Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35007 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 7 feObraio 2024 del COGNOME per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO che ha convalidato il provvedimento del 5 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO che gli ha prescritto di presentarsi presso la Questura di La Spezia trenta minuti dopo I inizio degli incontri di calcio che la squadra “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe disputato nel territorio italiano nei successivi tre anni.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, sotto il profilo dell’eccessiva compressione del temo() concesso all’interessato per esercitare il diritto di difesa, osservando che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato alle ore 13,22 del 5 febbraio 2024, che il Pubblico ministero ne ha chiesto la convalida il 6 febbraio 2024, che il COGNOME ha provveduto in conformità ad ora imprecisata del 7 febbraio 2024, senza alcuna certezza, dunque, del rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del divieto di accesso agli impianti sportivi.
1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni della necessità e dell’urgenza che giustificano l’adozione della misura.
1.3.Con il terzo motivo deduce il difetto assoluto di motivazione’ (nemmeno per relationem) in ordine alla attribuzione alla sua persona delle condotte e dei presupposti sostanziali per l’emissione del provvedimento del AVV_NOTAIO.
1.4.Con il quarto motivo deduce il difetto o la mancanza di motivazione sulla propria pericolosità.
1.5.Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione sulla necessità di imporre l’obbligo di presentazione in aggiunta al divieto di a ccesso agli impianti sportivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.In termini generali è necessario ribadire che: 1) che l’ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del AVV_NOTAIO è circOscritto alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all’inderogabile controllo giurisdizionale di cui all’art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
(che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amnninistrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME; Sez. U, h. 4441 del 29/11/2005, COGNOME; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, COGNOME; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, COGNOME; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, COGNOME; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, COGNOME); 2) l’obbligo di controllo (e Olia relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, COGNOME cit.; Sez U, COGNOME, cit.; amplius Sez. U, COGNOME cit.); 3) il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quel o entro cui il P.M. può chiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, COGNOME, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223); 4) la mancata indicazione dell’orario di deposito non depone a favore del rispetto del termine dilatorio di 48 ore, quando l’incertezza non sia altrimenti risolvibile (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269244; Sez. U, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284667 – 01).
2.1.La fissazione di un termine dilatorio prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell’effettività del suo esercizio.
2.2.Nel caso di specie, il decreto del AVV_NOTAIO è stato notificato al COGNOME alle ore 13,22 del 5 febbraio 2024, la richiesta di convalida è stata depositata dal PM alle ore 9,55 del 6 febbraio 2024, il provvedimento del COGNOME è stato depositato ad ora imprecisata del 7 febbraio 2024, notificato alle ore 18,45 del 10 febbraio 2024 e trasmesso per la notificazione alle ore 14,16 di quello stesso g orno.
2.3.Quest’ultima notazione apre la via ad un’ulteriore consideraziépne.
2.4.L’inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell’ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell’interessato all’intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. pro. pen.). Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità: in questo sen n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 – 01; Sez. so, Sez. 3, 3, n. 6440
del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223 – 01; Sez. 3, n. 15089 del 2/01/2016, COGNOME, Rv. 266632 – 01).
2.5.Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all’osservanza della disposizione violata (art. 182 cod. proc. peri.).
2.6.A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l’onere di indicare l’esistenza di uh interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal seno, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguerO derivanti dall’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare personale notificata all’imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, «’interesse a dedurre una tale patologia processuale (…) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell’ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell’atto, laddove “sia solo l’imputato a dolersene, senza indiCare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto”. Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a ,impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Ry. 251693 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita “in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo”»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.7.Nel caso di specie, la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell’interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l’esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l’inosservanza del termine abbia concretamente impedito all’interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l’esercizio del diritto.
2.8.11 che accade, per esempio, quando l’intervento del difensore sia stato effettuato nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile e dopo la adozione dell’ordinanza di convalida depositata prima della scadenza del termine. Ma alcuna lesione del diritto di difesa può essere predicata
se tale diritto non è stato concretamente esercitato e non vj è alcuna correlazione di causa-effetto con la violazione del termine dilatoric1. Altrimenti ragionando la nullità si trasformerebbe in assoluta e insanabile.
