Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12558 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/08/2022 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, trattato a norma dell’art. 611, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 13.08.2022, il GIP/Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia ha convalidato, a norma dell’art. 6, I. 401 del 1989, il provvedimento del AVV_NOTAIO 29.07.2022 emesso nei confronti di COGNOME NOME, con cui è stato disposto il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive anche amichevoli e disputate anche all’estero dalla squadra dello Spezia RAGIONE_SOCIALE e dalle altre squadre indicate nel provvedimento questorile. Ancora, con il medesimo provvedimento è stato disposto il divieto di accesso ai luoghi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE provincia de La Spezia e confinanti ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche non rientranti nella previsione che precede, nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni con le specificazioni indicate nel provvedimento del AVV_NOTAIO. Infine, di presentarsi, nei giorni in cui si svolgono competizioni sportive, anche di carattere amichevole, nazionali ed internazionali, che vedono impegnata la squadra dello Spezia RAGIONE_SOCIALE presso l’ufficio di polizia indicato nel provvedimento del AVV_NOTAIO.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia – procuratori speciali, deducendo quattro motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deducono, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, co. 3, I. 401 del 1989 e in relazione all’art. 178, lett. c), c. sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e RAGIONE_SOCIALE conseguente violazione del diritto di difesa.
In sintesi, premessi nutriti richiami alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla individuazione del termine minimo non inferiore a 48 ore concesso all’interessato per l’esercizio del diritto di difesa, si duole la difesa del ricorren per non essere stato concesso tempo sufficiente alla difesa per redigere e depositare memorie difensive e per fare copia del fascicolo con cui il PM ha richiesto la convalida al GIP. Sul punto, richiamando le scansioni temporali, ricorda la difesa che: a) il Daspo è stato notificato al COGNOME in data 10.08.2022 alle h. 21,35; b) il PM ha richiesto la convalida 1’11.08.2022, h. 13; c) il GIP ha convalidato il 13.08.2022, h. 9. Tale ristretto arco temporale, che la difesa del ricorrente quantifica in una “manciata di ore la mattina del 12.08.2022 prima RAGIONE_SOCIALE chiusura delle cancellerie”, sarebbe stato inadeguato e tale, quindi, da non consentire l’esercizio del diritto di difesa.
2.2. Deducono, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni per le quali l’interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli.
In sintesi, premessa anche in relazione a tale motivo la giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’estensione del divieto di accesso anche per le partite amichevoli, ribadisce la difesa del ricorrente che è impossibile che il tifoso possa informarsi quotidianamente sulla programmazione delle partite amichevoli RAGIONE_SOCIALE propria squadra, che spesso non vengono pubblicizzate e altrettanto spesso si svolgono a porte chiuse contro squadre minori durante la settimana in orario pomeridiano lavorativo.
2.3. Deducono, con un terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi in Questura tre volte in occasione delle partite dello Spezia all’interno RAGIONE_SOCIALE Provincia.
In sintesi, la difesa del ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE prescrizione del plurimo obbligo di presentazione imposto con il provvedimento del AVV_NOTAIO, anche per le partite giocate dalla squadra dello Spezia in casa, in Provincia. Richiamata, anche in relazione a tale questione, la giurisprudenza di questa Corte, si duole peraltro che il AVV_NOTAIO ed il GIP non abbiano chiarito le ragioni di tale aggravio, avendo infatti previsto solo un duplice obbligo di firma per altri soggetti destinatari d analoghi provvedimenti relativamente alla medesima partita (Spezia – Napoli), senza quindi richiamare le necessità che avevano imposto tale esigenza.
2.4. Deducono, con un quarto ed ultimo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma a norma dell’art. 6, co. 2, I. n. 401 del 1989, ed alla recidiva amministrativa contestata.
