Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASERTA il 01/01/1973
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME che censura la sentenza impugnata in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 10 cpinma legge n. 14 del 2017 (daspo urbano), è inammissibile perché manifestamente infondato.
L’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito con la I. 48 del 207.7, dopo aver disciplinato, al comma 1, l’ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone in specie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi di reiterazione delle coricbtte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle iree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto».
La violazione del divieto è punita con la pena dell’arresto da sei ma! i a un anno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4 dicembre 2018.
Quanto al caso in scrutinio, va rilevato che l’imputato è stato destinale do del provvedimento del Questore di Caserta di daspo urbano, notificatogli il 22/11’2019, che gli vietava di accedere, per anni uno, nella INDIRIZZO e INDIRIZZO di Maddaloni e nelle sue aree pertinenziali, daspo che non risulta impugnato dall’interessato e violato nelle data del 11/01/2020 e 5/10/2020, ei;sendo irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l’aver posto in essere cc:indot minacciose o violente.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma iii euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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Il Presidente