2.9.11 caso in esame è emblematico: il ricorrente ha ricevuto la notificazione della convalida del provvedimento questorile più di tre giorni dopo la scadenza del termine di quarantotto ore dalla notificazione del Daspo senza che, nel frattempo, avesse trasmesso o inoltrato memorie all’ufficio del giudice o avesse in altro modo esercitato le sue prerogative. Egli, cioè, si duole del mancato rispetto del termine dilatorio ma nulla deduce in ordine al concreto (e non astratto) interesse a far valere una nullità che non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di intervento da lui mai effettivamente esercitato (o che comunque non deduce essere stato leso dalla violazione del termine).
2.10.Si potrebbe obiettare che l’interesse a dedurre la nullità sta, puramente e semplicemente, nella eliminazione di un atto comunque limitativo della libertà personale.
2.11.In realtà, l’interesse testualmente indicato dall’art. 182 cod. proc. pen. è quello relativo all’osservanza della disposizione violata; l’interesse, cioè, deve riguardare direttamente e immediatamente la norma violata e deve essere sorretto dalla deduzione che la sua osservanza non lo avrebbe leso. Nel caso di specie, si tratta dell’interesse all’interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni della illegittimità del provvedimento del questore, interesse tutelato e garantito dal riconoscimento di una facoltà processuale di intervento modulabile nei termini sopra indicati (quarantotto ore dalla notifica del Daspo). Se tale facoltà non è mai stata esercitata nel termine assegnato, non si vede la ragione per la quale la persona nel cui interesse tale facoltà è stata riconosciuta debba dolersi della sua lesione se il pregiudizio non è causalmente obrrelato alla violazione del termine prima del quale il giudice non può decidere.
2.12.Si tratta, a ben vedere, del medesimo principio che alimenta il consolidato insegnamento secondo il quale, in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti presentare memorie; tuttavia, ove l’interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine – avente valenza sostanziale e non meramente formale – non è idonea ad inficiare a legittimità dell’ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 280796 – 01, che ha rilevato che il ricorrente, il quale prima de la convalida aveva fatto pervenire note scritte alla cognizione del giudice, non aveva allegato il concreto pregiudizio derivato dall’inosservanza del termine, con conseguente
inammissibilità del ricorso; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785 – 01; Sez. 3, n. 1886 del 20/12/2023, p. 2024, Provitolo, non mass.; Sez. 3, n. 46700 del 09/11/2023, COGNOME, n n mass.).
2.13.In conclusione, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; tuttavia, trattandosi di nullità generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., ove l’ordinanza di convalida sia stata comunqué notificata all’interessato dopo la scadenza del termine di 48 ore dalla notifiazione del provvedimento del questore senza che nel frattempo l’interessato stesso abbia mai esercitato le proprie facoltà difensive, l’inosservanza del termine – avente valenza sostanziale e non meramente formale – non è idonea ad inficiare la legittimità dell’ordinanza di convalida adottata prima della sua scadenza se non è allegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivanté dalla sua violazione (nello stesso senso, Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 – 01).
2.14.Nel caso di specie, il ricorrente, cui l’ordinanza di conval da è stata notificata molto tempo dopo la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore, non ha dedotto alcuno specifico e concreto pregiudizio derivatogli dalla violazione del termine in pendenza del quale non aveva esercitato le sue prerogative.
3.11 secondo motivo è generico
3.1.Se è vero che i presupposti della convalida del provveOimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o Comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del sOggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778 – 01; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186 – 01; Sez. U, rt 44273 del 2004, COGNOME, cit.), è altrettanto vero, però, che la motivazione dell’ordinanza di convalida deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell’urgenza, non gli episodi che hanno determinato l’adozione della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 8/01/2016, COGNOME, Rv. 267294 – 01; Sez. 3, n. 33532 del 05/05/2009, COGNOME, Rv. 244779 – 01).