In sintesi, la difesa del ricorrente, premesso che il COGNOME è stato destinatario di un Daspo nel 1995, oltre 27 anni or sono, si duole per avere il AVV_NOTAIO ritenuto vincolata la decisione di emettere un divieto RAGIONE_SOCIALE durata minima di 5 anni con obbligo di firma, censurando la motivazione del GIP, che, nel convalidarla, non avrebbe tenuto conto di quanto esposto nella memoria difensiva, richiamandosi al comportamento del COGNOME, ritenuto tutt’altro che marginale ma anzi consapevolmente attivo nella ricerca dello scontro con la tifoseria avversaria manifestando una pericolosità tutt’altro che minima, concludendo per l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE prescrizione dell’obbligo quinquennale in considerazione RAGIONE_SOCIALE precedente applica-
zione di altro Daspo. Secondo la difesa, quindi, il provvedimento si sarebbe ancorato solo alla offensività e pericolosità dimostrata a margine dell’incontro La Spezia – Napoli, ritenendo vincolato l’obbligo di convalida RAGIONE_SOCIALE firma per un minimo di anni cinque. Tuttavia, si aggiunge, ciò andrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, di cui vengono richiamati alcuni precedenti, che ha ritenuto la necessità RAGIONE_SOCIALE motivazione per la durata vincolata dei recidivi amministrativi, distinguendo tra recidivi recenti, ossia destinatari nel triennio antecedente di altro Daspo, e recidivi datati, ossia destinatari in epoca antecedente al triennio di analogo provvedimento, qualificando nel primo caso la recidiva come espressione di una pericolosità assoluta e, nel secondo, in termini di pericolosità relativa, che richiede una motivazione rafforzata, svolta sul caso concreto e sulle prove, oltre che sulla risalenza del precedente Daspo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 1.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
In sintesi, con riferimento al primo motivo di ricorso si ricorda che, secondo consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (si veda, per tutte, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016 Cc., dep. 17/02/2016, rv. 266223), posto che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice RAGIONE_SOCIALE convalida è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, la convalida di detto provvedimento non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
Nel caso in esame il provvedimento del AVV_NOTAIO risulta essere stato notificato al ricorrente alle ore 21.35 del giorno 10 agosto 2022, il PM ne ha chiesto la convalida in data 11 agosto 2022 alle ore 13.00 ed il GIP ha convalidato in data 13 agosto 2022, ore 9.00. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi per il PG che sia stato rispettato il termine previsto dalla legge a garanzia del diritto di difesa dell’istante e che vi sia stato, in concreto, sufficiente tempo d predisporre le difese, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura particolarmente urgente del provvedimento.
In relazione ai successivi motivi si ricorda che di recente la Corte di cassazione (Sez. 3, n. 44621 del 24/10/2016, rv. 269205) ha stabilito il seguente principio: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2 e 5, RAGIONE_SOCIALE legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all’art. 13, comma terzo, Cost., nella parte in cui non subordina l’adozione del
provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive al presupposto RAGIONE_SOCIALE straordinaria necessità ed urgenza, atteso che, trattandosi di atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato rientrante nelle previsioni dell’art. 13 Cost., spetta all’autorità amministrativa motivare in relazione all’esistenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza ed all’autorità giudiziaria valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle predette condizioni. (V. Coste cost., sent. n. 512 del 2002)”.
Nella specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione del provvedimento impugNOME appare adeguata in relazione ai presupposti del provvedimento, ed in particolare ai motivi di necessità ed urgenza e di pericolosità del soggetto, nonché ai relativi obblighi. Deve, pertanto, ritenersi, secondo il PG, che il provvedimento soddisfi appieno le condizioni previste dalla legge per la sua emissione, anche con riferimento alla sua estensione temporale ed alle partite amichevoli, con la conseguenza che il ricorso, così come formulato, deve essere dichiarato inammissibile in questa sede, ed il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali, oltre ad una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato a norma dell’art. 611, c.p.p., è complessivamente infondato.
Quanto al primo motivo, è la stessa scansione cronologica ad escludere – unitamente alla presentazione tempestiva di una approfondita memoria, di cui pure il GIP dà conto nel provvedimento impugNOME, ciò che esclude quindi qualsiasi sacrificio al diritto di difesa – la dedotta violazione: a) il Daspo è stato notific al COGNOME in data 10.08.2022 alle h. 21,35; b) il PM ha richiesto la convalida 1’11.08.2022, h. 13; c) il GIP ha convalidato il 13.08.2022, h. 9.
