Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4761  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME, nato in Polonia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/5/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/5/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava l’ordinanza del locale AVV_NOTAIO dell’11/5/2023, con la quale era stato interdetto a NOME COGNOME per due anni – di accedere a manifestazioni sportive, nonché ordinato allo stesso – ancora per due anni – di presentarsi presso l’ufficio di Polizia competente in occasione degli incontri disputati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
 violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401. Il Giudice avrebbe dato atto di aver letto la memoria depositata dalla difesa il 19/5/2023, alle ore 10.07, ma nell’ordinanza in pari data, depositata alle 10.40, non vi sarebbe alcun accenno agli argomenti sviluppati nella memoria stessa, così, di fatto, comprimendo e vanificando il diritto di difesa;
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, I. n. 401 del 1989; carenza di motivazione. L’ordinanza affermerebbe, erroneamente, che la condotta del ricorrente sarebbe stata tenuta nel corso di disordini verificatisi durante la partita; ebbene, il provvedimento questorile non darebbe conto di alcun disordine, ma solo del lancio di un petardo nel settore ospiti dello stadio. Proprio a questo riguardo, peraltro, dagli atti emergerebbe che il petardo sarebbe esploso in una zona in cui non era presente alcuno spettatore, e lontano dai tifosi, così che non avrebbe integrato alcun pericolo, ma solo un gesto coreografico;
la stessa censura, poi, è sollevata con riguardo alla pericolosità sociale del ricorrente, che sarebbe stata affermata con una motivazione apparente, con mere formule di stile e senza alcun elemento individualizzante, in evidente contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte;
la carenza di motivazione, infine, è dedotta quanto alle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento, indicate ancora con motivazione apparente; specie, peraltro, considerando che il provvedimento sarebbe stato adottato a quattro mesi dai fatti, ed a campionato ormai concluso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo al primo motivo, il Collegio ne rileva l’inammissibilità.
4.1. Premesso che il G.i.p. ha dato atto di aver letto la memoria difensiva, pervenuta oltre 30 minuti prima del deposito dell’ordinanza, la censura lamenta la carenza di motivazione sul punto, senza, tuttavia, evidenziare quale fosse il contenuto dell’atto difensivo, quali argomenti riportasse e, dunque, quale incidenza avrebbe potuto avere sull’adottando provvedimento del G.i.p. L’assenza di qualunque riferimento al tenore della memoria, dunque, impedisce ogni valutazione del motivo.
Il secondo profilo di ricorso è, ancora, del tutto infondato.
5.1. La censura, infatti, si sviluppa su un inammissibile registro di merito, non consentito di fronte alla Corte di legittimità, legato al gesto che il NOME avrebbe effettivamente compiuto, al punto dello stadio in cui il petardo sarebbe caduto, all’eventuale presenza di pubblico o tifosi, alla natura dell’atto.
5.2. La motivazione dell’ordinanza sul punto, peraltro, risulta adeguata e fondata su concreti elementi di indagine. In particolare, il G.i.p. ha evidenziato che il ricorrente era stato ripreso dalle telecamere mentre lanciava un petardo “di notevole potenza nel settore ospiti dello stadio”, come poi ulteriormente specificato nel richiamato provvedimento d& AVV_NOTAIO. Quest’ultimo, in particolare, dava conto dell’avvenuto lancio di due petardi di notevole potenza, uno dei quali – quello riferito al COGNOME, ripreso dalle immagini – fatto esplodere nel settore ospiti dello stadio occupato da circa 800 persone. La circostanza che, in quel momento, fossero o meno in corso disordini tra le tifoserie, evocata dalla difesa, oltre ad avere un inammissibile tenore di fatto, risulta dunque evidentemente marginale nella valutazione della condotta, riscontrata nell’ordinanza nei suoi effettivi caratteri materiali, quali quelli sanzionati dall’ 6-bis, I. n. 401 del 1989.
Il ricorso, di seguito, risulta infondato sul terzo motivo, che lamenta l’assenza di una motivazione individualizzante, o l’apparenza di quella redatta, in punto di pericolosità sociale. In senso contrario, infatti, il G.i.p. ha qualificat condotte accertate come altamente sintomatiche di un’intrinseca pericolosità sociale del soggetto, che non si era fatto remora di lanciare un oggetto esplosivo all’interno di uno stadio e in un settore ospitante il pubblico, peraltr particolarmente numeroso. Ne risulta, dunque, una valutazione della pericolosità sociale del COGNOME del tutto adeguata, come tale non meritevole di esser censurata come assente o di mera apparenza.
Con riguardo, infine, alla motivazione in punto di necessità ed urgenza della misura, il Collegio non riscontra ancora il vizio denunciato con l’ultimo motivo di ricorso. Il G.i.p., infatti, ha steso un logico ed adeguato argomento al riguardo, evidenziando che l’urgenza delle prescrizioni doveva ritenersi legata alla concreta possibilità che il COGNOME, se non controllato, potesse eccedere in atti di simile gravità in occasione di altre manifestazioni sportive, anche non calcistiche, cui potrebbe partecipare. Una motivazione non censurabile, dunque, specie attraverso gli argomenti di puro merito che il ricorso propone, come il tempo trascorso dai fatti del 29/1/2023 o l’intervenuta fine del campionato di calcio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023
Il C nsigiiere estensore
Il Presidente