visto che non si trattava di una contestazione c.d. ‘aperta’.
3.2. Infatti, soltanto nella ipotesi di reato permanente contestato nella forma cosiddetta ‘aperta’ (differente rispetto alla fattispecie in esame), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione l’accertamento mediante l’analisi
accurata degli elementi a sua disposizione. (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.