Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8795 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8795 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
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E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di MILANO in difesa di NOME COGNOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
NOME propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza n. 6473/2024 del 10/12/2024 emessa dalla Corte d’appello di AVV_NOTAIO, depositata il 18/01/2025 che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 e per il reato di cui all’art. 7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla pena di mesi 4 di arresto ed C 1.400.00 di ammenda, statuizione confermata dalla Corte d’appello di AVV_NOTAIO.
Le sentenze conformi hanno evidenziato che l’imputato, nonostante fosse già destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 13/12/2021 di divieto di accesso all’interno dell’area di AVV_NOTAIO delimitata da INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO, accedeva all’area di parcheggio di INDIRIZZO, dove senza autorizzazione esercitava l’attività di parcheggiatore, pur essendo stato già sanzionato per la medesima attività con provvedimento del 4/3/2019.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 9, commi 1 e 2, e 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 e l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017.
Con riferimento a tale reato il ricorrente evidenzia e critica la decisione della Corte territoriale ove ritiene “corretta la decisione del Tribunale circa la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie”, avendo l’imputato “ricevuto la notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO (che gli vietava l’accesso nella zona in cui è stato controllato nell’ottobre del 2022) il 10.2.2022″ ed essendo, da un lato, “il contenuto del provvedimento … noto allo stesso nonostante l’omessa traduzione, tenuto conto che lo stesso ha. dichiarato, nel verbale di identificazione … di comprendere la lingua italiana (essendo comunque presente in Italia almeno dal 2015)”, e, dall’altro lato, essendo stato egli condannato per le stesse contestazioni sia nel 2020 (art.7, comma 15-bis, fatto del 16/10/2021 e 18/10/2019), sia nel marzo del 2022 (art. 10, comma 2, fatto del settembre-ottobre 2021).
La critica della difesa si concentra sul dato della conoscenza della lingua italiana ritenuta dalla sentenza impugnata sulla base della presenza in Italia dell’imputato dal 2015. Al riguardo il ricorrente mette in evidenza che nell’impugnata sentenza si afferma come le sentenze prodotte dalla difesa all’udienza del 10/12/2024, “che si riferiscono ad altri procedimenti in cui l’imputato risulta essere stato assolto, non consentono di smentire quanto sopra
affermato” circa la conoscenza della lingua italiana. Si sottolinea come la Corte d’appello ponga in evidenza che l’imputato ha “affrontato prima dei fatti qui in esame due procedimenti per gli stessi fatti – avvenuti precedentemente al presente, ossia nel 2019 e nel 2021, cui è seguita sentenza di condanna” e quando “veniva nuovamente sorpreso nelle zone in cui gli era inibito l’accesso – egli aveva piena contezza del fatto che una volta ricevuto un provvedimento del AVV_NOTAIO, egli non poteva accedere a quelle specifiche zone, avendo già affrontato la stessa contestazione e subito condanne per gli stessi fatti”.
Il ricorrente, invece, ritiene erronea, perché non supportata da elementi probatori, la conclusione della Corte d’appello secondo la quale egli si troverebbe in Italia dal 2015 senza soluzione di continuità e, per tale ragione, parla e comprende correttamente la lingua italiana. La Corte, ad avviso del ricorrente, trascurerebbe altresì che, con riferimento ai fatti di reato risalenti al 16/10/2019 e al 18/10/2019, la condanna era stata irrogata con decreto penale e non con sentenza, mentre per quanto attiene invece ai fatti di reato del 18/03/2022 il GIP aveva emesso decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
In entrambi i casi, il ricorrente evidenzia come la sua condizione di soggetto senza fissa dimora, assistito da un difensore d’ufficio, non gli aveva consentito di avere contezza della sua qualità di indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 e 7, comma 15-bis del d.lgs. n, 285 del 1992. La circostanza addotta sarebbe provata dalla riconosciuta facoltà di rimessione in termini per l’impugnazione avverso il procedimento definito con decreto penale, in relazione ai fatti di reato del 16/10/2019 e del 18/10/2019, impugnazione che l’ha visto poi assolvere da parte del Tribunale Ordinario di AVV_NOTAIO perché il fatto non sussiste.
