Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46768 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 27 agosto 1981;
avverso la ordinanza n. 452/24 Mod.45 del Tribunale di Cosenza del 23 marzo 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Cosenza ha, con ordinanza depositata in data 23 marzo 2024 alle ore 13.05, convalidato il provvedimento n. 22498 con il quale il precedente 21 marzo 2024, notificato all’interessato il precedente 21 marzo 2021 alle ore 12, il Questore di Cosenza aveva disposto, a carico di COGNOME NOME, il divieto di accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi ove s svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati delle FIGC, comprese le partite amichevoli e quelle giocate dalla nazionale italiana per un periodo di anni 8; tale divieto è stato, altresì, corredato dal prescrizione, avente la durata di anni 4, dell’obbligo di presentarsi presso la Questura di Catanzaro 15 minuti prima dell’inizio di ogni partita di calcio che disputerà la squadra del Catanzaro sia “in casa” che “in trasferta” e 15 minuti dopo la fine di ciascuna di esse.
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio legale fiduciario, il COGNOME, deducendo tre motivi di censura.
Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, con riferimento alla mancanza dei presupposti legittimanti l’adozione della misura ed alla mancata ../alutazione del contenuto di una memoria difensiva presentata di fronte al Gip bruzio, della cui esistenza nella ordinanza impugnata non si fa neppure menzione.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha precisato che nel provvedimento gravato non sarebbero state chiarite le ragioni legate alla pericolosità sociale del Trapasso che avrebbero giustificato l’adozione del medesimo; infine ha osservato che la mancata valutazione del contenuto della memoria presentata dalla sua difesa avrebbe costituito un vulnus alla sua possibilità di esercitare il diritto di difendersi in giudizio.
Con un terzo motivo di ricorso il ricorrente si è lagnato della omessa motivazione sulla ricorrenza delle ragioni di necessità ed urgenza poste a base dei provvedimento impugnato, oltre che della mancata valutazione di quanto nella sua memoria dedotto sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultati manifestamente infondati i motivi posti al suo sostegno ovvero direttamente inammissibili, deve essere dichiarato, a sua volta inammissibile.
Deve, in primo luogo, rilevarsi la inammissibilità del promo motivo di ricorso con il quale viene contestato l’avvenuto riconoscimento del COGNOME come uno dei soggetti che hanno partecipato agli scontri verificatisi in data 3 marzo 2024 in occasione della disputa della partita di calcio fra le compagini del Cosenza e del Catanzaro; nella motivazione del provvedimento di convalida è chiaramente precisato che il ricorrente è stato identificato attraverso la visione delle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza installati nelle zone ove gli scontri fra le tifoserie si sono verificati.
La doglianza formulata dalla difesa del ricorrente, essendo relativa ad una verifica istruttoria operata nel corso della fase “amministrativa” del procedimento, va ad impingere su di un accertamento di fatto la cui rivalutazione è inammissibile nella presente sede di legittimità.
Né può ritenersi che il provvedimento, in quanto si fonda sui contenuti della informativa redatta dagli organi di Polizia, sia, come preteso dal ricorrente, privo di motivazione, avendo egli desunto proprio dal citato documento, gli elementi sulla base dei quali procedere alla impugnata convalida.
Quanto alla omessa valutazione del contenuto della memoria che la difesa del COGNOME avrebbe depositato in atti (si usa il condizionale posto che nel ricorso oggi in esame la difesa del predetto non ha indicato né il contenuto di tale memoria né ha precisato quando la stessa sarebbe stata depositata in atti e con quali modalità) si ricorda che, per costante giurisprudenza di questa Corte l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna automatica nullità, non essendo essa previsto in termini immediati da alcuna disposizione normativa, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase od il grado del giudizio nel cui ambito sono state espresse la ragioni difensive (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536, rv 279578); è stato, altresì precisato, sia pure con riferimento al procedimento di fronte al giudice del riesame, ma il principio deve intendersi valido anche in relazione alla tipologia procedimentale ora in discorso, che l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice determina la nullità del provvedimento da questo poi emesso nel solo caso in cui siano state in esso articolate specifiche deduzioni contenenti censure del provvedimento impugnato che rivestano il carattere della decisività (Corte di cassazione, Sezione V penale, 29 marzo 2022, n. 11579, rv 282972).
Posto che, non avendo il ricorrente indicato quali fossero i profili contestativi delineati nella memoria cui egli si è genericamente richiamato, non è dato comprendere, in questa sede di legittimità, se effettivamente gli stessi avessero quel carattere decisivo che solo avrebbe potuto legittimare il vizio motivazionale del provvedimento che non avesse tenuto conto di essi, sicché il motivo di doglianza va dichiarato inammissibile per sostanziale genericità.
Quanto ai successivi motivi, con i quali è stata contestata la mancata motivazione in relazione alla sussistenza, in relazione alla posizione del Trapasso, delle specifiche ragioni di pericolosità sociale attuali e concrete che avrebbero giustificato, in termini di necessità ed urgenza, l’adozione della misura incidente sulla libertà personale del ricorrente, si osserva (a prescindere dalla singolare circostanza che, quanto meno in relazione al terzo motivo di ricorso, le ragioni impugnatorie parrebbero fare riferimento alla posizione di tale COGNOME NOMECOGNOME soggetto evidentemente anche lui convolto delle vicende per cui è processo) – risultando quanto al caso di specie soddisfatta la condizione formale per l’adozione del provvedimento impugnato dettata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989, essendo emerso che il Trapasso ha partecipato ai tumulti verificatisi in occasione del ricordato incontro di calcio fra le compagini del Cosenza e del Catanzaro, condizione tale da integrare di per sé le ragioni che formalmente consentono, rendendola astrattamente legittima, l’adozione del provvedimento – che il requisito della necessità ed urgenza del provvedere è stato, quanto alla specifica fattispecie riguardante il Trapasso, plausibilmente desunto sia dalla personalità di quest’ultimo, soggetto non nuovo ad intemperanze comportamentali in occasione di manifestazioni sportive, circostanza questa, dimostrata dalla esistenza di un altro provvedimento, analogo al presente, emesso a carico del Trapasso, dal Questore di Catanzaro in data 26 febbraio 2015, che induce a ritenere legittima la inferenza operata dal Gip della Calabria citeriore in merito inidoneità del ricorrente a mantenere un atteggiamento rispettoso delle regole della civile convivenza ed osservante dei provvedimenti dell’Autorità (sì da giustificare l’adozione delle prescrizioni relative all’obbligo di presentazione di fronte all’Autorità di pubblica sicurezza a supporto del divieto di frequentare i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), sia dal fatto che vi era l’imminenza, all’epoca della adozione del provvedimento, della disputa di altre nuove competizioni dello stesso tipo di quella a margine della quale si sono verificati i tumulti cui il Trapasso ha Corte di Cassazione – copia non ufficiale
partecipato; circostanza questa che poteva ragionevolmente offrire al predetto lo spunto per ulteriori condotte violente.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente