Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15474 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NicolaCOGNOME nato a Gavardo il 25-07-1985, avverso la sentenza del 05-12-2023 del Tribunale di Rovereto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del 1 ostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamer to della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovi: reto, in diversa composizione fisica;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME difensore d fiducia dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 5 dicembre 2023, il Tribunale di 11:overeto condannava NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di 4.( 00 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 97, comma . e 159, comma 2, lett. A), del d. Igs. n. 81 del 2008, accertato il 9 ottobre 2020 n Arco.
Avverso la sentenza del Tribunale trentino, COGNOME tramite il d COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale si censura la mancata ammissione della lista testimoniale tempesti famente presentata a mezzo pec il 7 settembre 2023, in vista dell’udienza del 19 settembre 2023, rilevandosi che il giudice monocratico prima ha ritenuto inammissibile la lista testi in base all’erroneo presupposto secondo cui non era consentito il deposito telematico, mentre la validità del cd. “doppio bi nario” è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024, e poi, dopo aver ammessci il teste inserito in lista a prova contraria, lo ha revocato ritenendo la difesa c ecaduta dalla prova per l’omessa citazione del teste, sebbene quest’ultimo si ia stato citato e abbia fatto pervenire una comunicazione di impossibilità a preser ziare.
Dopo essere stato assegnato alla Settima Sezione Penale, il ricorso, all’udienza del 13 settembre 2024, veniva poi fissato dinanzi a questa Sezione per l’odierna udienza.
Con memoria trasmessa il 27 novembre 2024, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, ha insistito nell’accoglimento del ricors( .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Occorre premettere, in via preliminare, che, come si evince dal ·ascicolo processuale, la cui disamina è consentita dal tenore dell’eccezione s )11evata, all’udienza del 19 settembre 2023, il giudice monocratico dichiarava ‘ privo di effetti” il deposito della lista testi della difesa, perché trasmessa a me !zo pec. Tuttavia, il giudice monocratico ammetteva l’esame a prova contraria 1: el teste indicato nella lista, NOME COGNOME, e rinviava il processo al 5 dicembre 20 !3. In tale data, si procedeva all’escussione del teste del P.M. NOME Nov3mbre e all’esame dell’imputato e, all’esito, il giudice monocratico dichiarava 03 difesa “decaduta dalla prova”, posto che non vi era prova della citazione del :este, di cui veniva comunque acquisita una mail, .che, oltre a non dare certeí za della provenienza dal teste, veniva ritenuta in ogni caso generica, non ri ;ultando documentato alcun impedimento, per cui il giudice, rimarcato che un ri wio per l’esame del teste, avrebbe comportato un inutile rallentamento del p -ocesso,
dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitava le parti a conclude -e.
2. Ciò posto, non può sottacersi che sia la declaratoria di ineffi :acia del deposito della lista testi avvenuto a mezzo pec, sia la successiva dichiari3zione di “decadenza” del teste della difesa, poi comunque recuperato come test c a prova contraria, costituiscono determinazioni quantomeno discutibili, sia perc hé al 19 settembre 2023 era consentito il deposito della lista testi in forma telem3tica, sia perché la mancata citazione del teste non ne comporta l’automatica dei :adenza, potendo la revoca del teste essere giustificata o da una valutazione di s. della testimonianza, o comunque dal rilievo, nel caso di spEi ‘zie non adeguatamente argomentato, che il rinvio dell’udienza per la nuova cita :ione del teste avrebbe determinato un eccessivo ritardo della decisione (cfr. S ?z. 6, n. 33163 del 03/11/2020, Rv. 279922, Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 27559 e Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Rv. 271143).
Tanto premesso, osserva tuttavia il Collegio che, quanto al primo as )etto, la concomitante ammissione a prova contraria del teste indicato nella lista :onsente di ritenere superati i profili di illegittimità della declaratoria di ineffig a deposito della lista testi, mentre, quanto alla seconda questione, deve rilevarsi che la difesa (come nel primo caso) nulla ha eccepito in merito, sanani Io così il vizio insito nella decisione del giudice; in tal senso deve infatti richii imars ribadirsi l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 11400 del 12/02/2015, Rv. 262783, Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, Rv. 247878 e Sez. 3, i . 20128 del 12/02/2009, Rv. 243712), secondo cui determina una nullitàié regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all’art. 182, comma 2, c’pd. proc. pen. (“quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente d )po”), la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentementeiz mmesso perchè non citato all’udienza dibattimentale, essendosi precisato che ci re detta nullità si verifichi in presenza della parte che aveva interesse a dE durla, il silenzio di quest’ultima equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Di qui l’inammissibilità della censura difensiva, restando solo da precisar ? che, in ogni caso, la stessa si palese anche generica, atteso che non risulta ;piegato nell’odierna impugnazione perché l’escussione del teste della difesi i NOME COGNOME sarebbe stata rilevante nel presente giudizio, a fronte della valenza dimostrativa desumibile dagli accertamenti ispettivi svolti il 7 ottob -e 2020 presso il cantiere allestito dalla società RAGIONE_SOCIALE di cui er amministratore l’imputato, il quale peraltro, come si legge nella entenza impugnata (pag. 2), ha reso dichiarazioni ammissive rispetto alle conti stazioni elevate a suo carico, non potendosi ritenere sufficiente l’affermazio le, non adeguatamente circostanziata dal punto di vista contenutistico, secondi) NOME COGNOME era un “testimone neutrale e presente ai fatti”.
4. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso )roposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con con eguente
onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s )ese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del
13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il rkorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della zusa di
inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas. sa delle
ammende.
Così deciso il 03/12/2024