Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 27.11.2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27.11.2023 GLYPH il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal AVV_NOTAIO della stessa città in data 8.11.2023, ritualmente notificato all’interessato il 24.11.20 con cui è stato imposto a NOME il divieto per la durata di otto anni d accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della RAGIONE_SOCIALE, secondo le tempistiche specificamente indicate.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta:
1) la violazione dell’art. 6 terzo comma L. 401/1989 per avere il PM fatto pervenire in data 24.11.2023 alle ore 14.30 la richiesta di convalida del Daspo e il Gip provveduto in tal senso il 27.11.2023 ben oltre il decorso delle 48 ore previste ex lege essendo stabilito che le prescrizioni perdono efficacia ove la richiesta di convalida non venga depositata dall’organo requirente entro il termine di 48 ore dalla notifica dello stesso provvedimento all’interessato e il giudice non provveda alla convalida entro le 48 ore successive;
la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della durata delle prescrizioni, quantunque ampiamente superiore al minimo fissato dalle vigenti disposizioni in cinque anni
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.
Va infatti rilevato che, secondo l’interpretazione maggioritaria seguita da questa Corte, l’interpretazione letterale dela L. n. 401 del 1989, art. 6, comma terzo milita nel senso che dall’annesso rispetto del termine di 96 ore complessivamente considerato, ovverosia costituito dalla somma delle due scansioni temporali di 48 ore ivi previste, discende la perdita di efficacia de provvedimento del AVV_NOTAIO, laddove l’articolo recita testualmente “il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entr quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se i Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive”.
Al di là del contrasto interpretativo in ordine al decorso del termine di 48 or dalla richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero tra chi ritiene ch l’iniziativa dell’organo dell’accusa resti relegata ad un mero atto di impulso, inte a sollecitare il pronto e completo controllo del Giudice sulla misura, la cui iniziat viene in ogni caso assunta dal AVV_NOTAIO attraverso la notifica del proprio decreto che permette al sottoposto di averne conoscenza e di poter per l’effetto esercitare il proprio diritto di difesa, di talchè l’unico termine rilevante è quello di 96 ore notifica suddetta (Sez. 3, Sentenza n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829), e un più recente indirizzo che afferma, invece, che il mancato rispetto, da parte dell’organo dell’accusa del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento amministrativo per la presentazione della richiesta di convalida comporta l’inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Sez. 3, Sentenza n. 35979 del 25/01/2021, Vernole Rv. 282209), va in ogni caso rilevato che nel caso di specie la richiesta di convalida del Daspo da parte dell’organo dell’accusa è
pervenuta all’ufficio del AVV_NOTAIO il 24.11.2023 alle 14.30, ovverosia a poche ore di distanza dalla notifica del medesimo provvedimento amministrativo, eseguita il 24.11.2023 alle ore 11.45. Conseguentemente la convalida, ancorché emessa dal AVV_NOTAIO il 27.11.2023 senza indicazione di orario, è comunque intervenuta nel termine delle 96 ore dalla notifica del provvedimento e con l’ottemperanza da parte del PM nella formulazione della relativa richiesta delle 48 ore dalla notifica
Neanche il secondo può essere ritenuto meritevole di accoglimento.
L’art. 6, comma 5 della legge n. 401 del 1989 prevede che «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni». Tale formulazione è stata introdotta dal d.l. n. 119 del 2014, convertito dalla legge n. 46 del 2014 e si riferisce al «divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazion sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assiston alle manifestazioni medesime» che il AVV_NOTAIO può disporre, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per «aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza».
Se, dunque, per effetto della innovazione legislativa nei confronti di soggetti che sono già stati sottoposti alla misura del divieto di accesso è sempre disposta la misura dell’obbligo di presentazione nell’ufficio o comando di polizia competente sulla base di un principio di automatismo nell’applicazione della prescrizione accessoria, il giudice della convalida che, ove emetta il relativo provvedimento interviene sulla libertà personale del destinatario della misura, non può tuttavia ritenersi esautorato da una compiuta valutazione dei fatti indicati dal AVV_NOTAIO come indizio della ritenuta pericolosità del destinatario del provvedimento, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimenl:o in ordine alla consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto
Nel caso di specie il sindacato del Gip non è stato esercitato sulla sola verifica dell’esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, ma si è esteso alla valutazione della pericolosità concreta del sottoposto avendone rilevato l’attitudine sediziosa per aver in occasione della competizione calcistica internazionale svoltasi in Olanda rivolto la sua azione violenta, unendosi ad un gruppo di connazionali ultras, nei confronti di due steward incaricati di mantenere l’ordine al momento dell’uscita dallo stadio e dunque di soggetti con i quali non vi era nessuna rivalità sportiva, ma che sono
stati ingiustificatamente assaliti, come anche gli agenti della polizia olandes intervenuti per sedare l’aggressione, pur di provocare disordine.
Avendo pertanto il Gip capitolino compiutamente esercitato la verifica demandatagli sugli elementi essenziali del fatto, così come sul legame con i precedenti provvedimenti restrittivi adottati nei confronti del ricorrente occasione anch’essi di manifestazioni sportive, evidenziandone la particolare pericolosità in tali frangenti stante l’attitudine facinorosa e violenta tal giustificare l’applicazione della misura nella massima durata, l’ordinanza impugnata non può ritenersi passibile di alcuna censura.
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 28.3.2024