Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASERTA il 01/01/1973
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME che censura la sentenza impugriata in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 10 cDinma 2 legge n. 14 del 2017 (daspo urbano), è inammissibile perché manifestaimente infondato.
L’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito con la I. 48 del 2017, dopo aver disciplinato, al comma 1, l’ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone in specie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi di reiterazione delle cor e! Ate di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivate, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle i iree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto».
La violazione del divieto è punita con la pena dell’arresto da sei Ma:: i a un anno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4 dicembre 21)18.
Quanto al caso in scrutinio, va rilevato che l’imputato è stato destina ti rio del provvedimento del Questore di Caserta di daspo urbano, notificatogli il 28/C1,2022, che gli vietava di accedere, per anni uno, nella INDIRIZZO e INDIRIZZO di Maddaloni e nelle sue aree pertinenziali, daspo che non risulta impugnato dall’interessato e violato nella data del 28/02/2022 essendo irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l’aver posto in essere condotte minaxiose o violente.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissitil% con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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Il Presidente