Dunque: 1) è stato anzitutto rispettato il termine complessivo di 96 ore (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 41170 del 21/09/2021 – dep. 12/11/2021, Rv. 282231 – 01); 2) è stato rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica all’interessato del provvedimento del AVV_NOTAIO e dopo 24 ore dal deposito nella cancelleria del GIP RAGIONE_SOCIALE richiesta di convalida con la relativa documentazione (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 – dep. 24/05/2021, Rv. 281341 – 01).
Il tempo concesso alla difesa è assolutamente sufficiente, come del resto reso palese dalla stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 5502 del 06/11/2008 – dep. 09/02/2009; Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008 dep. 13/02/2009, Rv. 242730), in cui si afferma come “Secondo gli stessi criteri di ragionevolezza adottati dalla summenzionata giurisprudenza, a questo specifico fine si può definire adeguato un tempo di ventiquattro ore a decorrere dal deposito presso il giudice RAGIONE_SOCIALE richiesta di convalida e RAGIONE_SOCIALE annessa documentazione questorile. Con la conseguenza che, per rispettare i diritti RAGIONE_SOCIALE difesa, il giudice deve decidere dopo quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento questori/e, e dopo ventiquattro ore dal deposito nella sua cancelleria RAGIONE_SOCIALE richiesta di convalida con la relativa documentazione. In tal modo, pur rispettando i diritti RAGIONE_SOCIALE difesa, egli potrà provvedere entro il limite massimo delle novantasei ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, evitando così la decadenza del provvedimento stesso”.
Quanto alla residua decisione richiamata (Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021 – dep. 04/10/2021, Rv. 282209), trattasi di decisione isolata (sostenuta solo dalla remota Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011 – dep. 18/04/2011, Rv. 249857 – 01), espressione quindi di un orientamento assolutamente minoritario a fronte del prevalente orientamento, condiviso da questo Collegio, di cui sono espressione plurime decisioni di questa Corte (da ultimo, successiva, e difforme al principio di cui alla sentenza richiamata dalla difesa, si v. Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 – dep. 12/11/2021, Rv. 282231 – 01).
3. Quanto al secondo motivo, relativo all’estensione dell’obbligo di presentazione anche in occasione di partite “amichevoli”, lo stesso è manifestamente infondato, alla luce RAGIONE_SOCIALE costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. “amichevoli” che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 35557 del 11/05/2017 dep. 19/07/2017, Rv. 270788 – 01), dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, Sentenza n. 23958 del 04/03/2014 – dep. 09/06/2014, Rv. 259659 – 01).
Ne consegue, pertanto, che la predetta estensione, riguardante l’obbligo di presentazione del COGNOME anche per gli incontri “amichevoli”, deve intendersi riferita, a garanzia dell’interessato, a quelle manifestazioni sportive calcistiche che siano state programmate e pubblicizzate attraverso i normali strumenti di diffusione, non potendo dunque ex se essere ritenuta illegittima.
Ne consegue, pertanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che solo nel caso in cui gli incontri amichevoli non siano adeguatamente pubblicizzati (stampa, sito RAGIONE_SOCIALE società, radio, televisione, web) deve ritenersi non esigibile l’obbligo di osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizione (tra le tante: Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011 – dep. 03/03/2011, Rv. 249363).
4. Quanto al terzo motivo, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che il G.i.p. RAGIONE_SOCIALE convalida del provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità RAGIONE_SOCIALE misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario RAGIONE_SOCIALE misura, potendo modificare le suddette prescrizioni, in considerazione RAGIONE_SOCIALE loro diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 – dep. 11/05/2016, Rv. 267176 – 01). In ragione di quanto sopra, è stato ritenuto sussistente l’obbligo di motivare in ordine alla necessità di un plurimo (nella specie quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destinatario RAGIONE_SOCIALE misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate “fuori casa” e all’estero (Sez. 3, Sentenza n. 13741 del 12/03/2009 dep. 30/03/2009, Rv. 243271 – 01), giungendo in un’ulteriore ipotesi ad annullare il provvedimento di convalida del G.i.p. precisando che il giudice, nella valutazione RAGIONE_SOCIALE estensione dell’obbligo – nella specie, tre volte -, deve considerare la necessità di evitare imposizioni inutilmente vessatorie (Sez. 3, Sentenza n. 3830 del 16/12/2008 – dep. 28/01/2009, Rv. 242556 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, nel caso in esame, il giudice RAGIONE_SOCIALE convalida ha sul punto motivato per relationem al provvedimento del AVV_NOTAIO, che, in relazione alle modalità dell’obbligo di comparizione del destinatario RAGIONE_SOCIALE misura, ha prescritto per i soli incontri disputati nella provincia in cui è ubicato l’ufficio di polizia presso viene assolto l’obbligo di presentazione, un triplice obbligo da assolversi: a) 40 minuti prima rispetto all’orario ufficialmente fissato dell’inizio del primo tempo; b) 35 minuti dopo rispetto all’orario fissato ufficialmente per l’inizio del secondo tempo; c) 35 minuti dopo l’orario fissato per la fine del secondo tempo. Per gli incontri disputati in altre località, ha fissato l’obbligo di presentazione una sola
volta, 35 minuti dopo rispetto l’orario fissato ufficialmente per l’inizio del secondo tempo.