Il ricorrente, dunque, contestando le ricostruzioni offerte dalla Corte territoriale, afferma di non aver avuto contezza del fatto di non poter accedere a quelle zone, dal momento che non era mai stato destinatario di contestazioni né di provvedimenti di condanna per i medesimi fatti.
In particolare, il ricorso evidenzia come l’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”) preveda, come presupposto del provvedimento di veto, la commissione di condotte riconducibili alla previsione dell’art. 9 comma 1, dello stesso d.I., ossia condotte tali da impedire l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture delle città, siano esse fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze.
Inoltre, si sottolinea come sia necessario che il provvedimento esponga le concrete ragioni per le quali le condotte commesse sarebbero idonee a cagionare un pericolo per la sicurezza pubblica ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 7 agosto 1990, n. 241 e 10 d.l. n.14 del 2017.
Evidenzia il ricorrente come, nel caso di specie, la contestazione penale abbia come presupposto la violazione da parte dell’imputato del provvedimento questorile a lui notificato che prescrive il divieto di accesso per dodici mesi alla zona individuata dall’art. 135 del Regolamentato di Polizia Urbana adottato con delibera 26/7/2019, circostanza questa che renderebbe il fatto astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017.
Come ulteriore profilo di censura il ricorrente rileva il duplice vizio di carenza motivazionale e del difetto di istruttoria che affettano il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, il quale argomenta la necessità del divieto di accesso sulla mera rilevazione della reiterazione delle condotte contestate dalla polizia locale, consistite nel chiedere denaro agli autisti in sosta, senza tuttavia argomentare in merito alle concrete ragioni per cui tale condotta sarebbe stata idonea a cagionare un pericolo per la sicurezza pubblica.
L’argomentazione posta a sostegno del provvedimento questorile identificabile nell’accertamento da parte della Polizia Locale di AVV_NOTAIO della continuata attività di presunto parcheggiatore abusivo svolta dall’imputato in talune aree di AVV_NOTAIO – ad avviso del ricorrente non soddisferebbe l’obbligo di motivazione richiesta dall’art. 3 I. n. 241 del 1990 e tantomeno il presupposto dell’art. 10 d.l. n. 14 del 2017. Il ricorso lamenta, infatti, la natura astratta e assolutamente generica del pericolo alla sicurezza pubblica che potrebbe derivare dall’esercizio non autorizzato di tale attività, segnatamente da indebiti pagamenti, di natura estorsiva, ovvero da molestie ai conducenti. Mancherebbe, inoltre, il riferimento alle concrete e particolari modalità con cui il ricorrente ha agito, tali da impedire la fruizione o l’accesso allo spazio pubblico, e non vi sarebbe neppure espressa menzione di segnalazioni a carico dell’imputato che provino il suo coinvolgimento in attività estorsive, moleste o rissose.
Il provvedimento amministrativo emesso dal AVV_NOTAIO sarebbe, dunque, a parere del ricorrente, connotato da marcata carenza istruttoria e motivazionale, circostanza questa inemendabile da parte del Giudice, il quale non potrebbe sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal AVV_NOTAIO, pena l’esercizio di un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo. Viceversa, al giudicante, afferma il ricorso, sarebbe consentito
invece un sindacato di legittimità sul provvedimento, coincidente con la verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali vi è l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. In presenza di una accertata carenza di tale profilo, il Giudice penale sarebbe obbligato a disapplicare il provvedimento del AVV_NOTAIO posto a fondamento della contestazione del reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, discendendone così l’assoluzione l’imputato ai sensi dell’art. 530 cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 7, comma 15 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992. In particolare, in relazione a quest’ultima fattispecie, il ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata affermi che gli operanti abbiano “dato dettagliatamente conto del fatto che l’imputato forniva indicazioni per il parcheggio, aiutando nelle manovre, e chiedeva poi un compenso” e osserva che “a prescindere … dalla dazione di denaro, è la condotta complessiva che deve essere valutata e che porta a ritenere sussistente la condotta illecita contestata”.
