Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39639 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Premesso che NOME COGNOME lamenta la violazione di legge con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penale responsabilità pronunciato, nei suoi confronti, dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza dell’Il settembre 2023 in ordine al reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n.14/2017, convertito nella I. 48/2012, co modificato dall’art. 21-ter del d.l. n.113/2018 convertito nella I. 132/2028;
Considerato, che l’unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifi critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternat rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specif travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato come l’imputato, già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, veniva sorpreso direttamente dal personale delle forze dell’ordine mentre si trovava all’interno delle aree di parcheggio della RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, sollevate riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale (sentenza Corte costituzionale n.47/2024);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembrí 2025.