Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5204 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5204 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 12/10/2022, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 10, comma 2, l. 48/2017, alla pena di mesi 4 di arresto.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla doglianza difensiva relativa alla mancata presentazione dell’imputato in udienza per la convalida del provvedimento questorile.
Il ricorso Ł inammissibile.
I giudici di appello hanno ritenuto correttamente che nel caso di specie, giusto il rinvio contenuto nella legge sul c.d. «DASPO urbano», all’articolo 6, comma 2, l. 401/1989, si applichi il contraddittorio cartolare ivi disciplinato in luogo di quello in presenza.
Questa Corte, infatti, ritiene (Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, De, Rv. 287368 – 01) che «ai provvedimenti amministrativi impositivi dell’obbligo di presentazione emessi ai sensi dell’art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetti provvedimenti di DASPO urbano), si applicano, per espressa previsione del quinto comma della medesima disposizione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (che riguardano la convalida degli analoghi provvedimenti adottati in relazione a episodi di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive)», il quale appunto prevede al comma 3 che la misura perde efficacia «se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive», ossia stabilendo solo un contraddittorio cartolare.
La doglianza Ł pertanto manifestamente infondata.
– Relatore –
Ord. n. sez. 1618/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME