Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 22/03/2024, depositata il 23/03/2024, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 22 marzo 2024, depositata il 23 marzo 2024, il G.i.p. del Tribunale di Crotone, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di Crotone emesso in data 11 marzo 2024 nei confronti di NOME COGNOME, notificato all’interessato il 21 marzo 2024, impositivo del divieto di accesso per anni sei ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio che sarà disputato dalla società sportiva dall’RAGIONE_SOCIALE, per un periodo di anni cinque.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con un primo motivo deduce violazione del diritto di difesa per violazione dell’art. 6, comma 2 -bis, I. n. 401/1989 sotto il profilo dell’omissione della motivazione in relazione alla memoria difensiva. In sintesi, la difesa, dopo aver premesso che il provvedimento del AVV_NOTAIO di Crotone era stato notificato a NOME COGNOME il 21 marzo 2024, ore 8.30′ si duole del mancato esame della memoria difensiva depositata dal ricorrente a mezzo PEC il 22 marzo 2024, ore 20.53, entro il termine delle 48 ore concesse, atteso che il provvedimento di convalida del G.i.p., seppur depositato il 23 marzo 2024, ore 10.20, è datato 22 marzo 2024, sicchè il G.i.p., evidentemente prima delle ore 20.53 – orario di invio della memoria difensiva – aveva già convalidato, senza esaminare la memoria difensiva. Nonostante l’indicazione testuale contenuta nel provvedimento di convalida, «preso atto della depositata memoria», il G.i.p. non avrebbe valutato la memoria difensiva, non avendo indicato la data di deposito della stessa e non avendo motivato criticamente l’atto difensivo, con violazione del diritto di difesa.
Con un secondo motivo deduce difetto di motivazione della convalida del G.i.p. in relazione ai profili di responsabilità, per mancanza dei presupposti di legge e del fumus sulla attribuibilità della condotta, poiché il G.i.p. avrebbe omesso qualsiasi riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva, né l’implicita esclusione della fondatezza di quanto sostenuto negli scritti difensivi sarebbe desumibile dal tenore del provvedimento. Evidenzia la doverosa valutazione dei requisiti di necessità e di urgenza del provvedimento del AVV_NOTAIO e della durata della prescrizione, qualora la stessa sia ritenuta eccessiva in rapporto al fatto e alla pericolosità del soggetto. In sintesi, il ricorrente si duole della circostanza ch il G.i.p. avrebbe ripreso quanto scritto dal AVV_NOTAIO, e cioè che NOME COGNOME, nelle immagini riprese dal video n. 00039 – immagine 1 -, avrebbe cercato di occultare la bottiglia di vetro (di birra) che teneva in mano o che costui avrebbe
avuto il chiaro intento di cercare lo scontro «con i residenti». Sostiene viceversa la difesa che NOME COGNOME non sarebbe stato ripreso con un atteggiamento ostile e non avrebbe tentato di nascondere la bottiglia di birra che teneva in mano, perché nulla avrebbe avuto da celare, né avrebbe percorso «appiedato questa INDIRIZZO», ma si sarebbe invece trovato vicino al mezzo privato con cui era arrivato a Crotone, in attesa di riprendere il viaggio; la bottiglia di vetro ch teneva in mano sarebbe servita a NOME COGNOME per dissetarsi con il liquido contenuto all’interno. Sostiene, quindi, la difesa che dovrebbe escludersi la natura offensiva della bottiglia e il potenziale offensivo della condotta, poiché non vi sarebbe prova in atti della presenza dei tifosi del Crotone nella INDIRIZZO. In definitiva, non vi sarebbero gli elementi di fatto e di diritto per l’applicazio del DASPO, sia con riferimento all’art. 6-bis I. n. 401/1989, non essendovi concreto pericolo per l’altrui incolumità perché NOME COGNOME non avrebbe lanciato l’oggetto, sia con riferimento all’art. 4 I. n. 110/1975, poiché la bottiglia di ve non sarebbe stata occultata e utilizzata in modo improprio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati.
1.1 Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, l’interessato ha la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida, relativamente alla sola misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni sportive. La convalida è, infatti, prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di cui al comma 1 dell’art. 6 I. n. 401/1989 configura una misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
E’ così assicurato, con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentazione, un “contraddittorio cartolare” che contraddistingue l’esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni.
Poiché la legge non indica un termine per l’esercizio del diritto di difesa, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel ritenere che il termine entro i quale l’interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al
G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questa -ile emesso ai sensi della legge 401/1989 non può essere inferiore a quello, di quarantotto ore, entro il quale il pubblico ministero deve richiedere la convalida (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009 (dep. 2010), COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 11/12/2007 (dep. 2008), Castellano, Rv. 238537). Conseguentemente, «la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità AVV_NOTAIO» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Ped retti, Rv. 281341; da ult., Sez. 3, n. 20593 del 03/04/2024, COGNOME, n.m.).
1.2 Nel caso in esame, la notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO al ricorrente è avvenuta il 21 marzo 2024, alle ore 8.30, e la richiesta di convalida del Pubblico ministero è pervenuta al G.i.p. il 22 marzo 2024.
