Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33225 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del COGNOME e per l’accoglimento del ricorso del COGNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Q
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha, riformando parzialmente la decisione di primo grado, confermato la condanna dei ricorrenti per i furti pluriaggravati ad essi ascritti solo in relazione ad alcuni ca dell’imputazione.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazìone, in primo luogo, l’imputato NOME COGNOME, con il patrocinio del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in punto di travisamento della prova sull’appartenenza dell’utenza telefonica da cui deriva la pronuncia di colpevolezza per i fatti di cui ai capi P), T) e W) dell’imputazione.
A fondamento della censura deduce che, come già evidenziato nell’atto di appello, l’utenza telefonica NUMERO_TELEFONO gli era stata attribuita perché trovata nella sua disponibilità, come da verbale di perquisizione e sequestro e d’arresto del 12 gennaio 2017, senza che fosse puntualizzato se il cellulare riferito alla stessa gli fosse stato trovato indosso o nell’auto Ford Modeo da lui condotta e nella quale si trovavano anche altri due imputati.
Di qui, secondo la prospettazione della difesa, non avrebbe potuto ritenersi adeguata la motivazione addotta dalla Corte territoriale circa l’equivalenza del reperimento del cellulare in questione sulla sua persona o all’interno della sua vettura, non superando detta pronuncia le osservazioni difensive circa l’uso del telefono da parte del medesimo senza soluzione di continuità, in assenza di ulteriori elementi dimostrativi negli episodi di cui ai capi P), T) e W), verificati in un periodo anteriore all’arresto del 12 gennaio 2017, vieppiù in assenza di riscontri sull’uso dell’utenza presso l’abitazione del RAGIONE_SOCIALE o di contatti con i familiari.
2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen.
Sotto un primo aspetto lamenta, a riguardo, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cuì è esclusa la responsabilità penale per il capo P) del COGNOME e per il capo T) del COGNOME e del COGNOME, in quanto la prova a carico degli stessi sarebbe fondata solo sui tabulati telefonici, così come avvenuto per lui, invece condannato.
Assume che in proposito la motivazione è anche carente poiché la difesa nell’atto di appello aveva posto in evidenza che non avrebbe potuto essergli attribuita alcuna penale responsabilità per le relative imputazioni solo per la localizzazione nei luoghi del furto legati all’utenza che si assume a lui in uso.
Infine, deduce violazione dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., laddove l’operatività della norma è stata erroneamente esclusa, pur in assenza di motivi personali al COGNOME idonei a giustificare la mancata estensione degli effetti della pronuncia favorevole resa nei confronti dei coimputati.
Propone ricorso per cassazione anche l’imputato COGNOME, affidandosi, con il difensore di fiducia NOME COGNOME, a un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In particolare, quanto ai capi G) e H) dell’imputazione, denuncia la contraddittorietà della sentenza impugnata che, pur avendo affermato che i soli tabulati non consentono di ritenere provata la responsabilità penale, ha fondato in concreto la relativa pronuncia di condanna solo sulle relative risultanze. E ciò sarebbe vieppiù irragionevole perché dalla lettura dell’informativa conclusiva a pag. 26, dove è riportato lo stralcio del traffico telefonico, si evince che alcuna sua utenza mobile ha agganciato la cella di Montemarciano, in INDIRIZZO.
Quanto al capo L) della stessa imputazione il COGNOME lamenta l’arbitrarietà della ricostruzione del fatto storico perché la decisione impugnata, a pag. 5, ha escluso la responsabilità del COGNOME e del COGNOME condannando solo esso ricorrente sul quale grava il medesimo compendio indiziario. Ha inoltre sottolineato che le proprie utenze telefoniche non hanno, in ogni caso, mai agganciato la cella di Osimo.
Con riferimento al capo M) dell’imputazione, evidenzia che la condanna è stata correlata solo ai dati del traffico telefonico, senza che, del resto, neppure le proprie utenze avessero mai agganciato la cella di Mosano.
Quanto ai capi N) e R), sottolinea che non vi è alcun aggancio delle proprie utenze telefoniche mobile alle celle di riferimento e, nello specifico, rispetto al capo R), che la ricostruzione della decisione di primo grado, cui si richiama la Corte d’appello, è incoerente con le dichiarazioni sugli orari rese dalla persona offesa e che è rimasto indimostrato il proprio ruolo di staffetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.All’esame dei ricorsi occorre premettere che la decisione impugnata ha compiuto, almeno in via astratta, una netta distinzione, con riferimento alle
posizioni degli imputati per ciascuno dei numerosi fatti ascritti, tra le ipotesi nell quali la responsabilità penale era stata fondata soltanto sui dati esterni del traffico telefonico, ritenute insufficienti per la condanna, e quelle in cui dett responsabilità era corroborata anche da ulteriori elementi istruttori.
