Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3655 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/02/2025, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 16/01/2024 dal Tribunale di Siracusa, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen., 6, commi 1 e 6 I 401/1989 e condannato alla pena sospesa di mesi otto di reclusione ed euro 6.666,00 di multa, con il divieto di accesso di cui all’art. 6, comma 7 I 401/1989.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce insufficienza e contraddittorietà della prova, lamentando che non vi era la certezza che nei giorni di omissione dell’obbligo di firma si erano effettivamente svolte le 91 partite di calcio indicate in imputazione.
Con il secondo motivo deduce la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., lamentando che il reato contestato era compatibile con il giudizio di particolare tenuità del fatto, venendo in rilievo la mancata presentazione alla PG e non le condotte presupposte.
Con il terzo motivo lamenta l’ingiusto trattamento sanzionatorio, deducendo che il Giudice avrebbe potuto contenere la pena irrogata nei minimi edittali.
Con il quarto motivo lamenta la mancata considerazione della circostanza che la società calcistica aveva cambiato la propria denominazione e che, quindi, il reato non poteva essere contestato nelle date successive al cambio di denominazione, trattandosi di società distinte.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Le doglianze poste con il motivo di ricorso si risolvono, dunque, in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., e pertanto si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione alla reiterata violazione delle prescrizioni.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilit per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo di ricorso non tiene conto che la pena è stata determinata nel minimo edittale e sono state applicate le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen. nella massima estensione; trattasi, quindi, di censura inammissibile perché avulsa dal decisum della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue, infatti, sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al “decisum” della sentenza impugnata (Sez.3, n.39071 del 05/06/2009, Rv.244957).
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5, ove si chiarisce che la società
calcistica indicata in imputazione era stata oggetto di un mero cambio denominazione, pure specificamente menzionato nell’imputazione, e che, quindi, si trattava, in sostanza, della stessa associazione, nel mentre la giurispru richiamata in ricorso si riferisce al caso di fallimento di una società sporti costituzione di una nuova società) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento ogget di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/11/2025