Alla luce di quanto sopra, deve tuttavia ritenersi che la motivazione afferente al plurimo obbligo di presentazione sia comunque soddisfatta proprio in ragione del complessivo ordito argomentativo sia del provvedimento del AVV_NOTAIO, richiamato per relationem, che dell’ordinanza di convalida, giustificandosi invero detto plurimo obbligo di presentazione proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE spiccata pericolosità del proposto, del ruolo da egli assunto nell’occorso e, soprattutto, dal comportamento tenuto che non si è solo indirizzato verso l’opposta tifoseria, ma si è anche esteso nei confronti delle Forze dell’ordine, cercando il contatto con queste ultime, comportamento che denota la sua particolare pervicacia, intolleranza all’ordine costituito e proclività a trasgredire le regole dell’ordinario vivere civile. Giusta quindi, si appalesa l’estensione plurima dell’obbligo di presentazione, in quanto misura assolutamente funzionale, oltre che ispirata a proporzionalità ed adeguatezza, a contenere l’esuberanza comportamentale aggressiva del proposto.
Quanto, infine, al quarto ed ultimo motivo, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che pure richiama il provvedimento del AVV_NOTAIO per relationem, appare immune dai denunciati vizi.
Ed infatti – dopo aver descritto il comportamento del COGNOME, ripreso dal personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel gruppo di tifosi spezzini che stava raggiungendo la zona degli incontri tra la compagine dello Spezia e quella del Napoli, travisato ma riconoscibile per i dettagli dell’abbigliamento prima descritto, mentre si trovava in prima fila ed era in possesso di una cintura con fibbia metallica all’estremità, venendo altresì ripreso al termine degli scontri nell’atto di inveire contro il personale del RAGIONE_SOCIALE – l’ordinanza si sofferma a valutare la congruità motivazionale del provvedimento del AVV_NOTAIO, evidenziando la veste di soggetto pericoloso del COGNOME emergente dalla sua condotta, definita come espressiva di un’allarmante carica aggressiva, aggiungendo, quanto alla congruità RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE misura che, per la notevole pericolosità del COGNOME correlata alla forte aggressività dimostrata, e considerato il rilevante pericolo di reiterazione delle condotte violente ed aggressive, anche alla luce del precedente Daspo di cui egli è stato destinatario, ha condiviso la determinazione RAGIONE_SOCIALE durata minima in anni cinque, come stabilito dal AVV_NOTAIO che, sul punto, ha richiamato il disposto dell’art. 6, co. 5, 2° cpv RAGIONE_SOCIALE I. n. 401 del 1989.
Orbene, tale previsione, come è noto, prevede che “Nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e RAGIONE_SOCIALE prescrizione non
può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni”. La giurisprudenza ha interpretato tale previsione chiarendo che tale disposizione (che ha superato indenne la denuncia di presunta incostituzionalità: Sez. 3, n. 44621 del 08/07/2016 – dep. 24/10/2016, Rv. 269203), non esime il giudice RAGIONE_SOCIALE convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall’autorità di P.S., al fine di verificare la ri ducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità a soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (tra le tante: Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016 – dep. 07/06/2017, Rv. 270329 – 01).