3.2.Sicché, l’omessa motivazione in ordine all’urgenza del provvedere determina l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisce q, indi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all’interessato é l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, dell’art. 6 legge n. 401/1989 (Sez. 3, n. 43107 del 13/10/2021, Addis, Rv. 282299 – 01; Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237121).
3.3.Sul punto, però, nulla viene dedotto dal ricorrente sul quale incombe l’onere (pena la genericità del ricorso) di specificare le manifestazioni sportive tenute prima della convalida del provvedimento questorile ed in occasione delle quali è stato obbligato a presentarsi presso l’autorità di pubblica sicurezza.
4.Anche il terzo motivo è generico.
4.1.Dal provvedimento convalidato risulta che il ricorrente faceva parte di un gruppo di persone che, al termine dell’incontro di calcio del 4 febbraio 2024 disputato tra “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” valevole per la 2″ giornata del campionato italiano di Serie A, aveva dato luogo al lancio di bottiglie e altri oggetti contro veicoli dei sostenitori juventini e delle forze dell’ordire deputate alla scorta. Tale azione aveva determinato l’intervento della forza pubblica che, in assetto antisommossa, aveva fronteggiato i facinorosi che a loro vo ta avevano aggredito gli operatori di polizia lanciando al loro indirizzo bottiglie e bombe carta, una delle quali era esplosa sotto un veicolo del reparto mobile danneggiandone il serbatoio del carburante. Gli autori delle condotte erano stati immediatamente bloccati e fermati, tranne alcuni che erano riusciti a darsi alla fuga. Il ricorrente era stato individuato come uno degli autori dell’azione violenta cui aveva preso parte attivamente ed è stato denunziato alla compietente A.G. per i reati di cui agli articoli 110, 336, 337, 635 cod. pen.
4.2.11 COGNOME ha convalidato il provvedimento questorile ritenendolo adeguatamente motivato e sussistendo i presupposti della sua adozione.
4.3.11 ricorrente se ne duole, lamentando la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla attribuzione nei suoi confronti delle condotte ascrittegli e deducendo che «non ha subito perquisizioni, non sappiamo s’e sia stato denunciato, non sussistono riconoscimenti o identificazioni. Perlomeno, alla luce della convalida, la difesa ignora la sussistenza o meno dei citati elementi».
4.4.11 rilievo è del tutto generico (oltre che formulato in termihi perplessi) risultando estremamente chiaro, dal provvedimento del AVV_NOTAIO (richiamato dal PM e dal AVV_NOTAIO), non solo che il ricorrente è stato deferito all’Autoritl Giudiziaria
per i reati sopra indicati ma anche che è stato fermato nell’immediatezza (e nella flagranza) dei fatti in quanto facente parte del gruppo di persone Che avevano tenuto le condotte nel provvedimento materialmente descritte.
4.5.Sicché la deduzione difensiva della mancanza di elementi in base ai quali ricondurre i fatti all’odierno ricorrente è del tutto generica, così come generica è la doglianza relativa alla mancata verifica delle risultanze documentali eventualmente raccolte a carico del ricorrente stesso.
5.11 quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati.
5.1.Quanto alla prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di presentarsi presso un’autorità di pubblica sicurezza, la Corte ribadisce che si tratta di misura rafforzativa del divieto di accesso e, in quanto limita la libertà personale, si giustifica solo ed esclusivamente se, in base ad un giudizio prognostiCo negativo, sussiste il concreto pericolo di violazione del divieto. La relativa motNrazione non richiede inderogabilmente formule sacramentali e/o esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità dei soggetto ma è evidente che da tale requisito rlon si può prescindere (Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, Rv. 275562; Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, COGNOME).
5.2.L’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, impone l’adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, npn essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto.
5.3.11 ricorrente è persona già destinataria di precedente divieto (adottato, con prescrizioni, 1’11 agosto 2022 con provvedimento notificato il 16 agosto 2022) ed in costanza della sua vigenza.
