Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41240 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41240 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in data 10/01/2024, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo di NOME NOME, alla pena di mesi quattro di arresto, per il reato previsto dall’art. 10 comma 2, d.l. n. 14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017, per aver contravvenuto al divieto di accedere e di stazionare, tra l’altro, in INDIRIZZO INDIRIZZO, contenuto nel daspo del AVV_NOTAIO di Palermo del 28/12/2018, fatto accertato in Palermo il 27 febbraio 2019.
Ricorre per cassazione la difesa dell’imputato deducendo con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale. Argomenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe ritenuto sufficiente per la
consumazione del reato il semplice attraversamento dell’area interdetta dal daspo del AVV_NOTAIO senza verifica dello stazionamento dell’imputato in quel luogo. Al medesimo era contestata la violazione dell’art. 10 della legge n. 48 del 2017, per non avere ottemperato al divieto di accesso e stazionamento, da cui l’insussistenza del reato. In ogni caso, la fattispecie di cui all’art. 10 della legge n. 48 del 2017 non prevederebbe alcuna sanzione penale, non essendo stato contestato all’imputato il fatto sanzionato dal d.l. 113 del 2018.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui chiede l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
A partire dall’introduzione dell’art. 9 comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, conv. con la legge n. 48 del 2017, l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore, che è vietata sanzionata dall’art. 7, comma 15 bis del CDS (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 – 01), può comportare l’ordine di allontanamento del trasgressore e, in caso di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte vietate, il divieto di “accesso ad aree urbane” da parte del AVV_NOTAIO.
A propria volta, l’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito con la I. 48 de 2017, dopo aver disciplinato, al comma 1, l’ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone in specie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più RAGIONE_SOCIALE aree di cui all’articolo espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatari dell’atto».
La violazione del divieto è punita con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4 dicembre 2018.
Quanto al caso in scrutinio, va rilevato che l’imputato è stato destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO di Palermo di daspo urbano, notificatogli il 20/12/2018, con cui gli si vietava di accedere e stazionare nella INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO, nonché in tutte le aree dedicate specificatamente al trasporto pubblico locale, daspo che non risulta impugnato dall’interessato.
I giudici del merito hanno accertato che l’imputato era stato sorpreso all’intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, strada il cui accesso e era interdetto all’imputato in forza del provvedimento questorile, e, dunque, che aveva violato le prescrizioni del daspo urbano, sicchè il reato era integrato, non richiedendo per la sua sussistenza anche lo “stazionamento” essendo irrilevante che stesse meramente transitando in quanto è punito il mero accesso ai luoghi interdetti, accesso neppure
contestato. Sebbene escluso, ai fini dell’affermazione della responsabilità “lo stazionamento” in linea generale tenuto conto del precetto normativo di cui all’art. 10 cit., non di meno al NOME era stato imposto con il provvedimento del AVV_NOTAIO di Palermo, anche il divieto di stazionamento, come è rilevabile dalla lettura del provvedimento, sicchè, nel caso concreto risulta pienamente integrato sia dal punto di vista materiale che soggettivo il reato contestato.
La violazione del divieto di accesso imposto con il provvedimento del AVV_NOTAIO integra il reato contestato di cui all’art. 10, che al comma 2 della norma prevede per il caso di trasgressione la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e il contenuto inibitorio del provvedimento assistito da tale sanzione è indicato come “divieto di accesso”.
Inoltre, come puntualmente evidenziato dal Giudice, non è in discussione, nel caso concreto, l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggio, sanzionato dagli art. 7 e 15-bis del codice della strada che puniscono la condotta del parcheggiatore abusivo, ma la violazione dell’ordine del AVV_NOTAIO, nel cui merito non è possibile entrare in questa sede, non essendo il daspo oggetto d’impugnazione.
Il fatto risulta consumato il 27/02/2019, e il Giudice ha ritenuto che, all’epoca della commissione del reato, era punito, essendo già entrata in vigore la modifica del comma 2 dell’art. 10, con la pena dell’arresto da 6 mesi a 1 anno.
La prescrizione della sanzione per il daspo urbano è stata disposta in sede di conversione del d.l. n. 113 del 2018 da parte della legge 10 dicembre 2018 n. 132, art. 21 ter comma 1 lett. a), norma entrata in vigore il successivo 4 dicembre 2018, secondo cui: Art. 21-ter (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane). – 1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno”;
al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l’arresto da uno a due anni”.
3. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso, il 22/10/2024