L’interessato ha fatto pervenire una memoria, tramite PEC:, alle ore 20.53 del 22 marzo 2024.
La convalida del G.i.p., datata 22 marzo 2024, è stata depositata in cancelleria il 23 marzo 2024, alle ore 10.20, quindi entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta di convalida concesso al G.i.p. dal comma 3 dell’art. 6 I. n. 401/1989 e dopo lo scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento concesso all’interessato per il deposito di memorie, non incidendo dunque sul diritto di difesa di quest’ultimo.
Il ricorrente lamenta tuttavia che il RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’indicazione di aver preso atto della memoria depositata dalla parte interessata, non abbia preso in effettiva considerazione gli argomenti contenuti in memoria, omettendo qualsiasi valutazione in proposito.
In proposito, è orientamento consolidato che «l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende -assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262900 – 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251330).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285286; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186).
2.1 Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata ha espressamente dato atto della presentazione di memoria difensiva e, dalla motivazione del provvedimento di convalida, è chiaramente desumibile la infondatezza delle deduzioni difensive.
In primo luogo, l’ordinanza ha dato atto dell’identificazione del ricorrente attraverso il confronto tra l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza su INDIRIZZO e l’esame delle immagini registrate dalle videocamere presenti nei pressi dei tornelli interno allo stadio di Crotone “Ezio Scida” (l’ingresso del ricorrente avveniva alle ore 14.33.55 attraverso il tornello ospiti nord A, con biglietto nominativo a sé intestato: in tal senso, l’immagine n. 14, soggetto n. 1).
Il provvedimento impugnato ha poi descritto come, durante il servizio di scorta della tifoseria della squadra ospite, composta da circa duecentosessanta persone che stavano rientrando a RAGIONE_SOCIALE a bordo di tre autobus, diversi minivan e auto private, un gruppo di circa cinquanta/sessanta tifosi, tra cui il ricorrent (identificato con le modalità sopra esposte), era sceso dai mezzi «col chiaro intento di cercare lo scontro con i residenti, ponendo in essere azioni palesemente intimidatorie e volte a creare turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica». Ed i ricorrente, in particolare, era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di INDIRIZZO «mentre percorreva a piedi INDIRIZZO con in mano una bottiglia di vetro (verosimilmente di birra) che cercava di occultare al passaggio della Polizia» (il riferimento era al file video n. 00039; immagine n. 1).
2.2 Ciò posto, quanto alla necessità e all’urgenza, si è precisato in giurisprudenza che tali presupposti devono riguardare l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive, con la conseguenza che l’omessa motivazione in proposito determina l’invalidità del provvedimento del Quesl:ore ed impedisce la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale
l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 179826-01; Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 267294-01; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237121-01). Inoltre, alcune decisioni hanno osservato che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato (cfr. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 267256-01, nonché Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 240244-01).
Ancora, si è evidenziato che la motivazione in ordine alla “necessità” del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO impone l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961-01) essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237120-01; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, COGNOME, Rv. 238935 – 01).
Nella specie, il ricorrente non ha nemmeno allegato che il provvedimento del AVV_NOTAIO ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del G.i.p., mentre il livello di gravità indiziaria e il fumus d attribuibilità al ricorrente delle condotte addebitate e della riconducibilità di tali condotte alle ipotesi cli cui all’art. 6 401/1989 è stato correttamente raggiunto nei termini descritti dall’ordinanza impugnata.
2.3 Quanto alla pericolosità del soggetto e alla congruità della durata della misura, l’ordinanza, nel richiamare integralmente il provvedimento del AVV_NOTAIO che mette in evidenza i precedenti provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive di cui il ricorrente era stato destinatario, ha altres riconosciuto tanto i profili di pericolosità sociale del ricorrente, quanto la congruit della durata della prescrizione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, I. n. 401/1989, infatti, nei confronti di persona “recidiva” perché già destinataria del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive è sempre disposta la prescrizione di comparire personalmente in ufficio o comando di polizia territorialmente competente e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni
• e superiore a dieci anni.
Al ricorrente, già precedentemente gravato da due provvedimenti con i quali gli è stato fatto divieto di accedere a manifestazioni sportive, l’uno per la durata di anni uno con provvedimento del AVV_NOTAIO in data 05/03/2001, l’altro per la durata di anni tre con provvedimento del AVV_NOTAIO in data 27/04/2006, è stata pertanto applicata la prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE in orario concomitante con gli incontri di calcio dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo minimo stabilito dalla legge. E ciò proprio in ragione dei provvedimenti inibitori di cui il ricorrente, in precedenza, era già stato destinatario.
La giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza, al riguardo, la non irragionevolezza della opzione legislativa di una maggiore durata e gravosità delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 I. n. 401/1989 nei confronti di soggetti già destinatari del c.d. D.A.SPO, «trattandosi di una scelta improntata a specifiche e comprensibili ragioni special-preventive in quanto riferibili a soggetti che in passato si sono distinti ed hanno dato prova di comportamenti violenti o aggressivi o pericolosi in relazione a manifestazioni sportive» (Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016, Azzone, Rv. 26720).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.