In proposito va ricordato che non vi è dubbio, alla stregua di quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che l’acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico potesse essere utilizzata a carico degli imputati solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ciò sebbene i fatti fossero stati commessi anteriormente al relativo intervento normativo, poiché la disciplina transitoria introdotta dall’art. 1-bis d. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del tempus regit actum, ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti nei procedimenti penali prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge (Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419 – 01).
Questa Corte ha tuttavia puntualizzato che gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità. Essi possono, di qui, ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989 – 01). Pertanto, ad esempio, in una fattispecie di delitto di furto aggravato in concorso, è stato riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi idonei a corroborare tale dato, come i tabulati e i contatti intercorsi con i corre nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, Rv. 285469 – 01).
Alla luce dei superiori principi saranno esaminate le censure svolte nei ricorsi.
2.11 primo motivo proposto dal COGNOME è inammissibile: il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede infatti circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esat
trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, de “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettur di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 – 01).
Il ricorrente lamenta, di contro, a fronte della ritenuta equivalenza da parte della Corte territoriale del reperimento del cellulare indosso alla sua persona o nella sua vettura per affermare che lo stesso è nella sua disponibilità che non sarebbero state fornite giustificazioni sul perché nel secondo caso il dispositivo non potesse essere nella disponibilità degli altri coimputati a bordo. Dunque, il COGNOME chiede una differente valutazione della prova rispetto a quella già compiuta in sede di merito, con conseguente inammissibilità della censura.
Il secondo motivo di ricorso proposto dallo stesso imputato è, invece, fondato.
La sentenza di appello è, infatti, viziata da intrinseca e manifesta contraddittorietà laddove ha ritenuto, per i capi P) e T), di assolvere l’imputato COGNOME, in quanto la decisione di colpevolezza di primo grado si sarebbe fondata rispetto allo stesso solo sui dati dei tabulati telefonici e non è pervenuta alla medesima conclusione per il ricorrente per il quale pure, rispetto a detti capi, i dati dei tabulati telefonici non avevano, a quanto si evince dalle motivazioni sottese alle decisioni di merito, ulteriore riscontro che nei contatti risultan proprio dai tabulati telefonici con il LA COGNOME.
Quanto, poi, al capo W) dell’imputazione, la condanna del COGNOME si è fondata in via esclusiva sull’aggancio di una delle sue utenze telefoniche alla cella dove è stato commesso il fatto, elemento considerato insufficiente per la condanna da parte della stessa pronuncia impugnata.
4. Il ricorso del COGNOME è, parimenti, fondato.
4.1. Con riferimento ai capi G) e H) dell’imputazione, in effetti la condanna dell’imputato si correla solo alle risultanze dei dati esterni relativi a tabulati telefonici, contraddicendo le premesse giuridiche dalle quali, come si è detto, ha tratto le mosse la pronuncia della Corte d’Appello.
4.2. Quanto al capo L), ancora una volta la decisione impugnata è affetta da manifesta contraddittorietà laddove ha escluso la responsabilità penale di COGNOME e COGNOME, che pure si fondava sull’analogo riscontro esclusivo fornito dalle celle telefoniche, mentre ha confermato la condanna del solo COGNOME
5 COGNOME
senza spiegare per quali ragioni ulteriori lo stesso potesse ritenersi in Osimo, lontano dal luogo di residenza, nelle circostanze di tempo nelle quali è stato commesso il fatto delittuoso.
4.3. Analogamente, le pronunce della Corte territoriale, rispetto al capo M) dell’imputazione, sono affette da evidente contraddittorietà poiché il COGNOME è stato assolto dal delitto in quanto, come per il ricorrente, la sua condanna era stata fondata in primo grado solo sulla scorta dei dati rivenienti dai tabulati telefonici.
4.4. Le doglianze del COGNOME sono fondate anche con riferimento al delitto di cui al capo N) dell’imputazione, rispetto al quale, in contrasto con la premessa operata sul piano giuridico in ordine all’insufficienza dei cc.dd. dati esterni delle captazioni telefoniche, per l’affermazione della responsabilità penale la condotta del ricorrente è ancorata in via esclusiva alle relative risultanze.
4.5. Sono altresì fondate le deduzioni del ricorrente circa la condanna per il delitto di furto di cui al capo R) dell’imputazione, atteso che, sebbene a pag. 25 della sentenza di primo grado fosse stato posto in rilievo che l’affermazione della sua responsabilità penale era derivata anche dagli orari dei percorsi autostradali compiuti, la Corte territoriale ha completamente omesso di vagliare le specifiche doglianze del COGNOME sulla contraddittorietà di tale assunto con le dichiarazioni della stessa persona offesa sull’orario del furto.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2024
Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente