Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5683 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5683 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 24/04/2023, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cosenza ha convalidato il Provvedimento del Questore Cosenza, emesso in data 20/05/2023, notificato al ricorrente in data 26/04/23 alle ore 13, contenente il divieto di accesso agli impianti ove si svolgono competizioni calcistiche e l’o di presentazione innanzi al Commissariato di P.S. di Paola durante lo svolgimento del competizioni calcistiche, per anni due, quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prim fine di ogni partita disputata dalla squadra di calcio NOME sia in casa che fuori casa.
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e travisamento fatti in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della misura dell’obb presentazione, posto che il COGNOME, nella qualità di operatore sanitario, si è limitato a pre soccorso al giocatore infortunato, cercando di evitare che altri soggetti presenti sul cam gioco assumessero comportamenti violenti, e mantenendo quindi un comportamento del tutto pacifico, privo di violenza, senza l’uso di arma di qualunque tipo. Pertanto, assume di non es autore dei disordini verificatesi in quella data.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre in primo luogo evidenziare che i presupposti della convalida del provvediment del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concre ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congru durata della misura. In proposito, Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229110, ha affermato che, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalit giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dis una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.
Alla luce di quanto poc’anzi evidenziato, occorre sottolineare che la doglianza non rie nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profi valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrett motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum.
2.1.Nel caso in disamina, in ordine al profilo, concernente l’attribuibilità al ricorre condotte contestate, dalle cadenze motivazionali della ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo il giudice di merito pervenu conclusioni sul punto, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultan processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta il perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudic a quo, laddove ha affermato che, al termine dell’incontro calcistico, tre operatori sanitari s diretti nel centro del campo per soccorrere un calciatore infortunato. Dalle immagin videosorveglianza, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi COGNOME NOMENOME vice allenat della squadra avversaria, nonché da COGNOME NOMENOME emergeva che uno dai tre soccorritori, identificato nel COGNOME, si dirigeva con fare minaccioso verso COGNOME INDIRIZZO, un giocato della squadra avversaria, tentando di aggredirlo ma non riuscendovi grazie all’intervento dei colleghi che lo trattenevano e lo allontanavano.
Il giudice di merito ha, pertanto, ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi richies 6, comma primo, lett. a) e b), L. 401/1989.
Il giudice a quo, inoltre, in ordine al giudizio di pericolosità concreta, ha esplicit elementi di valutazione, richiamando il precedente specifico di NOME emesso nel Febbraio 2013 e la denuncia penale che ne è scaturita, in relazione ad un episodio simile, avendo il Vomma cagionato lesioni personali e minacciato un calciatore della squadra dell’Acri. Ha quindi rit ampiamente sussistenti i presupposti per l’applicazione del divieto e degli obblighi indic provvedimento questorile.
Il ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso all’udienza del 10 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente