Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42498 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42498 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
NOME n COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME il rinnren COGNOME COGNOME-4-kin 1,,, COGNOME 11 4.4 4. 4.4 COGNOME t..44.14 n / 444 1/11.41111.1,.4. 411 £44.4 · COGNOME I COGNOME 11 COGNOME · l/ 4.4 …41t.k.4
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Infi-ml r COGNOME cr-rit-4-m rical DM in nctrennn Ani COGNOME mf-n Drn.ni irmi-nrn nnnnrnIc, I 4.444.4 “.. n COGNOME 4-4 4,141,./1 It n COGNOME 9, il” 144.41..J n 414,4 COGNOME VI…44d 4444, COGNOME4444.. NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 gennaio 2023, alle ore 11.10, il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato l’obbligo di presentazione alla Pg disposto dal AVV_NOTAIO, contestualmente al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive, a carico di COGNOME NOME in data 16 gennaio 2023 e notificato allo stesso il 19 gennaio 2023 alle ore 11.00.
Avverso l’ordinanza di convalida ha interposto ricorso per cassazione il difensore del prevenuto, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale è stata censurata l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, in particolare la violazione dei commi 2-bis e 3 della medesima disposizione; nonché la mancanza della motivazione da cui sarebbe affetto il 41r/4,% 14, scari i rri ntn i r-rs rp onnnfn 11,1 44.41 li COGNOME 444 4024.4.1.
Infatti, la convalida del disposto obbligo di presentazione alla Pg sarebbe intervenuta dopo soli 10 minuti dallo spirare del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento del AVV_NOTAIO, fissato per consentire al prevenuto il pieno esercizio del proprio diritto di difesa dinanzi al giudice della convalida, quale garanzia, non meramente formale, della sua effettiva possibilità di interlocuzione, che impone al giudice il vaglio delle deduzioni difensive.
Ad avviso del ricorrente, il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO, come emergerebbe dalla motivazione del provvedimento impugnato, non avrebbe affatto tenuto conto dei rilievi contenuti nelle due memorie trasmesse tramite ~ci-n n Igni-i-rn n ir.z certificata a! detto Tribuna!e da! prevenuto, !a prima tramite i! 4..1,04, VI 41,4,1 proprio legale, la seconda a propria firma; del resto, ha rilevato il ricorrente, le stesse erano pervenute – tempestivamente – al Tribunale rispettivamente alle ore 9.56 e 10.50 dello stesso 21 gennaio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva il Collegio che la disciplina in materia di convalida nig iirli-7inica ricnilch 041,41, prescrizioni a corredo ,orovve.dirr!enti de! AVV_NOTAIO. comunemente noti come Daspo, come interpretata ed applicata dalla Autorità giudiziaria, prevede, a tutela dell’esercizio del diritto di difesa, la possibilità per il destinatario di tali atti di interloquire con l’Autorità convalidante nel corso del !asso d i ternpo intera, , rrente fra !a presentazio;ie della richie.sta di convalicla de. parte del competente Pm e l’adozione del provvedimento in questione da parte
dei Gip; COGNOME taie COGNOME iiifatti stato individuato nesi tern -line minimo COGNOME 48 ore, intercorrenti fra il momento in cui il soggetto interessato riceve la notificazion del provvedimento emesso a suo carico e quello in cui il Tribunale, in persona del Gip, provvede alla convalida, il lasso temporale intangibile entro il quale tal c..tc evi-i-c COGNOME fnici i COGNOME -a 1-c COGNOME ci,’ re, COGNOME cc ifc In UV II COGNOME 14/t.14.111 COGNOME 1 5-14 COGNOME Iel 1eile scritte, con la Autorità procedente (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973); è di tutta evidenza che, laddove non si voglia rendere siffatta facoltà di interlocuzione una mera lustra e non lo strumento per l’esercizio COGNOME .Alirif t,t0 COGNOME 4.4 ‘ l i f IeSel, COGNOME s tl’01 41.d Che it. “3 f a C 41) t à ci i UI presentazione di memorie scritte sia stata esercitata, del contenuto di esse i giudice della convalida deve tenere conto, confutando, ove necessario, gli argomenti in esse spesi onde contestare la legittimità del provvedimento (il ocbci-nril= ci lIcarl COGNOME infnfti in tnIca e =nen · rnri-ca rli r-n ce n-zinn.n Cnno2 TTT I il COGNOME (…141,11, COGNOME I i 41111.41.,1, COGNOME Il I COGNOME GLA COGNOME 11.2,/ I COGNOME ‘,o,/ i COGNOME 4.. n COGNOME , ..01 il, COGNOME 114. penale, 4 agosto 2020, n. 23514), dovendo ritenersi che costituisca conseguenza della necessaria applicazione di tale principio la illegittimità sebbene non per violazione di legge ma per essere il provvedimento così nrinftni-n rnmlnennntrà enrrgaffn A n tinm enntivm,innc, cfnen COGNOME %/inin-zinnn ricd riiriffn 4.44.4 I-4i COGNOME ’11.,,t SAIL”./1 COGNOME J1.4….J4 .111 V 4,14.4L’./1′-. Mt-.4 4.Alt di difesa r .della ordinanza di convalida nella quale di tali argomenti difensivi non si sia congruamente tenuto conto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2015, n. 2862).
cctricc ci è irs f .-31-1- ri i.; c.c.” rcscc, ca i icc COGNOME r.” ..+” cickc ci ,14,,INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , 11 11(44.4.1, COGNOME CA COGNOME I COGNOME UI 01.-.1 II.. III 01 LI l. Il /4.1 enunciando principi che possono, tuttavia / essere pacificamente applicati anche alle fattispecie analoghe alla presente, allorché ha segnalato che l’omessa valutazione di una memoria difensiva / pur non determinando di per sé alcuna ci i 11:4-1, c1^111,4-4-c COGNOME r-c.c. ti c ce-scc rsi COGNOME i rifie iick, ci III, cc cc re Iii23 ci ei .11 -, ccccci-i-cs-r-c, 1(.4111’4.1 COGNOME 1111144.1 I COGNOME fIGIV COGNOME ,..›’1114 COGNOME 4..4 COGNOME 04.411(4 logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le, non esaminate, ragioni difensive (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536; idem cezicme II penale, i aprile. )018, n. 1197.5; idern cezi(3ne penaie, .9. novembre. 2017, n. 5117).
Ineludibile corollario di tali condivisi principi è che la parte che deduca l’omessa valutazione di proprie memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto, o comunque per la sua qualificazione giuridica, contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 31 maggio 2019, n. 24437).
Tanto premesso, come è agevole rilevare attraverso l’esame del ricorso proposto nella presente occasione dalla difesa del COGNOME, questa, nella fattispecie all’odierno esame, si è limitata – deducendo, erroneamente, la circostanza della omessa valutazione delle memorie difensive depositate ‘interes.se dell’attuale ricorrente. come .c5 ir54 r 4 cc i! tiizio di violazione di legge – a dilungarsi sulle modalità di effettuazione del loro deposito ma non ha indicato in alcun modo né il contenuto delle due memorie né le ragioni per le quali tale contenuto avrebbe potuto avere una valenza decisiva ai fini della decisione. convalida de! provvedime.nto de.! questc3re.
In tal modo, però, in conformità ed in adesione ai principi già in passato enunciati da questa Corte, deve concludersi che il COGNOME ha esposto il ricorso medesimo ad un giudizio di inammissibilità stante la sua genericità.
Alla pronunzia di inammissibilità segue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 4 pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2023
Il Pre !dente