Escluso che per la sua applicazione nei confronti del “recidivo” rilevi la partecipazione di tale soggetto a “condotte di gruppo”, previste dalla medesima disposizione di legge (Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016 – dep. 01/08/2016, Rv. 267720 – 01), e precisato che la maggiore durata fissata nel minimo in cinque anni non è impedita dal fatto che l’efficacia di tale provvedimento sia già cessata alla data RAGIONE_SOCIALE nuova condotta (Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016 dep. 30/03/2017, Rv. 269872 – 0), dunque, ciò che rileva è che il giudice RAGIONE_SOCIALE convalida dia conto, anche per relationem al provvedimento del AVV_NOTAIO, che esista una pericolosità concreta ed attuale del soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALE misura, valutata anche alla luce del precedente Daspo.
Nella specie, il giudice, dopo aver descritto la condotta allarmante tenuta dal COGNOME nell’occorso, richiamata la pericolosità del medesimo, nella motivazione relativa alla congruità RAGIONE_SOCIALE misura, ha giustificato l’applicazione nella durata quinquennale, stabilita dal AVV_NOTAIO, richiamando la forte aggressività dimostrata e paventando il rilevante pericolo di reiterazione di tali condotte violente ed aggressive, tenuto conto del precedente Daspo di cui il medesimo risulta essere già stato destinatario, giustificazione che può essere ritenuta sufficiente per ritenere assolto l’obbligo motivazionale, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE determinazione nella durata minima in anni cinque stabilita dalla legge (“non può essere inferiore a cinque anni”) per i recidivi (ossia, per la “persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo”), soprattutto laddove, come nel caso di specie (come attestato nel provvedimento del AVV_NOTAIO a pag. 1), ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 6, il destinatario del Daspo non abbia chiesto la rimozione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla misura, ove abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta.
Non va, del resto, dimenticato che la durata RAGIONE_SOCIALE prescrizione può essere modificata ove vengano meno o mutino le condizioni RAGIONE_SOCIALE sua applicazione (art. 6, comma 5, primo periodo, cit.). Sicché la maggior durata del divieto e RAGIONE_SOCIALE
relativa prescrizione segna un arco temporale di riferimento non immutabile ma pur sempre variabile.
Nè possono essere utilizzate come norma di riferimento l’art. 99, comma 5, cod. pen., e le pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale che hanno stigmatizzato l’automatismo RAGIONE_SOCIALE sua applicazione (sentenza n. 185 del 2015). L’art. 99, cod. pen., incide sulla pena e sulla sua finalità rieducativa; il divieto di accesso agli impianti sportivi è una misura di interdittiva atipica che non ha alcuna finalità rieducativa.
Nè sono proponibili paragoni con le ordinarie misure di prevenzione “tipiche”, indiscutibilmente ben più incisive ed invasive di una semplice misura interdittiva e del suo obbligo accessorio di presentarsi all’autorità di PS.
Da qui la corretta e condivisibile affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 – dep. 07/02/2017, Rv. 269305), secondo cui la presunzione di pericolosità (che impone la prescrizione dell’obbligo di presentarsi all’autorità di PS) ha carattere di assolutezza solo quando il nuovo divieto viene applicato per fatti commessi nel triennio successivo alla cessazione di quello precedente, laddove, superato tale periodo, la presunzione diviene, nei fatti, relativa (e dunque valevole fino a prova contraria), proprio in virtù del meccanismo riabilitativo previsto dal comma 8-bis, dell’art. 6, a favore dell’interessato. Ove la riabilitazione non sia concessa per mancanza dei relativi presupposti è evidente che il giudizio di maggiore pericolosità trova un sostrato reale e concreto, che sussiste anche se la prova contraria non viene fornita a causa dell’inerzia del diretto interessato.
Da qui, dunque, la congruità RAGIONE_SOCIALE misura applicata nel caso in esame, non essendo intervenuta la riabilitazione rispetto al precedente Daspo valido fino al 27.02.1995, con conseguente concretezza, alla luce del recente accadimento per cui è stato (re)imposto l’obbligo di presentazione, del giudizio di maggiore pericolosità che ha determiNOME il AVV_NOTAIO a fissare nella durata minima quinquennale la durata dell’obbligo di presentazione.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso, il 14 febbraio 2023