5.4.E’ stato però precisato dalla Corte di cassazione che il dispOsto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in
ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285286 – 01; Sez. 3 1, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270329 – 01). E’ stato spiegato che previsione legislativa non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dal questore come indizio della ritenuta pericolosità del destinatario del provvedimento, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto. Nell’ambito di tale valutazione, il ontrollo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti egittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (a partire da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ex multis, Sez. 3, n’ 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186). Diversamente opinando, l’automatismo sanzionatorio avrebbe l’effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall’art. 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe infatti limitato alla sola verifica dell’esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. In altri termini, la condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell’automatismo dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l’esistenza di tutti i presupposti di legge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.5.L’indirizzo che ritiene comunque necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità attuale del soggetto già destinatario di provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi non è condiviso dal Collegio.
5.6.La norma è perentoria nella parte in cui impone, senza mezzi termini, la adozione della prescrizione dell’obbligo di firma e per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni; il dato testuale non si presta a equivoci nella misura in cui introduce una forma di automatismo sostanzialmente negato dall’indirizzo qui disatteso. Alternative decisorie rispetto alla denunzia della possibile illegittimità costituzionale della norma non vi sono.
5.7.11 comma 5 dell’art. 6 legge n. 401 del 1989 deve essere let o insieme con il comma 8-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.l. 22 ag sto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. Nella sua originaria versione, il comma 8-bis prevedeva che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive, l’interessato poteva chiedere la cessazione de9li ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel Caso in cui l’interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l’ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova cOstante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazion sportive. Successivamente, l’art. 13, comma 1, lett. a), n. 5, dl. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha mOdificato la norma ritenendo non più sufficiente la prova costante ed effettiva’ di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, ma ritenendo altresì necessario che il destinatario del divieto abbia adottato condotte di rav vedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l’autorità di polizia o con l’autorità giudiziaria per l’individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di accesso, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni.
5.8.1n conclusione, l’interessato, decorsi tre anni alla cessazione del divieto, può chiederne la cessazione se abbia dato prova costante ed effettivà di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, ed abbia altresì tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8-bis.
5.9.Si spiega, in questo senso, l’automatismo imposto al giudice in caso di convalida di prescrizione dell’obbligo di firma a carico di persona già destinataria del divieto di cui al comma 1 dell’art. 6; automatismo che viene meno solo se, nel frattempo, l’interessato ha tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8-bis in grado di far venir meno la presunzione di pericolosità. Sicchè, in caso di nuovo DASPO, la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell’obbligo di presentazione assume carattere meramen te relativo, dal momento che l’interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregreissa, di cui al citato comma 8-bis.
5.10.11 punto, dunque, non è l’irragionevolezza dell’automatismo quanto, semmai, dei presupposti individuati dal legislatore per far venir meno la presunzione di pericolosità. Il Collegio non ritiene irragionevole tale mieccanismo
che l’indirizzo qui non condiviso fa surrettiziamente venir meno nel momento in cui lascia al giudice la valutazione sulla attualità del pericolo di violazione del divieto pur in mancanza di comportamenti positivamente previ ti per la “riabilitazione” del soggetto recidivo. Si introdurrebbe una sorta di “riabilitazione giudiziale” che sostanzialmente disapplica il comma 8-bis dell’art. 6, cit.
5.11.Deve perciò essere ribadita la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall’art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agostO 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nel a parte in cui ha reso obbligatoria l’adozione della prescrizione dell’obbligo di preentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confonti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell’obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest’ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente DASPO (Sez. 3, n 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 n. 44621 del 08/07/2016, Rv. 269203 – 01; sulla obbligatorietà della prescrig lione, cfr., altresì, Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016, Rv. 267720 – 01).
5.12.In conclusione, deve essere ribadito il principio di diritto già affermato da Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 – 02, secondo il quale, il disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore pescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione delle competiziOni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, deve essere interpretato nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non deve mai dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento; se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, il giudice non deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvediniento se il destinatario non ha mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa non sia stata concessa.
5.13.Nel caso di specie, il ricorrente ha addirittura commesso i fatti a lui ascritti nella vigenza del precedente divieto, sicché la sua pericolosità ‘ presunta e sul punto alcun obbligo di motivazione incombeva sul giudice