In proposito il ricorrente lamenta che, a suo avviso, il giudizio di penale responsabilità si basa unicamente su quanto è riportato nell’informativa della Polizia Locale, la quale, non si ritiene idonea a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, in quella occasione il ricorrente stesse svolgendo l’attività di parcheggiatore. Mancherebbe infatti la descrizione della condotta serbata dal ricorrente, ed in particolare la circostanza che egli stesse svolgendo abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
Ritiene il ricorrente che, se la sua presenza in quella area era finalizzata a riscuotere il compenso che doveva essergli corrisposto per l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine svolta, come ritenuto dalla Corte territoriale, gli agenti intervenuti avrebbero dovuto verificare se fosse stato da lui richiesto e preteso il pagamento di una somma di denaro, come compenso per il servizio reso, accertamento questo che doveva essere condotto anche attraverso l’acquisizione a sommarie informazioni dei conducenti asseritamente vittime di tali condotte.
Ad avviso del ricorrente, pertanto, la supposta dazione di denaro non potrebbe essere correlata ad una millantata funzione di parcheggiatore, del quale non esistono peraltro elementi di prova, ma dovrebbe essere al più
riconducibile ad un emolumento acquisto nell’esercizio dell’attività di accattonaggio.
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta contezza del provvedimento del AVV_NOTAIO e in relazione alla legittimità dello stesso è inammissibile.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo del divieto di accedere in una precisa zona della città viene emesso nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, connmi 1 e 2, d.lgs. n. 14 del 2017, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza. Il provvedimento motivato riguarda, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
La sentenza impugnata nell’esposizione dei motivi di conferma della sentenza di primo grado spiega senza alcuna lacuna logica che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato legittimamente emesso per fronteggiare evidenti e ben descritte situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica riportate nei verbali della Polizia Locale che danno atto dell’accertamento nei luoghi interdetti all’imputato della sua presenza mentre poneva in essere l’attività di parcheggiatore già sanzionata. Con specifico riguardo al bene della sicurezza pubblica gli elementi posti a fondamento dell’esercizio del potere di veto sono individuati nell’attività di molestie e richieste di denaro per desumerne non un evento di danno di tipo estorsivo (come lamentato dalla difesa) ma un mero pericolo per la sicurezza della categoria degli automobilisti, elemento sufficiente per il provvedimento di veto.
In ordine alla valutazione dell’ordinanza questorile, quale atto amministrativo idoneo ad incidere sulla libertà di movimento del prevenuto, la motivazione del provvedimento offre un’esposizione lineare della ripetizione delle condizioni e dell’attività in cui è stato colto l’imputato. Pertanto, l’ordinanza non è stata emessa in carenza di potere amministrativo in astratto basandosi su una specifica fonte normativa ordinaria prevista dal d.lgs. n. 14 del 2017, né la motivazione, nei limiti sindacabili dal giudice ordinario ai fini dell’eventuale esercizio del potere-dovere di disapplicazione dell’atto amministrativo, risulta
affetta da vizi di legittimità; vizi che peraltro nel ricorso sono prospettati ma non specificamente esposti.
Pertanto, è inammissibile la deduzione del ricorso che lamenta la mancata motivazione dell’ordinanza sindacale.
Gli argomenti spesi dalla difesa in ordine alla contezza dei contenuti dell’ordinanza per via della conoscenza della lingua italiana riguardano la valutazione del fatto e rientranti nei profili di merito oggetto di valutazione conforme nelle due motivazioni delle sentenze ove si spiega la logica deduttiva che ha consentito ai giudici di merito di ritenere la conoscenza della lingua italiana anche in ragione della presenza in Italia dell’imputato da molti anni.
L’impugnata sentenza dà atto che la condotta tipica del reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore emerge chiaramente dai risultati della compiuta istruttoria dibattimentale. Va ricordato che Iereato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Perché possa ritenersi integrato il reato è, pertanto, sufficiente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore. Il carattere abusivo della condotta, infatti, non deriva dalla corresponsione di una utilità, o dal suo carattere molesto, non previsto dalla disposizione, ma dall’antigiuridicità speciale per l’assenza del provvedimento autorizzatorio. Si veda nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, cfr. Sez. 7, n 2884 del 12/12/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 91del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME.
La Corte territoriale, rispondendo esaustivannente al motivo di appello dà conto che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, è pienamente provato che l’odierno ricorrente, nel giorno ivi indicato, si trovava in INDIRIZZO in AVV_NOTAIO e svolgeva l’attività non autoriztata di parcheggiatore.·
In conclusione anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
Il consigliere estensore