Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10572 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10572 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d’appello di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 5 di reclusione, per il reato di cui all’art. 13 bis co. 6 del D.L. 14/2017, per aver stazionato in INDIRIZZO, nelle vicinanze di locali in cui si effettua la somministrazione di bevande alcoliche, in violazione del divieto impostole dal AVV_NOTAIO.
La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto ripropone le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piø favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, i quali hanno riferito di aver notato la presenza della COGNOME davanti a un bar sito in INDIRIZZO, condotta già di per sØ idonea a integrare il reato contestato, poichØ la donna era gravata da un provvedimento di DASPO urbano che le vietava l’accesso agli esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ubicati nella provincia di Ancona. La prevenuta, in evidente stato di alterazione alcolica, ha altresì assunto un comportamento aggressivo nel corso di un alterco con due giovani, culminato in un inseguimento tra i tavoli dei locali e nel lancio di un bicchiere di vetro. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha ritenuto accertata la
Ord. n. sez. 1585/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
violazione del provvedimento del AVV_NOTAIO e ha confermato la responsabilità penale dell’imputata.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME